Art. 213. Autorità Nazionale Anticorruzione

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità:

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;

b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;

c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;

d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;

e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.190, come modificato dall’articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114,annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 163 del presente codice;

h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.

h-bis) al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all’elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell’ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

4. L'Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

7. L'Autorità collabora con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di legalità" delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

8. Per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell’articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all’articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; modificato dall’art. 53 del DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nei settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base di appositi accordi con le regioni. La sezione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

10. L'Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

11. Presso l'Autorità opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decreto dello stesso Ministro, alla premialità delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

15. L'Autorità gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 nonché l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'articolo 192.

16. È istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.

17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Testo Previgente

Relazione

L'articolo 214 (Autorità Nazionale Anticorruzione) attribuisce all'ANAC i poteri di vigilanza e di controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, al fine di prevenire e con...

Commento

L'articolo 213 individua l'autorità nazionale competente per la vigilanza ed il controllo sugli appalti pubblici nell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all’art. 19 del DL 90/2014. Si ricorda ch...
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Giurisprudenza e Prassi

NATURA ORDINATORIA DEL TERMINE PER LA SEGNALAZIONE ALL'ANAC DELLE RISOLUZIONI CONTRATTUALI (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026
Fase Procedura: Esecuzione

Il termine di trenta giorni fissato dal Regolamento per la gestione del Casellario informatico per la segnalazione di fatti rilevanti non è posto a pena di decadenza. La sua inosservanza da parte della Stazione Appaltante non determina l'illegittimità dell'annotazione né la consumazione del potere dell'Autorità, ma rileva solo per l'eventuale irrogazione di sanzioni al soggetto inadempiente all'obbligo informativo, stante la funzione di pubblicità notiziale e di tutela della trasparenza assolta dal Casellario.

L'ANNULLAMENTO DELLA (TARDIVA) ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC NON ESONERA IL CONCORRENTE DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE L'ILLECITO PROFESSIONALE (98)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di annotazione presso il Casellario informatico ANAC ha natura perentoria, atteso che "l’esercizio di una potestà sanzionatoria non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento", neutralizzando altrimenti la garanzia per l'operatore economico di non subire effetti pregiudizievoli oltre un tempo ragionevole. Ne consegue che il provvedimento adottato oltre tale scadenza (calcolata dalla comunicazione di avvio e tenuto conto delle sole sospensioni tipizzate dall'art. 16 del Regolamento) è illegittimo e va annullato.

"Il Consiglio di Stato, a tal proposito, ha a sua volta avuto modo di affermare e statuire quanto segue: “benché l’art. 17 del Regolamento ANAC cit. non qualifichi espressamente come ‘perentorio’ il termine di conclusione del procedimento, non appare concludente l’argomento, valorizzato nella sentenza impugnata, per cui nel silenzio della legge non vi sarebbe perentorietà del termine, dovendosi rilevare che l’esercizio di una potestà sanzionatoria non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento. Ciò in quanto, seguendo tale tesi, si rimetterebbe alla discrezionalità del Dirigente la possibilità di allungare sine die il procedimento, consentendogli, in ipotesi, anche di attendere oltremodo di assumere la decisione, così di fatto neutralizzando la perentorietà del termine di chiusura del procedimento, perentorietà che, in quanto collegata all’iscrizione nel casellario, che causa effetti pregiudizievoli all’operatore economico, va desunta dai principi del procedimento amministrativo ispirati all’interesse pubblico.” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2022, n. 5189).

[...]

Occorre, tuttavia, svolgere ulteriori chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti da tale annullamento.

In primo luogo, deve essere chiarito che l’annullamento del provvedimento di annotazione adottato tardivamente dall’Autorità resistente non fa venir meno il dovere dell’operatore economico di segnalare alle stazioni appaltanti in sede di partecipazione alle gare il fatto annotabile ove persistano i presupposti per una sua valutazione ex art. 95, e 98, co. 1, lett. c, d.lgs. n. 36/2023(con riferimento alle risoluzioni sub iudice, cfr. Consiglio di Stato, VI, 16 febbraio 2022, n. 1153 e V, 30 settembre 2020, n. 5732).

Infatti, tale obbligo è specificato dall’art. 11 delle Linee Guida Anac n. 6 (secondo cui “il concorrente rende la dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la sua integrità o l’affidabilità che siano utili alle valutazioni di competenza della stazione appaltante e si siano verificati nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso o del bando di gara.

In particolare, l’operatore economico è tenuto a rappresentare le pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta illecita o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti”).

Del resto, tale obbligo dichiarativo non può reputarsi limitato al fatto che la vicenda risolutoria sia o meno oggetto di annotazione, considerato che – a ritenere diversamente – si arriverebbe alla paradossale conclusione secondo cui un operatore economico resosi protagonista di un grave, conclamato e incontestato illecito sarebbe esonerato dal dichiararlo alle stazioni appaltanti fino al momento in cui lo stesso non risulta inserito nel Casellario (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5171)."

IL POTERE DI ANNOTAZIONE DELL'ANAC NEL CASELLARIO INFORMATICO NON HA NATURA SANZIONATORIA, MA ASSOLVE A UNA FUNZIONE DI PUBBLICITÀ-NOTIZIA (213)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In tema di contratti pubblici, il potere di annotazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel Casellario Informatico non ha natura sanzionatoria, ma assolve a una funzione di pubblicità-notizia finalizzata a garantire alle stazioni appaltanti un quadro informativo completo sull'affidabilità professionale degli operatori. Pertanto, l'Autorità è tenuta esclusivamente a verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione e l'utilità della notizia rispetto alle finalità istituzionali del Casellario, rimanendo escluso un sindacato sostitutivo rispetto a quello del giudice competente sul merito dell'inadempimento o sulla gravità della risoluzione.

"Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, nell'esercizio di tale potere l'Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, ossia a verificare – con uno standard probatorio del «più probabile che non» tipico del procedimento amministrativo non sanzionatorio – la plausibilità della ricostruzione fattuale operata dalla stazione appaltante, alla luce delle controdeduzioni dell'operatore economico (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 28 novembre 2024, n. 21445; id., 10 marzo 2025, n. 5005), nonché a valutare la conferenza e anacl'utilità della notizia rispetto alle finalità istituzionali del Casellario, quale indice rivelatore dell'inaffidabilità professionale dell'operatore, essendo invece escluso che l'Autorità possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell'inadempimento o dell'illecito contestato (Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2021, n. 4299; id., Sez. V, 30 luglio 2024, n. 6836).

È altresì consolidato che la risoluzione del contratto disposta da una stazione appaltante costituisce un'ipotesi tipica di annotazione, rispetto alla quale può riconoscersi all'ANAC un'attenuazione dell'obbligo di motivazione in ordine all'utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata da evidenti elementi di straordinarietà tali da consentire di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all'affidabilità dell'operatore economico (TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 9 marzo 2023, n. 3945; id., 7 aprile 2025, n. 6929)."

ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO: L'ANAC È TENUTA UNICAMENTE AD APPREZZARE LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DEI FATTI SEGNALATI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In sede di annotazione nel Casellario Informatico di una notizia utile, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è tenuta unicamente ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati, dovendo escludersi che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento. Ne consegue che l’onere di completezza espositiva impone all’Autorità di dare sinteticamente conto delle diverse ricostruzioni operate dalle parti, senza però dover dirimere intricate vicende contenziose.

"La valutazione circa la gravità dell’inadempimento del contratto, infatti, è rimessa all’amministrazione – stazione appaltante – che ha adottato il provvedimento risolutorio e, in caso di contestazione giudiziale, al giudice ordinario. Non può ritenersi che l’Anac debba ingerirsi in tali vicende, se non nei casi in cui palesi deviazioni dai moduli procedimentali o circostanze fattuali connotate da evidente straordinarietà rendano, di fatto, inutile l’annotazione di una notizia ai fini della valutazione di affidabilità/inaffidabilità dell’operatore economico. Diversamente opinando, si avallerebbe un’inammissibile - e non voluta dal legislatore - sovrapposizione di ruoli, rimettendo all’Anac di valutare se, in effetti, le condotte attribuite alla ricorrente integrino o meno un grave inadempimento.

