Art. 86 Validità della documentazione antimafia

1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.

2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.

2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.

3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.

3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta.

4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto.

5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.

articolo modificato dal DL 152/2021 convertito con L 233/2021 in vigore dal 1/1/2022
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Giurisprudenza e Prassi

INTERDITTIVA ANTIMAFIA - EFFICACIA DECORSO DEL TERMINE ANNUALE -NECESSARIA REVISIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Il decorso del termine annuale ex art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 non produce ex se la perdita di efficacia del provvedimento interdittivo, il quale, una volta spirato il termine suindicato, dovrebbe considerarsi tamquam non esset, ma produce l’effetto (strumentale e procedimentale) di imporre all’Autorità prefettizia il riesame della vicenda complessiva, ergo dei sintomi di condizionamento dai quali era stato distilllato il pericolo infiltrativo, ai fini dell’aggiornamento della originaria prognosi interdittiva.

Tale conclusione interpretativa, del resto, è l’unica coerente con l’esigenza di non prefissare rigidamente la durata della vita del provvedimento interdittivo, ma di commisurarla alla reale natura ed intensità dell’esigenza preventiva cui lo stesso è preordinato, consentendo al soggetto interessato (titolare quantomeno di un potere di impulso) ed all’Amministrazione di apprezzare, in relazione alla concreta situazione ostativa ed alla potenzialità evolutiva che la stessa presenta, la sussistenza dei presupposti per procedere alla revisione, in chiave liberatoria, del provvedimento originario.

Ragionando diversamente, ovvero attribuendo al decorso del predetto termine annuale l’effetto automatico di “azzerare” gli effetti interdittivi dell’informativa, si imporrebbe alla Prefettura – cui sarebbe precluso determinare, con la sua inerzia, lacune temporali nella frontiera che l’interdittiva erige all’accesso dell’impresa contaminata o contaminabile ai rapporti con la P.A. – di procedere costantemente (o, almeno, al decorso del termine annuale) alla verifica della persistenza dei presupposti per la protrazione del regime inibitorio, anche quando nessun elemento nuovo (tale, cioè, da giustificare la sua revisione) si sia verificato (o sia stato addotto dal soggetto interessato), con la conseguente ineluttabilità della sua conferma.

Discende dai rilievi che precedono che al decorso del suddetto termine annuale non può essere attribuito l’effetto di determinare automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento interdittivo, ma quella di legittimare il soggetto interdetto a presentare un’istanza volta a sollecitare il riesame del provvedimento medesimo, alla luce delle circostanze sopravvenute alla sua adozione e tali da giustificare la rivalutazione da parte della Prefettura dei relativi presupposti, ovvero consentire recta via alla Prefettura di procedere alla attualizzazione della prognosi infiltrativa, laddove sia venuta a conoscenza di circostanze suscettibili di estinguere o attenuare il pericolo di condizionamento mafioso.

Tale interpretazione è sintonica con il dettato normativo richiamato, in quanto la “validità” a termine dell’informativa antimafia che esso prevede può essere correttamente riferita alla prognosi interdittiva (che dell’informativa costituisce il fondamento legittimante), la cui intangibilità resta circoscritta al suindicato orizzonte temporale, con la conseguente esigenza del suo aggiornamento laddove si siano verificate circostanze meritevoli di considerazione ai fini della verifica della sua persistente attualità, ferma restando l’efficacia, nelle more e fino alla sua formale revoca, del provvedimento interdittivo e del connesso regime inibitorio (all’intrattenimento da parte dell’impresa interdetta di rapporti con la P.A. o comunque allo svolgimento di attività in settori cui sia estesa la vigenza della normazione antimafia).

INTERDITTIVA ANTIMAFIA – SOPRAVVENIENZA DI FATTI FAVOREVOLI - VERIFICHE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Con riguardo all’ampio lasso di tempo trascorso dai fatti ritenuti sintomatici di un rischio di permeabilità mafiosa, deve osservarsi che la giurisprudenza ha costantemente evidenziato (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, V, n. 4602/2015; III, n. 292/2012; VI, n. 7002/2011) che, col decorso dell’anno, la misura interdittiva che rileva il pericolo di condizionamento mafioso non perde efficacia.

