Art. 5. Saggio degli interessi

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.

2. Il tasso di riferimento e' così determinato:

a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e) del d.lgs. 192/2012 in vigore dal 30/11/2012
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Giurisprudenza e Prassi

RITARDO PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - SAGGIO INTERESSE PRIMO SEMESTRE 2020

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2020

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

RITARDO PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - SAGGIO INTERESSE

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2019

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

RITARDO PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - SAGGIO INTERESSE

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2019

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

SAGGIO DI INTERESSI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - II SEMESTE 2018

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2018

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

RITARDO PAGAMENTO - TRANSAZIONI COMMERCIALI - SAGGIO INTERESSE 2017

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2017

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (17A00446)

TRANSAZIONI COMMERCIALI - SAGGIO DI INTERESSE

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2015

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (15A05666)

TRANSAZIONI COMMERCIALI - RITARDI NEI PAGAMENTI - NORMATIVA DELLO STATO MEMBRO

CORTE GIUST EU SENTENZA 2015

L’articolo 288, terzo comma, TFUE, nonche' gli articoli 3, paragrafo 3, e 6 della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e gli articoli 7 e 12 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, il quale abbia fatto uso della facolta' prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della prima delle citate direttive, possa, durante il termine di trasposizione della seconda di esse, adottare disposizioni legislative, come quelle in questione nel procedimento principale, idonee a modificare a sfavore di un creditore dello Stato gli interessi prodotti da un credito derivante dall’esecuzione di un contratto concluso prima dell’8 agosto 2002.

INTERESSE DI MORA I SEMESTRE 2014 NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2014

Ai sensi dell'articolo 5 del D. lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 1 del D. lgs. n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2014 il tasso di riferimento e' pari allo 0,25 per cento.

II SEMESTRE 2013 NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2013

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (13A06195)

INTERESSE DI MORA I SEMESTRE 2013 NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2013

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

INTERESSI RITARDATI PAGAMENTI - SECONDO SEMESTRE 2012

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2012

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

TERMINE DI PAGAMENTO SUPERIORE A QUELLO FISSATO DALLA LEGGE

AVCP PARERE 2012

Le stazioni appaltanti non possono inserire autoritativamente nei bandi di gara clausole che prevedano il pagamento entro un termine superiore a quello fissato dall’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 ovvero una misura degli interessi di mora difforme da quella ex art. 5 del decreto, cui puo' soltanto derogarsi a seguito di libera negoziazione tra le parti interessate, ne' la partecipazione ad una procedura di gara puo' mai valere come accettazione tacita di condizioni di pagamento piu' sfavorevoli di quelle predeterminate ex lege (cfr. in giurisprudenza: Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2010 n. 1885; Id., sez. IV, 2 febbraio 2010 n. 469; Id., sez. V, 28 settembre 2007 n. 4996);

Devono considerarsi inique le clausole di un bando di gara con cui la stazione appaltante stabilisca unilateralmente un termine di pagamento ed una decorrenza degli interessi moratori difformi da quelli stabiliti dall’art. 4 del suddetto decreto, nonche' un saggio d’interesse diverso da quello previsto dall’art. 5 del decreto. L’imposizione della dilazione dei termini per il pagamento introdurrebbe un indebito vantaggio per l’Amministrazione, che è considerata alla stregua di parte contrattuale forte, per i poteri autoritativi di cui dispone nella fase pubblicistica dell’attivita' negoziale;

Da cio' consegue non soltanto l’illegittimita' di un’eventuale esclusione dalla procedura di gara in ragione della mancata accettazione (espressa o meno) della clausola contrattuale iniqua, ma anche l’illegittimita' dell’attribuzione di un sub-punteggio, nell’ambito dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, per termini di pagamento differiti rispetto alla disciplina legale.