[...]

Le considerazioni sopra espresse consentono di concludere che, nella specie, si verte proprio in quei casi in cui la giurisprudenza ritiene che, ferma restando la necessità di garantire che la notizia sia connotata da completezza espositiva delle relative versioni delle parti, l’Autorità non possa legittimamente intervenire ad apprezzare la fondatezza delle tesi esposte, pena un’indebita sostituzione della stessa al giudice ordinario, deputato a dirimere le controversie in tali materie."

LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC DELLA RISOLUZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI SOA DURANTE L'ESECUZIONE (222.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026
Fase Procedura: Esecuzione

L'annotazione nel casellario informatico di una risoluzione contrattuale per perdita dei requisiti SOA in corso di esecuzione è legittima qualora l'autorità accerti la veridicità del fatto e garantisca la completezza informativa. L'amministrazione non è tenuta a una motivazione analitica sull'utilità della notizia, né a sindacare la validità della risoluzione, compito riservato al giudice competente, dovendo solo verificare che la segnalazione non sia manifestamente infondata.

DELIBERAZIONI DI VIGILANZA DELL’ANAC: NON SONO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI SE CONTENGONO MERI CRITERI INTERPRETATIVI O RACCOMANDAZIONI (213)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In tema di contratti pubblici, gli atti di vigilanza adottati dall’ANAC ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi art. 222 del d.lgs. n. 36 del 2023) hanno natura di parere non vincolante e sono privi di autonoma consistenza lesiva, salvo il caso in cui contengano precetti oggettivi e vincoli conformativi puntuali che non lascino ai soggetti vigilati facoltà di modulazione quanto al contenuto e all’estensione dell’attività successiva. È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto contro una deliberazione che si limiti a suggerire soluzioni di contabilizzazione dei lavori o a invitare le parti all'adozione di iniziative pro futuro, facendo espressamente salva l'autonomia della stazione appaltante.

"Gli atti di vigilanza adottati dall’A.N.A.C., ai sensi dell’art. 213 d.lgs. n. 50 del 2016, sono privi di contenuti precettivi nei confronti dei soggetti vigilati, avendo la natura di un parere non vincolante, con cui sono espresse valutazioni che potrebbero eventualmente essere di impulso per l’esercizio da parte della stazione appaltante o di altre autorità dei propri poteri, ma che sono prive di autonoma consistenza lesiva" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1622); "l’atto dell’Autorità non costituisce una manifestazione di volontà in grado di incidere sulla sfera giuridica della ricorrente, ma è la mera rappresentazione di un giudizio, accompagnato da un mero invito alla stazione appaltante ed al Contraente Generale alla adozione di soluzioni pro futuro".

REVISIONE PREZZI: GIURISDIZIONE ESCLUSIVA AMMINISTRATIVA SE PERMANE UN POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SENTENZA 2026
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di appalti pubblici, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, qualora la revisione del prezzo sia rimessa alla discrezionalità dei dirigenti responsabili della Stazione Appaltante, tenuti a condurre un'istruttoria orientata sui migliori prezzi di mercato e sulle linee guida ANAC, non configurandosi in capo all'appaltatore un diritto soggettivo perfetto all'adeguamento automatico.

“La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore” (Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza n. 21990 del 12.10.2020).

ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO: L'ANAC E' TENUTA A VERIFICARE ESCLUSIVAMENTE LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE (213)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In sede di annotazione nel Casellario Informatico di una risoluzione contrattuale, l'ANAC non è tenuta a svolgere un'indagine istruttoria approfondita che si sostituisca all'analisi del Giudice Ordinario sulla sussistenza dell'inadempimento, gravando sull'Autorità solo un onere di "completezza espositiva" circa le diverse ricostruzioni dei fatti emerse. L'archiviazione della segnalazione è doverosa solo in presenza di una "manifesta infondatezza", riscontrabile qualora emerga l'immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di forza persuasiva tale da sovrastare la tesi della stazione appaltante.

“L’autorità di settore, in merito alle suddette segnalazioni, esercita pertanto un potere di accertamento circa l’esistenza di taluni fatti e non di valutazione circa la fondatezza dei fatti stessi; ANAC non si deve in particolare sostituire alle altre stazioni appaltanti [...] e neppure all’autorità giurisdizionale che è chiamata a decidere circa la legittimità e la correttezza della disposta risoluzione contrattuale [...] Quel che rileva, ai fini della corretta annotazione nel casellario informatico, è piuttosto la completezza delle informazioni assunte sia dalla stazione appaltante “segnalante”, sia dall’operatore economico “segnalato”” (conformemente a Cons. Stato, sez. V, n. 9226/2025).

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER UN INADEMPIMENTO DI IMPORTO MARGINALE NELL'AMBITO DI UN ACCORDO QUADRO (213)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In tema di Casellario Informatico dei contratti pubblici, è illegittimo il provvedimento con cui l'Autorità dispone l'annotazione di una risoluzione contrattuale basandosi su meri automatismi e omettendo di valutare in concreto l'utilità della notizia per le altre stazioni appaltanti. Tale obbligo istruttorio non viene meno dinanzi alle fattispecie tipiche di risoluzione, ma esige, al contrario, una stringente valutazione qualora l'inadempimento contestato riguardi un singolo ordinativo di valore trascurabile emesso nell'ambito di un accordo quadro di ingente importo, difettando in tal caso l'intrinseca idoneità del fatto a compromettere l'affidabilità generale dell'impresa.

"[U]na particolare attenzione nella valutazione dell’utilità in concreto notizia deve essere prestata in relazione alle vicende che riguardano singoli ordinativi effettuati nell’ambito di un accordo quadro, al fine di evitare che vicende di valore marginale (e non idonee a mettere in discussione l’affidabilità complessivamente dimostrata da un operatore economico nell’esecuzione dell’accordo) possano essere annotate nel Casellario sulla base di “automatismi” (Tar Lazio, I-quater, 12 dicembre 2023, n. 18811 [...]). Tale motivazione – in disparte ogni considerazione sulla correttezza o meno della sostanziale equiparazione operata [...] tra il provvedimento adottato [...] e un provvedimento risoluzione contrattuale – appare del tutto insufficiente nella misura in cui non considera il valore davvero minimo del singolo ordinativo [...] di cui la stazione appaltante ha contestato l’inadempimento, rispetto al valore complessivo dell’accordo quadro"

SEGNALAZIONE PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE: L'ANAC DEVE PROCEDERE CON L'ARCHIVIAZIONE IN CASO DI MANIFESTA INFONDATEZZA (213)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

Nelle procedure di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione non è tenuta a un'analisi tecnica approfondita sulle cause dell'inadempimento, ma deve limitarsi a riscontrare che la risoluzione non sia manifestamente infondata e che il provvedimento della Stazione Appaltante sia intrinsecamente coerente e motivato.

"L’A.n.a.c. non riveste un ruolo arbitrale... il compito di accertare l’inesistenza o la non imputabilità dell’inadempimento... è di competenza del giudice ordinario... ANAC non deve valutare e giudicare i fatti posti a base della segnalazione ma soltanto accertarne l’effettiva esistenza... senza esprimersi circa la legittimità dell’operato della stazione appaltante" (cfr. Cons. Stato n. 9226/2025).


PERENTORIETÀ DEL TERMINE PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ANAC VERSO LE SOA (222.3)

CONS. STATO Sentenza 2026

In tema di sanzioni irrogate dall'ANAC alle SOA, il termine di novanta giorni per la contestazione degli addebiti ha natura perentoria e decorre dal completamento degli approfondimenti istruttori che consentono di delineare i profili dell'illecito. È illegittimo il provvedimento sanzionatorio avviato oltre tale termine qualora l'Autorità abbia già formalizzato le criticità rilevate in atti istruttori precedenti, non potendo il dies a quo essere differito in attesa della conclusione di procedimenti di revisione della qualificazione che non aggiungono elementi necessari alla qualificazione giuridica della violazione originaria.

