Art. 150. Collaudo

1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche

Relazione

L'articolo 150 (Consuntivo scientifico e collaudo) L'articolo prevede che per i lavori relativi ai beni culturali è obbligatorio il collaudo in corso d'opera e con decreto siano stabiliti specifiche d...

Commento

L’articolo 150 ribadisce al comma 1, come previsto dall’art. 251 del regolamento di esecuzione (Dpr 207/2010), sul collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, l’obbligatorietà del...
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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;