Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed é disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non é confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti é in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza é fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale. comma modificato dal DL 113/2018 in vigore dal 4-12-2018
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

RAPPORTI COMMERCIALI TRA IMPRESE - RISCHIO DI INFLUENZA CRIMINALE - VA VERIFICATO IN CONCRETO (94.2)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Come ha avuto modo di evidenziare questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2023, n. 7674, 23 marzo 2023, n. 2953, 26 maggio 2016, n. 2232) in tema di interdittive “a cascata” l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l’adozione di una informativa sempre che possa presumersi il contagio alla seconda impresa della “mafiosità” della prima.

In concreto, è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici. Viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società.

Per desumere plausibili conseguenze circa la condizione di partecipazione o quantomeno di soggezione dell’impresa che sia entrata in contatto con quella controindicata all’influenza della criminalità organizzata, e quindi al fine di attribuire al rapporto contrattuale tra le stesse intercorso una valenza travalicante il piano della mera e sporadica collaborazione imprenditoriale, occorre, tuttavia, che i legami tra le stesse assumano una veste di stabilità, pregnanza e consistenza, tale che anche l’impresa formalmente “estranea” ai circuiti criminali possa ritenersi esposta al pericolo di condizionamento da parte degli stessi.

INTERDITTIVA ANTIMAFIA E INDICI PROBATORI - CRITERIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON”

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2023

In linea generale, l’informativa antimafia, per come disciplinata dagli artt. 84 e ss. D.lgs. n. 159/2011, non si esaurisce nell’attestazione circa la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 D.lgs. n. 159/2001 né nel mero accertamento di uno dei pregiudizi penali rientranti nell’ambito del cd. reati spia di cui all’art. 84 comma 4 citato D.lgs., traducendosi piuttosto in una valutazione altamente discrezionale, operata dal Prefetto, circa il pericolo di infiltrazione mafiosa, tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi del soggetto giuridico attenzionato, desumibile dal coacervo degli elementi istruttori acquisiti i quali, complessivamente considerati, appaiono idonei a supportare la prognosi di permeabilità a condizionamenti, anche soltanto passivi, della criminalità organizzata.

Si tratta, in buona sostanza, di una misura preventiva, volta a garantire un ruolo di massima anticipazione all’azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso.

Ne consegue, ai fini della legittimità dell’interdittiva, la necessità di un quadro indiziario idoneo, secondo il noto criterio del “più probabile che non”, a supportare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un “condizionamento mafioso”, non richiedendosi la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di riscontri sintomatici, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento/condizionamento con organizzazioni mafiose.

Di tale valutazione discrezionale il Prefetto è tenuto a dare conto mediante la predisposizione, anche per relationem agli atti istruttori, di un congruo impianto motivazionale, necessario alla verifica giurisdizionale circa la non manifesta illogicità e ragionevolezza della valutazione inferenziale dallo stesso operata.

Quanto sopra trova riscontro in quel consolidato orientamento, anche della giurisprudenza di secondo grado, secondo cui «In sede di impugnazione di una interdittiva antimafia il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull’esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l’esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame; il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una “pena del sospetto” e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l’esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio» (così Consiglio di Stato sez. III, 02/11/2020, n. 6740; v. anche Cons. Stato sez. III, 14 luglio 2020 n. 4548).

L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame consente di escludere l’illegittimità della informativa prefettizia in contestazione, in quanto analiticamente motivata in ragione di un coacervo di elementi sintomatici i quali, complessivamente considerati, sono idonei a supportare il giudizio probabilistico di permeabilità dell’impresa attenzionata.



INTERDITTIVA ANTIMAFIA E COMUNICAZIONE ANTIMAFIA - CONTROLLO GIUDIZIARIO

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2021

"L'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non puo' (...) essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosita' oggettiva in cui versi la realta' aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialita' che quella realta' ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta". Pertanto, "sebbene sia indubbio che il tribunale non abbia potere di sindacato sulla legittimita' della interdittiva antimafia adottata dal prefetto, per la evidente autonomia dei mandati delle due giurisdizioni, e' anche vero che l'intera gamma delle situazioni richiamate dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34-bis, comma 6, e' devoluta alla sua cognizione, dovendosi esso esprimere non solo sulla applicabilita' del controllo giudiziario "di cui al comma 2, lettera b)", articolo citato - cioe' quello che prevede la nomina del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario con poteri di controllo - ma anche di verificare il ricorso dei relativi presupposti - e cioe' la occasionalita' della agevolazione ai soggetti mafiosi e non ivi previsti, il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose e la sua intensita' - e saggiare la sussistenza delle condizioni per applicare uno o piu' degli obblighi informativi ed anche gestionali previsti dall'articolo 34-bis, comma 3".

