Art. 190. Baratto amministrativo

1. Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

Relazione

L'articolo 191 (Baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale) prevede che gli enti territoriali definiscano, con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di...

Commento

L’articolo 190 reca disposizioni in materia di baratto amministrativo, riprendendo parzialmente il contenuto di alcune norme vigenti. Esso riprende, ancorché con formulazione diversa, il comma 1 dell’...
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Giurisprudenza e Prassi

BARATTO AMMINISTRATIVO - NON CONSENTITO PER SPETTANZE TRIBUTARIE GIA' DOVUTE ALL'AMMINISTRAZIONE

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2016

Si condividono le affermazioni della Corte dei conti, Sezione Regionale per l’Emilia Romagna (Deliberazione n. 27/2016/PAR del 23 marzo 2016) secondo le quali “i comuni possono accordare agevolazioni tributarie, consistenti nella temporanea esenzione e/o riduzione di tributi locali, le facilitazioni devono essere collegate ad interventi relativi alla cura e/o valorizzazione del territorio che i cittadini, in forma singola o associata, propongono all’ente locale nell’ambito delle tipologie di interventi previsti nel secondo periodo della disposizione in esame. Si ritiene, in proposito, che la ratio di tale collegamento tra intervento proposto dai soggetti amministrati legato alla cura del territorio comunale e l’agevolazione tributaria sia funzionale a governare gli effetti che il mancato o il ridotto gettito di alcuni tributi locali possono generare sugli stanziamenti dei bilanci di previsione degli enti locali che abbiano preventivamente adottato regolamenti contenenti la disciplina del cd. baratto amministrativo.

Non si ritiene, viceversa, ammissibile la possibilità di consentire che l’adempimento di tributi locali, anche di esercizi finanziari passati confluiti nella massa dei residui attivi dell’ente medesimo, possa avvenire attraverso una sorta di datio in solutum ex art. 1197 c.c. da parte del cittadino debitore che, invece di effettuare il pagamento del tributo dovuto, ponga in essere una delle attività previste dalla norma e relative alla cura e/o valorizzazione del territorio comunale. La Sezione ritiene che tale ipotesi non solo non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della norma in quanto difetterebbe il requisito dell’inerenza tra agevolazione tributaria e tipologia di attività svolta dai soggetti amministrati, elementi che, peraltro, devono essere preventivamente individuati nell’atto regolamentare del comune, ma potrebbe determinare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio considerato che i debiti tributari del cittadino sono iscritti tra i residui attivi dell’ente”.

L’orientamento consultivo appena indicato è stato reso in relazione all’entrata in vigore dell’art. 24 del d.l. 12 settembre 2014, n.133 (c.d. sblocca Italia), il quale ha individuato nel baratto amministrativo una misura di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio.

Sulla materia è intervenuta recente regolamentazione contenuta nel nuovo codice degli appalti (art. 190 d.lgs. 18 aprile 2016, n.50), a tenore della quale “…”. Il precetto normativo, che riprende in massima parte le espressioni testuali del precedente art. 24, induce a ribadire che la tematica sia stata attratta nella materia dei contratti pubblici di partenariato sociale, che l’area d’intervento concerna i servizi strumentali, le iniziative culturali e il recupero di beni pubblici e che l’utilità retrocessa dall’amministrazione per la prestazione eseguita non preveda lucro, bensì riduzione o esenzione di tributi corrispondenti all’attività svolta dal privato o dall’associazione, in funzione dell’utilità che ne deriva alla pubblica amministrazione locale.

Il baratto amministrativo necessita di previa regolamentazione a carattere generale, riveste natura temporanea (con progetti finalizzati), ambiti territoriali limitati e non può riguardare i debiti tributari pregressi.

Ciò posto, per quanto concerne le spettanze tributarie già dovute all’amministrazione comunale (da intendersi quali entrate fiscali proprie, o derivate, il cui gettito è destinato a beneficio dell’ente locale) non può che rispondersi negativamente, in virtù del rilievo che la riduzione delle imposte non si può applicare su debiti pregressi confluiti nella massa dei residui attivi accertati dall’Ente locale. Inoltre, la disposizione prescrive una stretta correlazione la tipologia di prestazione lavorativa da svolgere ed il tributo da ridurre o da esentare.

Con riferimento ai crediti di natura extra tributaria L’assenza di una norma specifica di divieto, unitamente alla carenza di una previsione legislativa speculare all’art. 190 del d.lgs. 50/2016, fa propendere il Collegio per l’applicazione, alla tematica in esame, del principio generale previsto dall’art. 1 comma 1 bis della legge 241/90, laddove il credito dell’ente locale rivesta natura extra tributaria, salva la qualificazione dell’entrata extra tributaria come indisponibile e salva la previsione legale della sua destinazione, in tutto o in parte, ad altro ente pubblico o allo Stato. Nel caso di specie, occorre fare riferimento alle regole di contabilità pubblica (r.d. n.2440/1923 e r.d. n. 827/1924), alle norme in tema di enti locali (art. 204 T.U.E.L.), ai principi dell’evidenza pubblica nella formazione dei contratti e alle discipline comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici (d.lgs. 50/2016), particolarmente rispettose dei profili della procedura selettiva nella scelta dei soggetti ammessi alle agevolazioni, della parità di trattamento di medesime situazioni soggettive, della trasparenza dell’azione amministrativa, della forma scritta ad substantiam di ogni contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, della non discriminazione.

L’inderogabilità delle norme in tema di contratti d’appalto con la pubblica amministrazione, nonché l’attuazione indefettibile dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione è stata, peraltro, ribadita da una recente pronuncia consultiva resa dalla Sezione regionale di controllo per il Molise (SRC Molise, deliberazione n.12/2016/PAR), a 5 tenore della quale corre l’obbligo di rispondere negativamente ad un quesito circa la possibilità di compensare i debiti del contribuente verso il comune con la realizzazione di appalti di lavori, di opere o di servizi affidati senza gara.