In conclusione, quindi, il bando di gara adottato dal Comune di B. è illegittimo, nella parte in cui prevede l’attribuzione di un punteggio proporzionalmente crescente alle offerte tecniche, per termini di pagamento del prezzo di fornitura superiori a 5 mesi.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da A. soc. coop. – “Fornitura, trasporto e montaggio di arredi di produzione per il nuovo Centro diurno e Comunita' alloggio ubicato in via C. a B.” – euro 95.700,00 – S.A.: Comune di B..

INTERESSE DI MORA I SEMESTRE 2012 NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2012

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

TASSO INTERESSE DI MORA II SEMESTRE 2010 NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2010

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA - TERMINI PAGAMENTO

AVCP PARERE 2010

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, pertanto, sono da ritenersi illegittimi la lettera d’invito ed il capitolato normativo nella parte in cui impongono, a pena di esclusione, l’accettazione della clausola che prevede il pagamento entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura. È stato chiarito, infatti, che, nell’ipotesi di gara per l’aggiudicazione della fornitura di beni ad una pubblica amministrazione, è illegittimo il provvedimento di esclusione di una ditta che sia fondato sulla mancata sottoscrizione della clausola del capitolato speciale contenente una deroga unilaterale ai termini di pagamento e agli interessi moratori per ritardato pagamento, fissati dagli art. 4 e 5 del predetto D.Lgs. n. 231/2002. A norma del comma 4 del citato art. 4 “le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attivita' produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici”; cosicche' la deroga ai termini di pagamento e agli interessi moratori per ritardato pagamento, fissati dalle menzionate disposizioni del predetto D.Lgs. n. 231/2002 sono consentite solo previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 12 aprile 2005, n. 1638). L’imposizione dell’aumento dei termini per il pagamento rispetto ai trenta giorni fissati dal decreto, senza un accordo tra i contraenti inteso a delineare un regolamento negoziale piu' consono alla situazione finanziaria del debitore, sulla base di determinati parametri (ossia corretta prassi commerciale, natura dei beni o servizi, condizione dei contraenti e rapporti commerciali tra i medesimi), in realta' introduce un vantaggio per l’Amministrazione che deve considerarsi “indebito”, atteso che la decorrenza degli interessi moratori segue il meccanismo automatico stabilito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, senza che neppure sia necessaria la costituzione in mora. Analogamente, pur se in termini comparativi rispetto ai limiti imperativi dettati dalla norma sulla nullita', è stato di recente ribadito che sussiste la grave iniquita', di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 231/2002, delle clausole di contratto inserite dalle strutture sanitarie negli atti di gara per pubbliche forniture per la mancanza di qualsiasi giustificazione che renda costantemente e reiteratamente possibili termini di pagamento, decorrenza degli interessi moratori e saggio degli interessi diversi da quelli stabiliti negli arti 4 e 5 d.lg. n. 231 del 2002 (cfr., ad es., T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 22 dicembre 2008, n. 12229).

In sede di presentazione della domanda di partecipazione ad una gara d'appalto pubblico, opera il c.d. principio di equivalenza, avente la funzione di garantire e promuovere la maggior apertura concorrenziale tanto nell'ambito del singolo procedimento di affidamento (il che si collega col tradizionale principio del favor partecipationis nelle gare pubbliche), quanto nel generale mercato degli appalti pubblici; tale principio è altresi' riconosciuto esplicitamente, sul piano legislativo, dai commi 4 e 7 dell'art. 68 citato, i quali introducono anche l'onere dell'offerente di fornire la prova (con qualsiasi mezzo appropriato, ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante) circa l'equivalenza del prodotto offerto rispetto a quello indicato nel capitolato.

Nulla di cio', invece, emerge dalla lex specialis in questione, la quale vincola all’utilizzo di uno specifico; ne' in senso contrario vale invocare la parita' di trattamento per i concorrenti, i quali per il disciplinare in oggetto devono tutti adeguare i propri mezzi all’accessorio indicato, stante la evidente contrarieta' del disposto della lex specialis alla ratio della normativa richiamata, consistente nell’intento del legislatore di preservare, per ogni tecnica di redazione dei capitolati e dei documenti di gara, la possibilita' per il concorrente di proporre soluzioni diverse ed innovative, purche' idonee a soddisfare gli obiettivi della stazione appaltante.

