Art. 107. Sospensione
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Si veda anche quanto disposto, in via transitoria fino al 31/12/2021, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021, dall’art. 5 comma 1 e art. 8 comma 4 lett. c) del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-20202. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017. Si veda anche quanto disposto, in via transitoria fino al 31/12/2021, dall’art. 5 comma 1 e art. 8 comma 4 lett. c) del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. si veda anche quanto disposto, in via transitoria fino al 31/12/2021, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021, dall’art. 5 comma 1 e art. 8 comma 4 lett. c) del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. si veda anche quanto disposto, in via transitoria fino al 31/12/2021, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021, dall’art. 8 comma 4 lett. c) del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all’articolo 111, comma 1. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.
in materia di sospensione si veda quanto disposto, in via transitoria, dall’art. 5 del DL 76/2020 in vigore dal 17/7/2020
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
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Imposta di bollo sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici
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EMERGENZA COVID 19 – EMISSIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI
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Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
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Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni.
COVID 19 - ERRATA-CORRIGE - ORDINANZA 3 APRILE 2020 N. 91
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EMERGENZA COVID 19 – SOSPENSIONE LAVORI (107)
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COVI 19 .- REGOLAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
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EMERGENZA COVID 19 - LINEE GUIDA SICUREZZA CANTIERI EDILI
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REGIONE FVG - COVID-19 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE (107)
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Non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare in quanto: + l’ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l’intero territorio nazionale; + sul versante del profilo istruttorio e giustificativo rileva il testuale riferimento (ordinanza 15/2020) al ‹‹rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale›› ed al fatto che i ‹‹dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 … dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione;›› (Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020)
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Indicazioni sulla sospensione delle attività d’impresa.
SOSPENSIONE LAVORI – DANNO NON QUANTIFICABILE – NECESSARIA ISCRIZIONE A VERBALE DELLA RISERVA
In tema di appalto di opere pubbliche, l'impossibilità di quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l'appaltatore dall’iscrivere a verbale la riserva, poiché detto onere sorge sin dal momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile, potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni, e dalla conseguente distinzione tra le ipotesi di sospensione illegittima ab initio, ipotesi in cui l'appaltatore deve iscrivere riserva nel verbale di sospensione, e quelle di sospensione che non presenti immediata rilevanza onerosa o che, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, in cui la riserva andrà apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza, nel registro di contabilità successivamente firmato o in apposito atto firmato (Cass. 27/10/2016 n. 21734; in precedenza, tra le altre: Cass. 10/08/2007 n. 17630).
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE – COMPETENZA DIRIGENZIALE
Il provvedimento di esclusione è stato adottato dall’organo competente, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL): rientra infatti tra i compiti dei dirigenti l’adozione degli atti di gestione delle procedure di appalto, essendo riservata alla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 48 del TUEL, richiamato dall’appellante, l’adozione degli atti, diversi da quelli di gestione, spettanti agli organi di governo.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
QUESITO DI DICEMBRE - IN RITARDO Spero possiate accettare questo quesito di dicembre in ritardo di qualche giorno causa ferie. La mia domanda verte sulla disapplicazione delle penali in caso di ritardi di consegna delle forniture di ricambi per auto, per cause non imputabili a noi. Generalmente dopo l'aggiudicazione di una gara di appalto, che sia piccola e negoziata o che sia più grande, firmiamo un contratto in cui sono indicate delle date di consegna - i giorni naturali o lavorativi entro cui spedire. Ora, se le aziende produttrici fanno ritardo, e ci inviano una mail in cui si scusano ma dicono che a causa del difficile reperimento di alcuni materiali, c'è un ritardo di consegna, oppure se i contratti stipulati sono pluriennali, quindi si deve tener conto del cambiamento dell'andamento di produzione, come si fa a potersi tutelare dal rischio di pagare penali per ritardi non direttamente imputabili a noi? Grazie
Pareri tratti da fonti ufficiali
Lo scrivente Comune ha predisposto gli atti di gara per l'affidamento in concessione del nido comunale. Il piano economico finanziario stimato e allegato al bando prevede un costo relativo al personale derivante dal contratto applicato dall'attuale gestore (ANINSEI), esplicitato negli atti di gara, fermo restando che l'aggiudicatario avrà la liberta di applicare altra tipologia di CCNL, purchè coerente con l'oggetto dell'appalto. Si chiede se tale procedura è corretta. E' pervenuta infatti segnalazione di un'Associazione di categoria con la quale si chiede di sospendere la gara perchè non sono stati considerati i costi del personale previsti da uno specifico CCNL (Cooperative sociali). Grazie
Servizio sanificazione, a seguito di nuova normativa riguardante l'emergenza sanitaria Covid-19, si chiede se è fattibile la sospensione del servizio in argomento ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, oppure è necessario procedere a risoluzione del contratto.