FALSE DICHIARAZIONI PER LIMITI DELLA PIATTAFORMA: SUSSISTE L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE IMMEDIATA PER DIMOSTRARE LA PROPRIA BUONA FEDE (213.13)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

"L'introduzione di una dichiarazione imprecisa/inesatta in una piattaforma pubblica comporta, in virtù degli obblighi di correttezza, buona fede, diligenza che gravano sugli operatori economici nei settori dei contratti pubblici, l'obbligo di segnalazione immediata, già prima della gara, all'Amministrazione che la gestisce, al fine di consentirle le valutazioni e gli interventi necessari: obbligo la cui violazione si traduce in colpa."

Inoltre: "Nelle procedure di evidenza pubblica il c.d. falso innocuo è istituto insussistente atteso che, nelle suddette procedure, la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla selezione".

IL TERMINE PER L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO ANAC HA NATURA PERENTORIA (213.10)

TAR LAZIO SENTENZA 2026

Il termine di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico, fissato in 180 giorni dall'art. 17 del Regolamento ANAC, va considerato perentorio (cfr. Cons. Stato, V, 26 agosto 2025, n. 7106) sulla base di una interpretazione teleologico-sistematica, in quanto l'utilità della pubblicazione degli illeciti professionali postula l'attualità della notizia. Il superamento di tale termine, anche se di ridotta entità, determina l'illegittimità del provvedimento tardivo, poiché «l’interesse pubblico cui è preposto il provvedimento di annotazione sarebbe pregiudicato ove l’esercizio di tale potere da parte dell’Autorità non avvenisse entro un termine ragionevolmente breve» e un provvedimento tardivo risulta «idoneo ad arrecare all’operatore economico [...] un pregiudizio che non appare proporzionato all’utilità che avrebbero dall’annotazione le stazioni appaltanti» (T.a.r. Roma, I-quater, 17 luglio 2023, n. 12061; cfr. anche 10 novembre 2025, n. 19843; 16 luglio 2025, n. 14028; 29 maggio 2025, n. 10429).

SUSSISTE COLPA GRAVE PER FALSA DICHIARAZIONE CONTRIBUTIVA NONOSTANTE L'ERRORE DELL'AUSILIARIO (80.12)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Integra la fattispecie della colpa grave, ai fini dell'annotazione nel Casellario informatico e dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie, la condotta dell'operatore economico che dichiari falsamente la regolarità contributiva omettendo di verificare la propria posizione effettiva al momento della presentazione dell'offerta, non assumendo rilievo esimente né l'errore dell'ausiliario incaricato della compilazione del DGUE, né il possesso di un DURC positivo risalente a epoca precedente.

INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO ATTI DI VIGILANZA ANAC PRIVI DI EFFETTI LESIVI DIRETTI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto contro una delibera di vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che, pur rilevando criticità in una procedura di gara, non contenga prescrizioni vincolanti o obblighi conformativi, risolvendosi in un parere non idoneo a produrre una lesione immediata e diretta nella sfera giuridica del soggetto vigilato.

DELIBERE DI VIGILANZA ANAC NON VINCOLANTI: LESIVITA' E IMPUGNABILITÀ (213)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso una delibera ANAC di vigilanza che non contenga ordini cogenti ma mere sollecitazioni.

"Gli atti adottati dall’Autorità preposta alla vigilanza sui contratti pubblici che risultino in concreto privi di effetti costitutivi e inidonei a modificare autoritativamente la realtà giuridica [...] non sono immediatamente lesivi per i soggetti destinatari dei provvedimenti medesimi, nella misura in cui non impongono agli enti destinatari alcun comportamento o attività necessitata, rispettando così la loro autonomia [...] salvo il caso in cui lo specifico contenuto dell’atto di vigilanza consenta di affermarne l’idoneità dello stesso a vincolare l’attività dell’ente destinatario" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2006 n. 5317; Tar Lazio, Sez. I, 21 ottobre 2019, n. 12074).

ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC: L'AUTORITA' E' TENUTA A VALUTARE L'UTILITA' DELLA NOTIZIA (213.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

In relazione alle funzioni informative assolte dal casellario tenuto dall’Anac ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 (e, oggi, dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36 del 2023), per costante giurisprudenza “a fronte della segnalazione di un grave illecito professionale, proveniente da una stazione appaltante, l’Anac non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità notiziale. L’Anac, piuttosto, è chiamata ad effettuare una valutazione in ordine alla ‘utilità’ della notizia da annotarsi (ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016), e in ciò deve concentrarsi il suo onere di motivazione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 22 gennaio 2024, n. 676)” (Cons. Stato, V, 26 agosto 2025, n. 7106; 31 ottobre 2025, n. 8471; 30 maggio 2025, n. 4717).

A tali ultimi fini è stato altresì osservato che “la risoluzione del contratto e la revoca dell’aggiudicazione costituiscono ipotesi tipiche di annotazione rispetto alle quali può riconoscersi, per l’Autorità, un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata: ‘…da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico’ (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. 1 quater, n. 5834 del 2024)” (Cons. Stato, n. 8471 del 2025, cit.); ciò in un contesto in cui, appunto, “l’utilità dell’annotazione deve essere valutata dall’Anac ex ante e in astratto, esaminando la possibile (e teorica) rilevanza della notizia, mentre la valutazione della non manifesta inconferenza è volta ad evitare la pubblicazione di notizie avulse dal rispetto delle finalità del casellario (Cons. Stato, V, 4 dicembre 2023, n. 10448)” (Cons. Stato, n. 4717 del 2025, cit.).

D’altra parte, la decisione dell’Autorità di procedere all’annotazione “non implica nemmeno il definitivo accertamento dei fatti o delle condotte che possono integrare il grave illecito professionale”, di guisa che “Non occorre [neppure] attendere la conclusione del contenzioso instaurato fra stazione appaltante e impresa sulla risoluzione e sulla imputabilità degli inadempimenti, quando l’Autorità accerta […] che la notizia acquisita dalla stazione appaltante segnala fatti o condotte che possono rilevare per valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico” (Cons. Stato, V, 14 agosto 2024, n. 7141).

UTILE L'ANNOTAZIONE ANAC DI RISOLUZIONE SE IL FATTO NON È MANIFESTAMENTE INFONDATO (213.10)

CONS. STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In sede di annotazione nel casellario informatico di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, l’ANAC non esercita un potere discrezionale sulla gravità dell’inadempimento, ma compie un vaglio di utilità e di non manifesta infondatezza della segnalazione. Tale valutazione non implica un accertamento definitivo dell'inadempimento, che spetta al giudice civile, né impone di attendere l'esito del contenzioso pendente tra le parti per procedere alla pubblicazione della notizia.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE: L'ANAC ESERCITA UN POTERE DI ACCERTAMENTO SULLA SEGNALAZIONE, E NON DI VALUTAZIONE DELLA FONDATEZZA DEI FATTI (213.10)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Perché si comprenda il tipo di valutazione che l’A.n.a.c. è chiamata ad effettuare al cospetto della segnalazione di una risoluzione contrattuale è necessario ricordare che l’Autorità non svolge, ai fini dell’annotazione, un ruolo “arbitrale” e che, quindi, non è possibile affidarle «con la prospettazione di una versione dei fatti - o di un’interpretazione della disciplina normativa e negoziale che regola il rapporto contrattuale - diversa da quella fatta propria dal committente, il compito di accertare l’inesistenza o la non imputabilità dell’inadempimento, nella maggior parte dei casi definibile solo all’esito di complesse indagini istruttorie, dell’analisi di copiose produzioni documentali e di perizie tecniche, di competenza del giudice ordinario, a meno che [l’operatore economico segnalato] non dimostri, offrendo nitide prove o argomentazioni in tal senso, che l’amministrazione è incorsa in un utilizzo «abnorme», cioè manifestamente irragionevole o sproporzionato, del potere di risoluzione» (T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 16 maggio 2025, n. 9355 e 9354; 29 aprile 2025, n. 8310; 10 marzo 2025, n. 5005), dovendosi limitare «ad un sommario esame del merito della vicenda e, quindi, ad un sindacato estrinseco e debole sul fatto, funzionale solo ad escludere la “manifesta infondatezza” della notizia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, lett. a), del regolamento, all’esito di un procedimento che, senza addentrarsi negli approfondimenti istruttori sul fatto propri dell’accertamento giurisdizionale, scongiuri semplicemente il rischio di dare visibilità a provvedimenti unilateralmente assunti dalle stazioni appaltanti privi di qualsiasi fumus di fondatezza» (T.a.r. Roma, I-quater, 30 aprile 2024, n. 8540).