Va altresi' richiamato quanto statuito dalla prevalente giurisprudenza in ordine ad analoghe previsione dettate anche in sede di lex specialis della singola gara, nel senso di ritenere che l’obbligo imposto dal bando di gara alle imprese di disporre di una sede operativa in ciascuna delle province in cui esse intendono esercitare la loro attivita' costituisce un ostacolo ingiustificato alla libera prestazione dei servizi ed è quindi incompatibile con l'articolo 49 del trattato CE, cosicche' tale previsione va dichiarata illegittima dato che questa limitazione territoriale produce effetti restrittivi sulla liberta' di stabilimento.(cfr. ad es. Consiglio Stato, Sez. V, 5 febbraio 2007, n. 447).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa G. S.p.A. – Fornitura di n. 7 autospazzatrici aspiranti da 3.4 mc comprensiva di installazione di agevolatore di spazzamento mod. “Sweepy Jet” prodotto dalla societa' Ingegneri Associati Productions s.r.l. che verra' fornito dall’Ente Appaltante, compreso contratto di manutenzione full-service per sette anni o 12.600 ore motore – Importo a base d’asta € 1.784.117,00 – S.A.: A.M.S.A. S.p.A..

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO - DEROGABILITA' NORMA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

La direttiva n. 2000/35/CE (556), recepita in Italia con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contiene norme imperative, applicabili anche alle p.a., che non sono derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi con la presentazione di una offerta in una gara pubblica di appalto, con conseguente iniquita' delle clausole di un bando di gara che prevedono: 1) il pagamento del corrispettivo a 60 giorni dal ricevimento della fattura, anziche' ai 30 giorni, previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002; 2) la decorrenza degli interessi moratori dal 180° giorno anziche' dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, previsto dall’articolo 4; 3) il saggio di interesse dell’1% anziche' dell’8% (1% tasso BCE, piu' 7 punti di maggiorazione) previsto dall’art. 5 (Consiglio Stato , sez. IV, 2 febbraio 2010 , n. 469); nella sostanza, non possono le stazioni appaltanti inserire autoritativamente nei bandi di gara clausole che prevedono il pagamento entro un termine superiore a quello fissato dall’art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 o una misura degli interessi difforme da quella ex art. 5 dello stesso decreto, al quale è possibile derogare non per atto unilaterale ed autoritativo della stazione appaltante, ma a seguito di accordo o comunque libera accettazione delle parti interessate (Consiglio Stato, sez. V, 28 settembre 2007 , n. 4996).

RITARDATO PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - INTERESSI DI MORA - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Sono nulle perche' inique le clausole che riguardano: il pagamento del corrispettivo a 60 giorni dal ricevimento della fattura, anziche' ai 30 giorni, previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 231 del 2002; la decorrenza degli interessi moratori dal 180° giorno anziche' dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, previsto dall’articolo 4; il saggio di interesse dell’1% anziche' dell’8% (1% tasso BCE, piu' 7 punti di maggiorazione) previsto dall’art. 5.

Le clausole suddette si pongono in diretta violazione degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 231 del 2002, la cui deroga non è ammessa dalla legge ne' nella presentazione della offerta puo' rinvenirsi il diverso accordo contrattato dalle parti solo a seguito di apposita contrattazione e trattativa sul punto, che evoca un concetto di contatto di tipo pararapportuale (o precontrattuale) che non puo' rinvenirsi certo nel binomio "bando-presentazione dell’offerta", che gia' integra (quantomeno in parte) la conclusione del contratto.

