Art. 157. Altri incarichi di progettazione e connessi

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; Si veda anche quanto dispone in via transitoria fino al 31/12/2021 l'art. 1 comma 1 e 5 e art. 2 comma 2 del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 – NB la L. 160/2019, art.1 comma 259 (al cui esame si rinvia), in vigore dal 01/01/2020, dispone che "Al fine di cui al comma 258 [interventi di edilizia scolastica], per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi". Si veda anche quanto dispone in via transitoria fino al 31/12/2021 l'art. 1 comma 1 e 5 e art. 2 comma 2 del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021

3. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Relazione

L'articolo 158 (Altri incarichi di progettazione e connessi) stabilisce che gli incarichi di progettazione, relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di particolare rilevanza sotto il profilo ar...

Commento

L'articolo 157 stabilisce che gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, agronomico e forestal...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

DONAZIONE PROGETTO ALL'ENTE - VIOLAZIONE PAR CONDICIO

ANAC ATTO 2021

Con esposto acquisito al numero di protocollo 44624 del 04.06.2021 alcuni consiglieri comunali segnalavano l’anomalia inerente all’accettazione da parte del Comune della donazione del progetto per la valorizzazione, la tutela e la fruizione del Parco “Aldo Moro”, ed in particolare della previsione della corresponsione del pagamento delle parcelle in favore dei progettisti in caso di utilizzo della suddetta progettazione. L’Autorità, rilevando una possibile violazione della normativa in materia di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui agli articoli 157 e 36 D.lgs 50/2016 nonché delle Linee Guida Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ha inoltrato, con nota prot. n. 46002 del 09.06.2021 comunicazione di avvio del procedimento, formulando specifica richiesta di chiarimenti ed osservazioni in merito alla ritenuta illegittimità delle norme sopra richiamate.

ACCORDI TRA PA - AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE.

ANAC DELIBERA 2021

Comune di Comacchio – Affidamento dei servizi tecnici di redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di “Riqualificazione di Viale Carducci/Querce e zone limitrofe – Lido Estensi”.

La procedura in analisi non è conforme ai disposti di cui agli articoli 5 comma 6 e 157 comma 3 D.lgs. 50/2016, nonché alle Linee Guida Anac n. 1, in quanto non risultano rispettati dall'Amministrazione i presupposti per la stipula degli accordi ex art. 15 L. 241/1990, risultandosi altresì nella fattispecie provveduto all' affidamento di attività di progettazione con procedure diverse da quelle previste dal Codice dei contratti. - di ritenere, inoltre, la procedura in esame non rispettosa dell'articolo 30 D.lgs. 50/2016 con conseguente lesione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, nonché di quanto specificatamente previsto all'art. 41 della L.R. 24/2001 stante l'affidamento ad ACER di servizi di progettazione al di fuori del perimetro applicativo della medesima norma. Come evidenziato nelle premesse fattuali, la fattispecie in esame verte in ordine all'utilizzo elusivo dell'accordo tra amministrazioni per l'affidamento diretto di un servizio di ingegneria e architettura, in violazione della normativa codicistica.

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (157)

ANAC DELIBERA 2020

Nell’ambito di una procedura di appalto per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante può richiedere, tra i sub-criteri, una proposta progettuale schematica affinché la commissione di gara possa valutare la metodologia che, sul piano edilizio, strutturale ed impiantistico, il concorrente potrà sviluppare in caso di affidamento dell’incarico.