Anche il giudice d’appello ha, di recente, ribadito che «7.2.3. L’autorità di settore, in merito alle suddette segnalazioni, esercita pertanto un potere di accertamento circa l’esistenza di taluni fatti e non di valutazione circa la fondatezza dei fatti stessi; 7.2.4. ANAC non si deve in particolare sostituire alle altre stazioni appaltanti (le quali utilizzano tali segnalazioni onde valutarne la rilevanza, discrezionalmente, ai fini della esclusione dalle gare successive) e neppure all’autorità giurisdizionale che è chiamata a decidere circa la legittimità e la correttezza della disposta risoluzione contrattuale (oggetto di segnalazione ad ANAC); 7.2.5. ANAC, in altri termini, non deve valutare e giudicare i fatti posti a base della segnalazione (qui per risoluzione contrattuale) ma soltanto accertarne l’effettiva esistenza, e ciò senza esprimersi circa la legittimità dell’operato della stazione appaltante segnalante; 7.3. Quel che rileva, ai fini della corretta annotazione nel casellario informatico, è piuttosto la completezza delle informazioni assunte sia dalla stazione appaltante “segnalante”, sia dall’operatore economico “segnalato” (informazioni da quest’ultimo ricevute in sede di partecipazione al relativo procedimento di annotazione). Risulta essenziale, in altre parole, una compiuta e imparziale rappresentazione degli opposti interessi manifestati, rispettivamente, da stazione segnalante e operatore segnalato» (Cons. Stato, V, 25 novembre 2025, n. 9226).

Il procedimento di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici non può essere, infatti, la sede per ottenere, nei tempi rapidi di un procedimento amministrativo, un livello di profondità nell’accertamento dei fatti che è, invece, proprio del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario, generandosi altrimenti un’inammissibile “confusione” tra due poteri radicalmente diversi per natura e finalità: quello amministrativo, ancorché con caratteri peculiari, come quello intestato all’A.n.a.c. (su cui T.a.r. Roma, Sez. I-quater, 13 maggio 2025, n. 9151; 28 novembre 2024, n. 21445), e quello giurisdizionale.

LIMITI AL SINDACATO ANAC SULLA LEGITTIMITÀ DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE IN SEDE DI ANNOTAZIONE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Penali, Sospensione e Risoluzione

L'annotazione nel Casellario Informatico delle risoluzioni contrattuali per grave inadempimento costituisce una fattispecie tipica per la quale l'ANAC è tenuta a una motivazione attenuata, limitata alla verifica della non manifesta infondatezza della notizia. All'Autorità non compete l'accertamento circa la legittimità della risoluzione o l'imputabilità dell'inadempimento, compiti riservati esclusivamente al giudice civile, salvo il caso di risoluzione manifestamente abnorme o irragionevole.

LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER RIFIUTO DI STIPULA DEL CONTRATTO NONOSTANTE IL RINCARO PREZZI (32.8)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

È legittima l'annotazione nel casellario informatico ANAC disposta a seguito di revoca dell'aggiudicazione per rifiuto di stipula del contratto, qualora l'operatore economico invochi erroneamente la scadenza del termine ex art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016, ignorando che tale termine decorre solo dall'efficacia dell'aggiudicazione e non dalla sua adozione; né i rincari dei materiali possono costituire esimente se l'offerta è stata presentata in un contesto di mercato già caratterizzato da instabilità dei prezzi.

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC SE LA NOTIZIA NON RIVELA INAFFIDABILITÀ PROFESSIONALE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

È illegittimo il provvedimento di annotazione nel Casellario informatico qualora l'Autorità ometta di valutare l'utilità concreta della notizia quale indice rivelatore di inaffidabilità, specialmente quando le inesattezze riscontrate nell'offerta tecnica risultino riconducibili a meri errori materiali o a carenze organizzative minime e rimediabili, inidonee a compromettere la serietà dell'impegno contrattuale assunto dal concorrente.

LIMITI AL POTERE ISTRUTTORIO DELL'ANAC NELL'ANNOTAZIONE DELLE RISOLUZIONI CONTRATTUALI (213.10)

CONS. STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

La segnalazione nel casellario informatico deve corrispondere a requisiti di conferenza e utilità, ma l'Autorità non deve valutare la fondatezza dei fatti segnalati né sostituirsi alle stazioni appaltanti o all'autorità giurisdizionale nella valutazione della legittimità della risoluzione contrattuale. È essenziale che l'annotazione garantisca una compiuta e imparziale rappresentazione degli opposti interessi manifestati, riportando fedelmente sia la tesi della stazione segnalante sia le giustificazioni dell'operatore segnalato.

NATURA NON PERENTORIA DEL TERMINE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE ANAC (213.10)

T.A.R. LAZIO - ROMA Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

Il termine di novanta giorni per l'avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico non ha natura perentoria, rilevando la sua violazione solo qualora comporti il superamento del termine finale di duecentosettanta giorni per la conclusione dell'istruttoria. L'Autorità, nella gestione del Casellario, non esercita un potere di accertamento sulla fondatezza delle reciproche pretese contrattuali, ma deve limitarsi a verificare la corrispondenza al vero della notizia segnalata e assicurarne la completezza informativa, riportando le contestazioni dell'operatore economico.

NATURA ORDINATORIA DEL TERMINE DI SEGNALAZIONE E FUNZIONE DI PUBBLICITÀ NOTIZIA DELL'ANNOTAZIONE ANAC (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

L'iscrizione nel casellario informatico delle risoluzioni contrattuali non ha finalità punitiva né interdittiva, ma informativa, devolvendo alle stazioni appaltanti il compito di valutare l'affidabilità dell'operatore. Il direttore dei lavori, quale garante della conformità dell'esecuzione al progetto, risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato modifiche senza autorizzazione scritta della stazione appaltante, non potendo invocare rassicurazioni verbali o comportamenti concludenti del committente pubblico.

LEGITTIMO IL DECRETO INTERDITTIVO ANCHE SE ADOTTATO DOPO LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI (14.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Il decreto interdittivo di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 non costituisce una sanzione autonoma ma una misura accessoria e ricognitiva di una sospensione effettivamente operante, la cui legittimità permane anche dopo la revoca della sospensione stessa per intervenuta regolarizzazione, al fine di garantire alle stazioni appaltanti la piena conoscenza dei precedenti dell'operatore economico.

L'IMPRESA E' TENUTA A DICHIARARE IL FATTO COSTITUENTE GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE A PRESCINDERE DALL'ANNULLAMENTO (PER VIZI PROCEDURALI) DELL'ANNOTAZIONE (80.5.C)

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Deve essere chiarito che l’annullamento del provvedimento di annotazione adottato tardivamente dall’Autorità resistente non fa venir meno il dovere dell’operatore economico di segnalare alle stazioni appaltanti in sede di partecipazione alle gare il fatto annotabile ove persistano i presupposti per una sua valutazione ex art. 80, co. 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016 (con riferimento alle risoluzioni sub iudice, cfr. Consiglio di Stato, VI, 16 febbraio 2022, n. 1153 e V, 30 settembre 2020, n. 5732).

Infatti, tale obbligo è specificato dall’art. 11 delle Linee Guida Anac n. 6 (secondo cui “il concorrente rende la dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la sua integrità o l’affidabilità che siano utili alle valutazioni di competenza della stazione appaltante e si siano verificati nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso o del bando di gara. In particolare, l’operatore economico è tenuto a rappresentare le pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta illecita o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti”).

