Art. 3. Responsabilità del debitore

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c) del d.lgs. 192/2012 in vigore dal 30/11/2012
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INTERESSI MORATORI: Interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;