FIRMA CONGIUNTA - ASSENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DI UN SOGGETTO - NO ESCLUSIONE

ANAC DELIBERA 2020

In relazione alla sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell’offerta, l’Autorità ha in più occasioni sottolineato che occorre fornire un’interpretazione delle vigenti disposizioni di tipo sostanziale, tenendo presente sia la funzione della sottoscrizione, sia la finalità generale della normativa in materia di soccorso istruttorio, in una generale ottica di deformalizzazione del procedimento. Come evidenziato nella Determinazione dell’ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015, “la sottoscrizione dell’offerta ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa”. È stato, inoltre, precisato che, pur essendo la sottoscrizione della domanda di partecipazione un elemento essenziale, che attiene propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara, poiché la stessa non impatta sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza deve ritenersi sanabile. Ed, infatti, “ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza), dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, risulta ora sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità (anche) degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al bando o al disciplinare di gara), ivi incluso l’elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della sanzione prevista nel bando” (analoghi principi sono validi sotto la vigenza dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016). Peraltro, nel caso (prospettato dall’istante) nel quale il potere di rappresentanza è attribuito congiuntamente a due soggetti, la giurisprudenza ha precisato che, in presenza di firma singola da parte di uno degli amministratori, non ricorre una fattispecie di omessa sottoscrizione in senso proprio, bensì di “un’ipotesi di non corretta spendita del potere rappresentatativo”, che si traduce nella mera inefficacia dell’atto nei confronti della società falsamente rappresentata, unico soggetto legittimato ad eccepirla, e non comporta invece un profilo di incertezza sulla provenienza della domanda o dell’offerta (TAR Lazio, Roma, sez. I, 16 giugno 2016, n. 6923; nonché Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2018, n. 1338).

SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA - REQUISITI

ANAC DELIBERA 2018

Con riferimento alla definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara, nelle Linee guida n.1 viene evidenziato, tra l’altro, che: “si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l’entità del predetto requisito applicando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida”.

Nel caso in esame, nonostante possa sembrare essersi compiuta da parte della stazione appaltante una valutazione eccessivamente formale in ordine alla comparazione circa l’identificazione delle opere in sede di esame delle istanze di manifestazione di interesse pervenute, il rischio di una lesione al principio del favor partecipationis non appare comunque essersi concretizzato considerato il numero di istanze pervenute (nel numero di quarantatré) e ritenute ammissibili dalla stazione appaltante (nel numero complessivo di trentotto),

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata … – Procedura negoziata per la progettazione esecutiva delle strutture di copertura di alcuni edifici nell’area del Parco Archeologico di Velia nell’ambito del progetto di valorizzazione dell’area archeologica di Velia – PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020, ASSE I – Parco archeologico di Velia, Velia città delle acque, lavori di restauro e valorizzazione. Importo a base di gara euro: 81.722,66. S.A.: MIBACT Segretariato Regionale per la Campania

INCOMPATIBILITÀ NEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - NON NEI SETTORI SPECIALI (24.7 - 114 - 157)

ANAC DELIBERA 2017

Nel caso di specie, trattandosi di appalto di servizi relativo alla gestione di reti di distribuzione di gas, trova applicazione la disciplina dei settori speciali.

Questa Autorità nella delibera n. 973 del 14 settembre 2016, Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” ha specificato che le disposizioni dei settori ordinari trovano applicazione per i settori speciali nei limiti di quanto previsto dall’art. 114 del Codice, con esclusione quindi delle disposizioni di cui all’art. 157 del Codice stesso.

Pertanto, nell’ambito degli appalti nei settori speciali, non sono applicabili le norme dei settori ordinari relative alle incompatibilità negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da RTP costituendo arch. A, ing. B, ing. C – Procedura negoziata senza previa indizione di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria nel campo della progettazione, direzione lavori, collaudi ed attività inerenti all’assolvimento degli obblighi di cui al d.lgs. n. 81/2008 nel campo della realizzazione e sostituzione di reti di distribuzione gas – Importo a base di gara: euro 2.500.000,00 – S.A.: D S.p.a.

LINEA GUIDA N 1 DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI - SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA (23 - 24 - 157)

ANAC DELIBERA 2016

Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 31/08/2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

In ordine alla pianificazione di un appalto di SIA da esternalizzare e il cui valore unitario stimato è € 157.000, di cui € 18.500 per coordinamento della sicurezza in esecuzione, la S.A. intende riservarsi la facoltà di procedere alla nomina del CSE prima dell’affidamento dei lavori, a professionista diverso dal progettista- D.L. e coordinatore in progettazione trattandosi di prestazione che, seppur afferente il medesimo intervento, é concettualmente ed operativamente differente ed il cui svolgimento da parte di un professionista diverso dal progettista ha profili di imparzialità e indipendenza. Alla luce dell’art. 35 co. 6 del Codice e delle recenti deroghe introdotte dal Decreto 77/2021, si chiede se è conforme alla normativa di settore nazionale e comunitaria, ricorrere a due distinti affidamenti con le procedure attualmente previste per il sottosoglia attualmente consentito sino a € 139.000 ( una per l’affidamento di progettazione+d.l.+csp da € 138.500, e una per l’affidamento del solo cse da € 18.500) o, diversamente, se la procedura conforme sia solo quella di un unico affidamento comprensivo di tutte le prestazioni professionali.