Del resto, tale obbligo dichiarativo non può reputarsi limitato al fatto che la vicenda risolutoria sia o meno oggetto di annotazione, considerato che – a ritenere diversamente – si arriverebbe alla paradossale conclusione secondo cui un operatore economico resosi protagonista di un grave, conclamato e incontestato illecito sarebbe esonerato dal dichiararlo alle stazioni appaltanti fino al momento in cui lo stesso non risulta inserito nel Casellario (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n. 5171).

PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico, previsto dal Regolamento ANAC, ha natura perentoria. Ai fini del calcolo di tale termine, non possono essere computati periodi di sospensione per repliche non tipizzati dall'art. 16 del medesimo Regolamento, determinando l'illegittimità dell'atto tardivo.

ILLEGITTIMA LA DICHIARAZIONE DI REQUISITI NON POSSEDUTI PER AGGIRARE I FILTRI DEGLI ELENCHI INFORMATIZZATI (213.13)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

La sanzionabilità delle dichiarazioni non veritiere rese dagli operatori economici prescinde dalla sovrapponibilità con il falso penale, essendo sufficiente la colpa lieve derivante dalla violazione degli standard di diligenza professionale. L'indisponibilità di moduli informatici appropriati non legittima l'inserimento di dati falsi per aggirare i filtri di selezione della piattaforma, gravando sull'operatore l'onere di segnalare preventivamente le criticità tecniche al gestore del sistema.

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC SE L'ERRORE NELL'OFFERTA TECNICA È SCUSABILE E ININFLUENTE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

L'iscrizione nel Casellario Informatico richiede un accertamento autonomo dell'Autorità sulla non manifesta infondatezza della segnalazione. È illegittima l'annotazione basata su inesattezze dell'offerta tecnica qualora l'errore risulti scusabile, privo di dolo e non idoneo ad alterare il punteggio o l'aggiudicazione, configurandosi come 'falso innocuo' che non incide sulla moralità professionale del concorrente.

ANNOTAZIONE ANAC: LEGITTIMAMENTE ANNULLATA SE LA NOTIZIA ERA CARENTE DI UTILITA' E RILEVANZA (213.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Per la soluzione della controversia, è centrale l’esame dei limiti normativi e funzionali del potere attribuito all’ANAC dall’art. 213, comma 10, del Codice, avente ad oggetto la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Secondo tale disposizione, il casellario deve essere integrato anche con le ulteriori informazioni che l’ANAC ritiene “utili ai fini della tenuto dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c)”, ossia con tutte le notizie concernenti gravi illeciti professionali dell’operatore economico idonei ad incidere sulla sua integrità e affidabilità (oltre che per le altre finalità indicate dall’art. 213, comma 10, secondo periodo); inoltre detta disposizione va coordinata con le risultanze e la documentazione presenti nella banca dati previsti dall’art. 81 del Codice dei contratti pubblici.

La valutazione della concreta rilevanza dell’informazione è riservata all’Amministrazione procedente, la quale, secondo la giurisprudenza prevalente (Cons. Stato, n. 898 del 2019; id. n. 1318 del 2020) è tenuta ad una più ampia motivazione sulle ragioni per cui si ritenga ‘utile’ la notizia da iscrivere. E’ stato anche evidenziato che l’astratta valutazione dell’utilità dell’informazione non è sufficiente a giustificare l’annotazione nel casellario, dovendo l’ANAC “procedere ad una attenta valutazione dell’utilità in concreto dell’annotazione ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara” (Cons. Stato, n. 1318 del 2020 cit.).

Secondo la giurisprudenza di settore, la norma dell’art. 213, comma 10 cit., si riferisce all’utilità della notizia per la stazione appaltante, per le successive valutazioni che questa dovrà effettuare. L’utilità si risolve pertanto nella rilevanza a questi fini dell’annotazione, atteso che le Amministrazioni, come sostiene il Giudice di prima istanza, “dal casellario traggono informazioni sul comportamento tenuto dagli operatori economici in occasione della pregressa partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, nonché nell’esecuzione degli atti negoziali stipulati con altri committenti pubblici”.

Per costante giurisprudenza, a fronte della segnalazione di un grave illecito professionale, proveniente da una stazione appaltante, l’ANAC non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità notiziale. L’ANAC, come si è detto, piuttosto è chiamata ad effettuare una valutazione in ordine all’utilità della notizia da annotarsi e in ciò deve concentrarsi il suo onere di motivazione (Cons. Stato, n. 676 del 2024).

IL COMPORTAMENTO ONDIVAGO DELLA PA ESCLUDE L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC (213.10)

CONS. STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di annotazioni nel casellario informatico ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, l'ANAC è tenuta a valutare l'utilità in concreto della notizia ai fini del futuro apprezzamento dell'affidabilità dell'operatore economico. Qualora la risoluzione contrattuale tragga origine da condotte contraddittorie, errori o inefficienze della Stazione Appaltante che abbiano confuso o fuorviato il contraente, l'annotazione deve essere esclusa in quanto non rispondente ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC COSTITUISCE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA (222.2)

CONS. STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Il versamento del contributo ANAC costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta, ma l'omissione del pagamento entro il termine di presentazione non determina l'esclusione automatica, essendo la carenza sanabile mediante soccorso istruttorio; solo il mancato adempimento a seguito dell'invito della stazione appaltante comporta l'inammissibilità dell'offerta.

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC (213.10)

TAR LAZIO RM Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

L'intervenuta cancellazione in autotutela dell'annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici, disposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione successivamente alla notifica del ricorso giurisdiziale, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., residuando esclusivamente la valutazione sulla soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese di lite.

CANCELLAZIONE IN AUTOTUTELA DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

L'intervenuta cancellazione in autotutela dell'annotazione nel Casellario Informatico da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avvenuta dopo l'instaurazione del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 84 c.p.a., avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita auspicato. In tale ipotesi, la condanna alle spese dell'amministrazione è giustificata dal rigetto di una precedente istanza di autotutela che ha reso necessaria la tutela giurisdizionale.

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RICORRENTE (80.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di processo amministrativo, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio qualora, a seguito dell'interruzione dovuta al fallimento della società ricorrente, il curatore fallimentare o le altre parti non provvedano alla riassunzione o alla presentazione di una nuova istanza di fissazione d'udienza nel termine di legge, configurandosi un'ipotesi di abbandono della causa.

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC PER DECORSO DEL TERMINE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

L'intervenuta rimozione dal Casellario Informatico della notizia utile precedentemente iscritta, motivata dal decorso del tempo secondo le previsioni regolamentari dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, comporta il venir meno della lesività del provvedimento impugnato e la conseguente improcedibilità dell'azione di annullamento per difetto di interesse alla decisione di merito.

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DELLA PARTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

In virtù del principio dispositivo che governa il processo amministrativo, la dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della causa preclude al giudice ogni valutazione nel merito, imponendo una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

DICHIARAZIONE DI CARENZA DI INTERESSE E DOVERE DI PRONUNCIA IN RITO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Il giudice amministrativo, a fronte della dichiarazione della parte di non aver più interesse alla decisione, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso, non potendo valutare d'ufficio la sussistenza dell'interesse ad agire né il merito della pretesa, stante la piena disponibilità dell'azione in capo al ricorrente.

NATURA PUBBLICITARIA DELL'ANNOTAZIONE ANAC E NON PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI SEGNALAZIONE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

L'annotazione nel casellario informatico delle informazioni ricevute da ANAC assolve a una funzione pubblicitaria e non sanzionatoria, essendo finalizzata a consentire alle stazioni appaltanti l'acquisizione di notizie utili per la valutazione dell'integrità morale dei concorrenti. Il termine per la segnalazione da parte della stazione appaltante non è perentorio rispetto all'avvio del procedimento di annotazione, il quale può essere attivato anche d'ufficio. L'Autorità è tenuta esclusivamente a verificare la non manifesta infondatezza e l'utilità della notizia, senza dover sindacare il merito delle valutazioni effettuate dalla stazione appaltante in ordine alla gravità dell'illecito professionale o all'adeguatezza del self-cleaning.

