Art. 181. Procedure di affidamento

1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.

4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; vedi Delibera ANAC del 28-3-2018 n. 318 in vigore dal 5 maggio 2018

Relazione

L'articolo 181 (Partenariato pubblico e privato) e l'articolo 182 (procedure di affidamento) individuano una disciplina innovativa e organica con lo scopo di promuovere una sinergia tra poteri pubblic...

Commento

L'articolo 181 prevede che la scelta dell'operatore economico avvenga con procedure ad evidenza pubblica, anche mediante dialogo competitivo. Stabilisce, salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad ...
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Giurisprudenza e Prassi

LINEE GUIDA NR. 9 ATTUATIVE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI - MONITORAGGIO ATTIVITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO NEI CONTRATTI DI PPP (181.4)

ANAC DELIBERA 2018

Linee guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti il «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attivita' dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato».

(GU Serie Generale n.92 del 20-04-2018)

[in vigore dal 05/05/2018]

LINEE GUIDA ATTUATIVE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI - MONITORAGGIO PPP (181.4)

ANAC BOZZA 2016

Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (Consultazioni on line del 10 giugno 2016 – Invio contributi entro il 27 giugno 2016)

AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...