Inoltre, tali clausole si pongono in modo indubbio nel senso di introdurre un ingiustificato vantaggio per la amministrazione predisponente, concretandosi nella aperta violazione della disciplina di riequilibrio delle diverse posizioni di forza, la cui tutela la direttiva comunitaria è proprio diretta a rafforzare.

TERMINI DI PAGAMENTO SUPERIORI A QUELLI LEGALI - LIMITI

TAR PIEMONTE SENTENZA 2009

L’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 231/2002 stabilisce che "Le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attivita' produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici." Si precisa che "per poter parlare di accordo tra le parti, è necessario che la formazione della volonta' contrattuale sia libera per entrambi i contraenti, il che deve escludersi ove le clausole peggiorative, oltre che essere state unilateralmente predisposte da una delle parti, siano state imposte all’altra quali condizioni di partecipazione alla gara" (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26.10.2007, n. 3292) conseguendone l’inconfigurabilita' della deroga nei casi di deroga apportata con atti unilaterali dell’Amministrazione, quali i bandi o i disciplinari di pubbliche gare.

E’ illegittimo che il capitolato speciale e quello generale d’appalto rechino un termine dilatorio per il pagamento dei corrispettivi contrattuali e una misura degli interessi moratori in difformita' dalla disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 senza, peraltro, che dagli atti di gara consti l’emergenza di particolari, motivate e documentate ragioni.

SAGGIO INTERESSI TRANSAZIONI COMMERCIALI - II° SEMESTRE 2008

MIN ECONOMIA SENTENZA 2008

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

TASSO DI MORA CONTRATTI COMMERCIALI - I° SEM. 2006

MINISTERIALE COMUNICATO 2006

Il saggio d'interesse per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2006 è determinato al 9,25%.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2005

La struttura aziendale delle Unità sanitarie non si riflette sul loro agire nell’ambito del mercato che deve essere improntato, ove normativamente previsto a criteri pubblicistici. L’assunto trova conferma nell’art. 33, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 80/1998, che assoggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversie sulle attività e prestazioni di ogni genere rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Anche nella formulazione della “riforma Bindi” l’autonomia imprenditoriale è espressamente equiordinata alla personalità giuridica pubblica di siffatti organismi, che operano nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni delle regioni, cui spetta assicurare i livelli essenziali di assistenza. L’aziendalizzazione assolve alla funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali: ha pertanto carattere strumentale, circoscritto al potere-dovere di individuare (con l'atto aziendale) le strutture operative e di operare in base a contabilità imprenditoriale e criteri di gestione improntati ad economicità attraverso l’equilibrio di costi e ricavi.

E’ illegittimità l’aumento a novanta giorni del termine per pagare le forniture: la relativa clausola introduce un indebito vantaggio per l’Amministrazione dato l’automatismo della decorrenza degli interessi di mora stabilito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002.

E’ nulla la clausola che riduce il tasso di interesse dovuto dall’Azienda ospedaliera per il ritardo nel pagamento della fornitura, e la clausola che impone al creditore uno sconto in caso di pagamento anticipato da parte della Azienda.

INTERESSI DI MORA

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2005

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

INTERESSI DI MORA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2004

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

SAGGIO DI INTERESSE

MIN ECONOMIA COMUNICATO 2003

Saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

TASSI MORA FORNITURE E SERVIZI

MIN FINANZE COMUNICATO 2003

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

RITARDATI PAGAMENTI

MIN FINANZE CIRCOLARE 2003

Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, concernente l'attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

RITARDI NEI PAGAMENTI

MIN FINANZE CIRCOLARE 2003

Ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali.

TASSO INTERESSE DI MORA II SEMESTRE 2011 NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

MIN ECONOMIA COMUNICATO

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

SAGGIO INTERESSI TRANSAZIONI COMMERCIALI - I° SEMESTRE 2015

MIN FINANZE COMUNICATO

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (15A00257)

INTERESSI MORATORI: Interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; 
TASSO DI RIFERIMENTO: Il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali; 
TRANSAZIONI COMMERCIALI: I contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;