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER CESSATA EFFICACIA TRIENNALE DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC (35.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Penali, Sospensione e Risoluzione

Deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nel caso in cui l'operatore economico dichiari di non aver più interesse alla decisione poiché l'annotazione impugnata è stata cancellata dal Casellario Informatico per decorso del termine triennale di efficacia, in quanto spetta esclusivamente alla parte la disponibilità dell'azione e la valutazione dell'utilità della sentenza.

CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE DAL CASELLARIO ANAC: RICORSO IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE (35.1.C)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Il ricorrente ha contestato il provvedimento di annotazione essenzialmente per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

All’udienza del 17 febbraio 2023 il TAR ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla P.A., ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio.

In prossimità dell’udienza straordinaria di smaltimento, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, stante l’intervenuta cancellazione dell’annotazione dal casellario in data 9 settembre 2025, insistendo per la compensazione delle spese di lite.

Di tanto al Collegio non resta che prendere atto e provvedere in conformità, con declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo.

CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC DETERMINA L'IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di annotazioni nel Casellario Informatico, la rimozione spontanea del provvedimento da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., in quanto la pretesa satisfattiva del ricorrente risulta pienamente conseguita per via amministrativa.

LEGITTIMA LA RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2025
Fase Procedura: Penali, Sospensione e Risoluzione

In materia di concessione di servizi, il mancato versamento del canone dovuto dal concessionario all'Amministrazione resistente legittima la risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale, qualora il canone stesso sia stato rideterminato con atti divenuti inoppugnabili. In tale contesto, l'interesse del Ricorrente al riequilibrio del piano economico finanziario è considerato recessivo rispetto all'oggettiva violazione degli obblighi contrattuali pecuniari, rendendo legittima la determinazione di risoluzione e le connesse segnalazioni all'Autorità di vigilanza.

IL CONTENZIOSO PENDENTE PER LA RISOLUZIONE CONTRATTUALE NON IMPEDISCE L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC (213)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Dal regolamento Anac si evince che l’iscrizione nella “Sezione B” contiene “le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a : i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio […]» (art. 8, comma 1, lett. b), risultando dunque chiaro che la impugnazione dei provvedimenti concernenti le notizie oggetto di iscrizione non determina la sospensione dell’annotazione.

Il che appare peraltro assolutamente ragionevole, oltre che in linea con la giurisprudenza europea, la quale ha ritenuto che l’art. 57, par. 4, lett. c) e g), della direttiva 2014/24/UE osta ad una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta dall’amministrazione, impedisce all’amministrazione, che indice una nuova gara di appalto, di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase di selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce (Corte giust. UE, IV, 19 giugno 2019, in causa C-41/18).

Non occorre infatti attendere la conclusione del contenzioso instaurato tra la stazione appaltante e l’impresa sulla risoluzione o l’imputabilità degli inadempimenti, allorché l’Anac accerti che la notizia acquisita dalla stazione appaltante segnala fatti o condotte che sono astrattamente idonee a valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico (Cons. Stato, V, 22 gennaio 2024, n. 676). L’Anac è infatti chiamata a valutare solamente l’utilità della notizia da annotarsi nella prospettiva dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore da parte di altre stazioni appaltanti, per future procedure di gara.

Peraltro l’esito del giudizio è informazione che può essere oggetto di ulteriore annotazione.

Coerentemente con il profilo funzionale dell’annotazione ora rilevato, l’art. 16 del regolamento prevede, quali ipotesi di sospensione dei termini del procedimento, adempimenti procedurali, di natura istruttoria ovvero difensiva, inquadrabili nella sola prospettiva di una migliore delibazione dell’utilità della notizia; e comunque la sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1, e per una durata complessiva che non può eccedere i 90 giorni.



TERMINE ORDINATORIO PER SEGNALAZIONE ANAC E NATURA DI PUBBLICITÀ NOTIZIA DELL'ANNOTAZIONE (213.10)

CONS. STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

Il termine di trenta giorni previsto per la segnalazione dei fatti rilevanti all'autorità da parte delle stazioni appaltanti non è perentorio, avendo natura meramente acceleratoria. L'annotazione nel casellario informatico assolve a una funzione di pubblicità notizia rivolta alle future stazioni appaltanti, pertanto l'autorità non è tenuta a sospendere il procedimento di iscrizione in attesa della definizione del giudizio civile avente ad oggetto la risoluzione contrattuale presupposta.

ISCRIZIONE NEL CASELLARIO: ATTO DOVUTO A FRONTE DELLA SEGNALAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (213.10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 3 gennaio 2025, n. 25), l’iscrizione disposta dall'Autorità nazionale anticorruzione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, comma 10, cit., in conseguenza della segnalazione fatta dalla stazione appaltante del provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione per mancata stipulazione del contratto, ha natura obbligatoria e non discrezionale; in tale evenienza, l’ANAC è solamente tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, oltre alla loro utilità in considerazione delle finalità proprie del Casellario, mentre va escluso che possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento o dell'illecito contestato all’operatore (da ultimo, Cons. Stato, V, 30 luglio 2024, n. 6836).

In ordine all’esercizio del potere di annotazione, l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tutela del Casellario, sia l’utilità della stessa quale potenziale indice rilevatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione (ex multis, Cons. Stato, V, 16 maggio 2024, n. 4359).

NATURA DOVUTA E NON DISCREZIONALE DELL'ANNOTAZIONE ANAC PER MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO (213.10)

CONS. STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

L'iscrizione disposta dall'ANAC nel Casellario informatico dei contratti pubblici, a seguito della segnalazione di una stazione appaltante riguardante la revoca dell'aggiudicazione per rifiuto di stipulare il contratto, ha natura obbligatoria e non discrezionale. L'Autorità deve limitarsi ad accertare la veridicità storica del fatto e la sua non manifesta infondatezza, oltre all'utilità informativa rispetto alle finalità del Casellario, restando preclusa ogni valutazione circa l'imputabilità soggettiva del fatto o la fondatezza delle giustificazioni civilistiche addotte dall'operatore economico, la cui analisi è riservata alle stazioni appaltanti nelle successive procedure di gara.

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER ESCLUSIONE DA ACCORDO QUADRO SENZA SPECIFICA MOTIVAZIONE SULL'UTILITÀ (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

In tema di casellario informatico, l'annotazione di una notizia relativa all'esclusione per mancata giustificazione della congruità dell'offerta deve essere sorretta da una specifica valutazione dell'Autorità circa l'utilità della stessa per le stazioni appaltanti; tale utilità non può essere presunta nel caso di accordi quadro, dove la natura programmatoria del contratto giustifica una minore analiticità dei costi della manodopera in fase di offerta rispetto ai singoli contratti attuativi.

ILLEGITTIMA ANNOTAZIONE ANAC SE LA STAZIONE APPALTANTE MANIFESTA CONDOTTE CONTRADDITTORIE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

È illegittima l'annotazione nel Casellario Informatico operata dall'Anac quando l'istruttoria non consideri la condotta contraddittoria della stazione appaltante segnalante che, nonostante la segnalazione di gravi inadempienze, proceda ad aggiudicare nuovi servizi all'operatore economico, dimostrando così l'assenza di un'effettiva compromissione del rapporto fiduciario.

ANNULLATA L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO SE L'ANAC SUPERA IL TERMINE PERENTORIO DI CENTOTTANTA GIORNI (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Il termine di 180 giorni fissato dall'art. 17 del Regolamento ANAC per la chiusura della fase istruttoria del procedimento di annotazione deve considerarsi perentorio. La natura necessariamente tempestiva dell'annotazione risponde all'esigenza di non gravare l'operatore economico di un onere probatorio eccessivo circa la propria affidabilità per fatti risalenti e di garantire alle stazioni appaltanti informazioni attuali. Il superamento di tale termine, in assenza di atti formali di sospensione, comporta l'annullamento dell'iscrizione per tardività.