Del resto il Consiglio di Stato anche di recente (Cons. Stato, AP n. 12 del 2017; Cons. Stato, sez. 3, 3 maggio 2016 n. 1743) ha rilevato che l'interdittiva antimafia e' misura volta - ad un tempo - alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Con il provvedimento in parola si mira, infatti, a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica Amministrazione e si esercita una funzione di tutela sia dei principi di legalita', imparzialita' e buon andamento, riconosciuti dall'articolo 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche (Cons. Stato, sez. 3, 31 dicembre 2014 n. 6465).

L'interdittiva, secondo il Consiglio di Stato, determina dunque una particolare forma di incapacita' giuridica ex lege parziale del destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, sez. 4, 20 luglio 2016 n. 3247). Parziale, in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto persona fisica o giuridica - e' precluso avere con la Pubblica Amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 67.

Del tutto diversa, quanto a presupposti, natura e finalita' e' la comunicazione Decreto Legislativo n. 159 del 2011, ex articolo 84, comma 2, che, invece, consiste in un'attestazione circa la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui al precedente articolo 67 cit. Il rilascio della comunicazione antimafia liberatoria,,e' immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza delle citate cause di decadenza, sospensione o divieto (articolo 88, comma 1, Decreto Legislativo cit.).

La comunicazione antimafia e', dunque, il risultato di un'attivita' amministrativa vincolata, volta al mero accertamento delle cause di decadenza o divieto di cui all'articolo 67 cod. antimafia, che non prevede l'intervento del giudice della prevenzione.

Ne deriva che nessuna disparita' di trattamento puo' ravvisarsi nella previsione della norma che sancisce, per l'ammissibilita' della misura del controllo, su domanda della parte privata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 34 bis, comma 6, il presupposto che l'impresa sia destinataria di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'articolo 84, comma 4, cit..

L'istanza della parte privata, invero attiva un procedimento giurisdizionale, essendo finalizzata all'applicazione di una misura rappresentata dal controllo giudiziario dell'azienda, nel particolare caso, introdotto dal legislatore con L. n. 161 del 17 ottobre che 2017, che vuole la misura di prevenzione applicata su domanda non della parte pubblica (ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 5 e 17) ma della parte privata, rappresentata da una impresa destinataria di informazione antimafia interdittiva. Tanto, con la specifica finalita' di potenziale recupero dell'ente ove sia stata verificata l'esistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa nell'attivita' di impresa (con agevolazione eventualmente solo occasionale) con applicazione in tal caso del controllo di cui all'articolo 34-bis, nelle forme e con le modalita' di cui al comma 2 della medesima disposizione.




RTI - ANTIMAFIA - SOSTITUZIONE IMPRESE (48.17 - 48.19TER)

TAR LAZIO LT SENTENZA 2018

Ai sensi dell’art. 48, commi 17 e 19-ter, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nei casi previsti dalla normativa antimafia è consentita la sostituzione dell’impresa mandataria di un RTI con una delle mandanti anche nel caso in cui le controindicazioni prefettizie si verifichino in corso di gara, non ostando a tale conclusione l’art. 95, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per il quale, in presenza di pregiudizi antimafia che attingano un’impresa diversa da quella mandataria di un RTI, le cause di divieto o di sospensione di cui all’art. 67, d.lgs. n. 159 del 2011, non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto, poiché l’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 159 cit. è una norma anteriore derogata dalla disciplina posteriore;

Ai sensi degli artt. 48 commi 17 e 19-ter, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e 95, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nei casi previsti dalla normativa antimafia è consentita l’espulsione di una delle imprese mandanti di un RTI anche nel caso in cui si sia già proceduto, in precedenza, alla sostituzione dell’impresa mandataria con una delle mandanti, in quanto la possibilità di sostituzioni multiple nello stesso raggruppamento temporaneo, a cagione del sopravvenire di differenti controindicazioni antimafia, non è espressamente preclusa da alcuna disposizione della legislazione antimafia o di quella sull’affidamento dei contratti pubblici e non può essere desunta in via interpretativa, ridondandosi altrimenti in una indebita limitazione della libertà di iniziativa economica privata del RTI (oltre che delle altre imprese raggruppate), tutelata dall’art. 41 Cost., e non potendosi trarre alcuna conclusione automatica sulla sussistenza di rischi di infiltrazione mafiosa in capo ad una data impresa per il solo fatto che si fosse associata ad altra ritenuta controindicata.

LINEE GUIDA CONTROLLI ANTIMAFIA

MIN INFRASTRUTTURE COMUNICATO 2013

Linee Guida per l'aggiornamento delle modalita' di svolgimento dei controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n.77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di Protezione civile. (Delibera C.C.A.S.G.O. del 19 giugno 2013). (13A06400)