QUESITO del 13/02/2021 - RICORSO AL MEPA E SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHIETTURA SOTTO SOGLIA

La legge 296/2006 ha stabilito l’obbligo delle amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 €, del ricorso al MEPA. Ai sensi del DL n. 95/2012 “i contratti conclusi in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”. Per i servizi di ingegneria e architettura, l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ha previsto tuttavia che, nei casi di affidamento diretto e procedura negoziata, l’affidamento avvenga selezionando gli operatori economici, “sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”. Il comma 6 delloo stesso articolo prevede poi che per lo svolgimento delle procedure sotto soglia le stazioni appaltanti “POSSONO procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”. L’utilizzazione di elenchi ed indagini di mercato per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura è espressamente prevista anche dalle Linee guida n. 1 dell’ANAC, al punto 1.1.. Premesso quanto sopra si chiede se, per l’affidamento con procedura negoziata dei servizi di ingegneria ed architettura, sussista la facoltà di ricorrere in alternativa al MEPA o ad elenchi formati mediante piattaforma telematica (a prescindere dalla verifica della disponibilità dei servizi stessi nell’ambito delle categorie merceologiche del MEPA), oppure se il ricorso al MEPA costituisca sempre, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 95/2012, obbligo della stazione appaltante, derogabile solo in caso di verificata indisponibilità della specifica categoria merceologica del servizio sul mercato elettronico.


QUESITO del 23/02/2018 - PROGETTISTI IN PARTE INTERNI E IN PARTE ESTERNI -NON SERVE RTP (COD. QUESITO 219) (24.6 - 157)

Sono frequenti i casi di gruppi di progettazione/direzione lavori misti, ossia composti da personale interno (quasi sempre esperto in opere edili ed affini) e professionisti esterni (impianti, strutture, sicurezza, ecc). In questi casi l'unitarietà del processo progettuale è garantita dal personale interno, che ha anche il compito del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche. I servizi affidati, quindi, riguardano le sole e singole competenze specialistiche. Si chiede pertanto se l'affidamento di detti servizi possa essere effettuato separatamente per ciascun servizio (con riferimento, quindi, ai singoli compensi professionali) oppure se debba essere unico, ossia riguardare tutte le prestazioni, accorpate tra loro anche come compenso professionale. In questo caso, si costringerebbero i professionisti a raggrupparsi tra loro anche se il loro legame progettuale è debole (ad esempio, tra un coordinatore per la sicurezza e un geologo). Si segnala, a riguardo, il comma 6, ultimo periodo, dell'art. 24 del Dlgs 50/2016, che prevede il caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.


QUESITO del 16/01/2018 - DONAZIONE PROGETTO SERVIZI DI INGEGNERIA (COD. QUESITO 158) (23 - 157.3)

E’ possibile che un’associazione senza fini di lucro, in convenzione con il Comune (convenzione per la gestione degli spazi adibiti ad attività) proponga di: - incaricare lei stessa uno studio di progettazione per l’ingegneria al fine di redigere la progettazione per la riqualificazione degli spazi adibiti ad attività (di proprietà del Comune) e donare a titolo gratuito il progetto, secondo il quale il Comune bandirà la gara per i lavori, secondo i criteri del DLGS 50/2016? - trattandosi di associazione senza fini di lucro, può incaricare un progettista di sua fiducia indipendentemente dall’importo della progettazione? - il fatto che la prestazione, dunque il progetto, venga donato gratuitamente al comune, svincola dall’applicazione del Codice appalti?


CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;