TERMINE DI TRENTA GIORNI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI DI ATTESTAZIONE SOA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

L'attività di accertamento dei requisiti svolta dalle SOA è soggetta al termine generale di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge 241/1990; l'inosservanza di tale termine configura una violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza, integrando gli estremi della colpa grave sanzionabile dall'Autorità di vigilanza.

DECORRENZA TRIENNIO RILEVANZA ILLECITO PROFESSIONALE DALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE (96.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

La decorrenza del termine triennale di rilevanza dell'illecito professionale deve essere fissata con riguardo al primo atto giudiziario tra quelli che denotano la gravità della noxa criminis, quale l'esercizio dell'azione penale o l'adozione di misure cautelari reali o personali; il sequestro probatorio, finalizzato esclusivamente all'assicurazione delle fonti di prova in una fase iniziale delle indagini, non è equiparabile alle misure cautelari ai fini della decorrenza del dies a quo dichiarativo.

NATURA PUBBLICITÀ NOTIZIA DELL'ANNOTAZIONE ANAC PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In sede di annotazione nel Casellario Informatico ex art. 213, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 (ora art. 222 D.Lgs. n. 36/2023), l’Autorità Nazionale Anticorruzione non è investita di un potere di accertamento della gravità dell'inadempimento contrattuale tale da sovrapporsi alle valutazioni della stazione appaltante o del giudice civile. L'Autorità deve limitarsi ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e la loro utilità ai fini della trasparenza del mercato, costituendo l'annotazione una forma di pubblicità-notizia finalizzata ad orientare le autonome e discrezionali valutazioni di affidabilità degli operatori economici da parte delle stazioni appaltanti in future procedure di gara.

INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO ATTI DI VIGILANZA ANAC PRIVI DI EFFICACIA LESIVA DIRETTA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto contro un atto di vigilanza semplificata dell'ANAC che, pur contenendo rilievi critici su una procedura di affidamento, lasci alla stazione appaltante la scelta dei provvedimenti da adottare. Tali atti costituiscono meri orientamenti interpretativi privi di efficacia lesiva diretta, non essendo idonei a modificare autoritativamente la situazione giuridica del soggetto vigilato né a imporre comportamenti vincolati.

PERENTORIETA' DEL TERMINE PER L'ANNOTAZIONE DI NOTIZIE UTILI NEL CASELLARIO (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Il termine di 180 giorni fissato dal Regolamento ANAC per la conclusione del procedimento di iscrizione nel Casellario informatico delle 'notizie utili' deve ritenersi perentorio, con la conseguenza che il provvedimento adottato oltre tale limite temporale è illegittimo per tardività, non potendo l'Operatore Economico essere esposto indefinitamente agli effetti pregiudizievoli derivanti da segnalazioni non più attuali.

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTO DIFETTO DI INTERESSE ALLA DECISIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

È dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente manifesti espressamente la perdita di utilità della decisione giudiziale, rendendo superflua la valutazione di legittimità degli atti originariamente impugnati.

NATURA NON SANZIONATORIA E FUNZIONE INFORMATIVA DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

L'annotazione nel Casellario informatico dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti risponde a una finalità di pubblicità notizia e non sanzionatoria, diretta alla verifica del possesso dei requisiti e dell'illecito professionale. Ne deriva che il termine di trenta giorni per l'assolvimento dell'obbligo informativo da parte della stazione appaltante ha natura ordinatoria. L'Autorità ha l'obbligo di procedere all'annotazione delle notizie veritiere comunicate, senza dover svolgere un giudizio di merito sull'affidabilità dell'operatore economico.

ILLEGITTIMA LA SANZIONE ANAC SE IL PROVVEDIMENTO È PERPLESSO E INCERTO (213.13)

CONS. STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Risulta illegittimo, per violazione dei principi di legalità, tassatività e trasparenza, il provvedimento sanzionatorio dell'ANAC che presenti un contenuto perplesso e contraddittorio, omettendo di distinguere tra falsa dichiarazione e omissione dichiarativa e determinando una mancanza di coincidenza tra il fatto contestato in sede di avvio del procedimento e l'accertamento finale.

DECORRENZA DEL TERMINE PER LA CONTESTAZIONE DI ADDEBITI SANZIONATORI ANAC (213.13)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Il termine di novanta giorni per la notifica della contestazione degli addebiti da parte dell'ANAC decorre solo dal momento in cui è compiuta l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini su tutti gli elementi soggettivi e oggettivi, fase che si perfeziona con la ricezione della relazione istruttoria della SOA. In tema di sanzioni per falsità documentale, il giudice può fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici, gravando sull'impresa l'onere di provare la genuinità dei certificati prodotti se contestati dal firmatario.

DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DELL'OPERATORE ECONOMICO

TAR LAZIO RM Sentenza 2025

In tema di giustizia amministrativa, qualora l'operatore economico dichiari formalmente, tramite apposita memoria depositata in giudizio, il venir meno del proprio interesse alla decisione sul merito del ricorso, il tribunale deve dichiarare l'improcedibilità del gravame, restando assorbita ogni questione relativa alla legittimità dell'annotazione iscritta dall'ANAC nel Casellario informatico.

NATURA NON PERENTORIA DEL TERMINE PER LE ANNOTAZIONI DI PUBBLICITA' NOTIZIA (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Penali, Sospensione e Risoluzione

In tema di annotazioni nel Casellario Informatico degli operatori economici, il termine per la conclusione del procedimento relativo alle c.d. 'notizie utili' non ha natura perentoria, atteso che il provvedimento non riveste carattere punitivo ma puramente informativo. Il sindacato dell'ANAC sulla segnalazione della stazione appaltante riguardante la risoluzione per inadempimento è limitato alla verifica della non manifesta infondatezza dei fatti segnalati, senza che l'Autorità possa ingerirsi nelle vicende fattuali e nelle ragioni giuridiche oggetto di eventuale contenzioso davanti al giudice ordinario.

LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE SE COMPLETA E MOTIVATA (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'esercizio del potere di annotazione nel Casellario Informatico, non può sostituirsi al giudice competente per la valutazione nel merito della sussistenza di un inadempimento contrattuale, dovendo limitarsi a dare conto in modo sintetico e completo della diversa ricostruzione dei fatti offerta dalle parti e della pendenza di eventuali contenziosi.

LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO DELLA MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO (213.10)

CONS. STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

È legittima l'iscrizione nel Casellario Informatico della notizia relativa alla mancata stipula del contratto imputabile all'aggiudicatario, in quanto costituisce informazione rilevante per la valutazione dell'affidabilità professionale da parte di altre stazioni appaltanti. L'utilità della notizia sussiste ogni qualvolta il fatto non sia manifestamente inconferente rispetto alle finalità del Casellario, senza che l'annotazione debba necessariamente preludere a un'esclusione automatica dalle gare.

ANAC VALUTA L'UTILITA' NON LA GRAVITA' DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO (213.10)

CONS. STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

In tema di Casellario Informatico, l'annotazione di notizie utili alle stazioni appaltanti ai fini della valutazione dell'affidabilità professionale dell'operatore economico non richiede una valutazione discrezionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla gravità della condotta o sulla sua idoneità escludente, spettando tale accertamento esclusivamente alla singola amministrazione aggiudicatrice. L'onere motivazionale dell'Autorità deve concentrarsi sulla veridicità dei fatti segnalati e sulla loro potenziale influenza teorica sulle future procedure di gara.

IL FALSO ININFLUENTE NON COMPORTA LA DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE SOA O LA SANZIONE INTERDITTIVA (84.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

In materia di qualificazione SOA, la dichiarazione non veritiera ininfluente per il conseguimento dell'attestazione non consente l'applicazione della sanzione interdittiva ex art. 84, comma 4-bis, d.lgs. n. 50/2016 né la decadenza del titolo, operando il principio per cui il beneficio non decade se il falso non era necessario a ottenerlo; permane tuttavia la legittimità della sanzione pecuniaria ex art. 213, comma 13, dello stesso decreto, la quale colpisce la mera violazione del dovere di veridicità a tutela del buon andamento del sistema.