Il “venir meno delle circostanze rilevanti” di cui all’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, non dipende, infatti, dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica (o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo).

Sul piano letterale, la clausola rebus sic stantibus prevista dall’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 comporta che in caso di sopravvenienza di fatti favorevoli all’imprenditore (ad es. in relazione ai casi di modificazioni degli assetti societari e gestionali dell’impresa, in ipotesi capaci di modificare la valutazione alla base dell’informativa) l’Amministrazione verifichi nuovamente se persistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.

LIMITAZIONE TEMPORALE DI EFFICACIA DELL’INFORMATIVA ANTIMAFIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

Il TAR si è (..) allineato all’orientamento maggioritario di questo Consiglio di Stato (citando le pertinenti sentenze della III Sezione, 22 gennaio 2014, n. 292 e della VI Sezione, 30 dicembre 2011, n. 7002, ultime di altre conformi precedentemente emesse, a loro volta citate in quest’ultima decisione), secondo cui la limitazione temporale di efficacia dell’informativa antimafia prevista dall’art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (dodici mesi dalla relativa acquisizione) deve intendersi riferita ai casi in cui sia attestata «l’assenza di pericolo di infiltrazione mafiosa, e non gia' ai riscontri indicativi del pericolo, i quali ultimi conservano la loro valenza anche oltre il termine indicato nella norma» (cosi' la sentenza della III Sezione 22 gennaio 2014, n. 292 poc’anzi menzionata).

Questo Collegio intende ribadire questo indirizzo (a fronte del quale la Paideia oppone la sola ordinanza cautelare della III Sezione 22 maggio 2014, n. 2147), il quale trova conforto:

- in primo luogo, sul piano letterale, nella decorrenza del termine di efficacia prevista dall’art. 86, comma 2, individuata dal legislatore nell’acquisizione dell’informativa da parte delle amministrazioni, e dunque ad un evento non riferibile all’epoca degli accertamenti sulla base dei quali è stata emessa l’informativa, ma alla conoscenza che di essi ne hanno successivamente avuto le amministrazioni tenute ad applicare il divieto di contrarre sancito dal citato art. 94 d.lgs. n. 159/2011;

- in secondo luogo, sempre sul piano letterale, dalla clausola rebus sic stantibus prevista sempre dall’art. 86, comma 2, in relazione ai casi di modificazioni degli assetti societari e gestionali dell’impresa, in ipotesi in grado di modificare la valutazione alla base dell’informativa antimafia emessa (ipotesi al ricorrere della quale l’interessata è onerata di provvedere alla relativa comunicazione al competente Prefetto);

- in terzo luogo, sul piano teleologico, nella piena coerenza dell’efficacia temporale illimitata, salvo successive modifiche, dell’interdittiva con la finalita' preventiva delle informative antimafia (secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, da ultimo ribadita da Sez. III, 28 luglio 2015, n. 3707, 24 febbraio 2015, n. 923, 17 febbraio 2015, n. 808, 15 settembre 2014, n. 4693, 23 dicembre 2014 n. 6361), la quale finalita', con il conseguente obiettivo di contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti pubblici, non tollera evidentemente limitazioni temporali;

- in questa linea, va sottolineato che l’interdittiva antimafia puo' legittimamente fondarsi, oltre che su fatti recenti, anche su fatti piu' risalenti nel tempo, quando gli elementi raccolti dal Prefetto a tal fine siano sintomatici di un condizionamento attuale dell’attivita' dell’impresa (in questo senso: Sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 18/01/2021 - INFORMAZIONE ANTIMAFIA

La richiesta dell'Informazione è effettuata tramite BDNA. Quesito: Se un'impresa è aggiudicataria di due gare distinte e separate, entrambe di importo superiore ai limiti previsti dal D. Lgs. 159/2011, per cui si deve chiedere l'informazione antimafia, per evitare aggravio di procedimenti amministrativi, è possibile fare una unica richiesta per la medesima impresa aggiudicataria di due distinte gare ed utilizzare la stessa richiesta, in istruttoria, in assenza di informazione antimafia, trascorsi i tempi previsti, per la stipula di due singoli contratti, con clausole di salvaguardia? La questione è necessaria per formulare un regolamento interno dell'Amministrazione.