DOVEROSITÀ DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

L'inserimento nel Casellario informatico gestito dall'ANAC delle informative antimafia interdittive e delle relative integrazioni, comprese le decisioni negative sul controllo giudiziario, costituisce un atto dovuto ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016. Tale annotazione risulta vincolata e legittima fintanto che non intervenga l'annullamento dei provvedimenti prefettizi o giurisdizionali presupposti, a prescindere dalla loro pendenza in successivi gradi di giudizio.

IL TERMINE PER L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC HA NATURA PERENTORIA (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Penali, Sospensione e Risoluzione

Il termine di 180 giorni previsto dal Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico per la conclusione del procedimento deve essere interpretato come perentorio. Tale perentorietà risponde all'esigenza di tutela dell'interesse pubblico alla tempestività dell'aggiornamento dei dati e garantisce la certezza delle posizioni giuridiche degli operatori economici. Inoltre, l'Autorità ha l'onere di valutare la non manifesta infondatezza della notizia segnalata dalla stazione appaltante, dovendo svolgere un'istruttoria adeguata che non ignori le specifiche difese tecniche prodotte dall'operatore economico nel corso del procedimento.

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE SULLE DELIBERE ANAC

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

Il ricorso giurisdizionale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di non aver più interesse alla decisione di merito, segnatamente a seguito dell'adozione da parte dell'Amministrazione di nuovi provvedimenti di carattere generale che abrogano o sostituiscono quelli gravati, rendendo inutile la pronuncia giudiziale.

LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE ANCHE NEL VIGORE DEL NUOVO CODICE (226.2)

T.A.R. LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Le notizie concernenti procedure di affidamento avviate nella vigenza del D.Lgs. n. 50/2016 restano soggette alla disciplina dell'art. 213, comma 10 del medesimo codice e al relativo regolamento attuativo, in forza del regime transitorio stabilito dall'art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023; la mancata menzione della decadenza dall'aggiudicazione nell'elenco tassativo degli illeciti professionali del nuovo Codice non rende illegittima né inutile l'annotazione, che esplica effetti informativi sulla affidabilità dell'operatore economico spendibili dalla Stazione Appaltante nella fase di individuazione degli invitati o per gli affidamenti diretti.

ANNOTAZIONI CASELLARIO ANAC - SCELTA OE PER AFFIDAMENTI DIRETTI - HANNO VALIDITA' AI FINI DELLA SELEZIONE

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Va in primo luogo evidenziato che questo Tribunale ha già avuto modo di notare che le notizie concernenti contratti pubblici le cui procedure di affidamento sono state avviate nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016 sono sottoposte alla disciplina in materia di annotazione nel Casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e al “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” adottato dall’ANAC con delibera 2 ottobre 2019, n. 861, così come modificato in data 29 luglio 2020.

Al riguardo, questo Tribunale ha rilevato che «depone per l’applicabilità … della disciplina contenuta nell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 – e, quindi, anche per l’applicazione del Regolamento approvato con Delibera Anac 861 del 2 ottobre 2019, modificata il 29 luglio 2020– l’art. 226, d.lgs. n. 36/2023 [secondo cui] le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia», osservando che tale ultima disposizione «esprime il principio del tempus regit actum nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica [e] ricalca, in parte, la dizione contenuta nelle previgenti disposizioni transitorie del d.lgs. n. 50/2016 (si veda, in particolare, l’art. 216, d.lgs. n. 50/2016)» e notando che «è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’irrilevanza dello ius superveniens e il necessario rispetto del principio del tempus regit actum si estende anche alla fase esecutiva dell’affidamento (si veda il principio chiaramente enunciato nella sentenza del Consiglio di Stato, V, n. 1318/2020, che muove dall'analisi delle disposizioni contenute negli artt. 213 e 216 del d.lgs. 50/2016, confermando l'inscindibilità tra fase di affidamento e fase di esecuzione ai fini dell'individuazione del quadro regolatorio applicabile)» (cfr. Tar Lazio, I-quater, 5 novembre 2024, n. 19503).

È appena il caso di evidenziare che un tale esito è coerente con l’orientamento espresso ancora di recente dal giudice d’appello con sentenza Consiglio di Stato, V, 1 settembre 2023, n. 8131, che – intervenendo ancora su questioni di diritto intertemporale relative al “passaggio” dal d.lgs. n. 163/2006 al d.lgs. n. 50/2016 – ha ribadito l’inapplicabilità delle regole in materia di annotazione di cui al d.lgs. n. 50/2016 a contratti le cui procedure di affidamento erano state avviate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (inapplicabilità già affermata dalla richiamata sentenza Consiglio di Stato, V, n. 1318/2020) proprio avuto riguardo al carattere inequivoco della disposizione transitoria adottata dal legislatore nel 2016 (come si è detto di analogo tenore a quella contenuta all’art. 226, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 36/2023 che viene in rilievo nella presente controversia).

Nel caso di specie, è incontestato che oggetto della segnalazione e della successiva annotazione è l’intervenuta decadenza dall’aggiudicazione di una procedura di gara pubblicata in data 26 giugno 2023 e quindi sottoposta al d.lgs. n. 50/2016 (cfr. art. 229, d.lgs. n. 36/2023), sicché del tutto correttamente l’Autorità resistente – in coerenza con la previsione di cui all’art. 226, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 36/2023 – ha disposto l’annotazione della notizia segnalata dalla stazione appaltante in applicazione delle previsioni di cui all’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e al Regolamento di cui alla delibera ANAC 2 ottobre 2019, n. 861 così come modificato in data 29 luglio 2020.

LEGITTIMI GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ E CONTRIBUZIONE ANAC SUI CONTRATTI ESCLUSI (222.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

È legittima l'estensione degli obblighi di tracciabilità (acquisizione del CIG) e di contribuzione a favore dell'ANAC ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, in quanto tali misure sono conformi ai poteri di vigilanza e monitoraggio dell'Autorità, finalizzate alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, e non introducono livelli di regolazione superiori ai minimi richiesti dalle direttive europee.

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE DELL'AUSILIARIA PER INADEMPIMENTO ESCLUSIVO DELL'AUSILIATA (89.8)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

È illegittima l'annotazione nel Casellario informatico disposta a carico dell'impresa ausiliaria per grave inadempimento dell'ausiliata qualora l'Autorità ometta di valutare la condotta soggettiva della ditta ausiliaria e di motivare circa la sua effettiva responsabilità nella causazione della risoluzione contrattuale, non potendo la solidarietà civile derivante dall'avvalimento giustificare un'automatica estensione delle conseguenze sanzionatorio-reputazionali in assenza di un diretto coinvolgimento nell'esecuzione delle prestazioni.

L'ANAC NON SINDACA IL MERITO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In sede di esercizio del potere di annotazione nel Casellario Informatico, l'ANAC non può e non deve ingerirsi nelle vicende fattuali e nelle ragioni giuridiche che hanno indotto la stazione appaltante alla risoluzione del contratto, dovendosi limitare a una verifica sommaria delle posizioni delle parti al solo fine di escludere l'inserimento di notizie palesemente infondate. Il diritto al contraddittorio del soggetto interessato è pienamente garantito dalla facoltà di presentare memorie e documenti, non sussistendo un obbligo per l'Autorità di disporre l'audizione orale dell'operatore economico.

L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO PRESUPPOSTO TRAVOLGE L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC PER INVALIDITÀ DERIVATA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di casellario informatico tenuto dall'ANAC, l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento che costituisce il presupposto logico e giuridico dell'annotazione determina l'invalidità derivata e il conseguente travolgimento del provvedimento sanzionatorio successivo, poiché viene meno la condizione necessaria per la sua legittima esistenza.

INAMMISSIBILE L'IMPUGNAZIONE DI ATTI ANAC NON VINCOLANTI PRIVI DI EFFICACIA IMMEDIATAMENTE LESIVA (213.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

L'impugnazione di una delibera non vincolante dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è ammissibile solo laddove, riferendosi a una fattispecie concreta, l'atto incida immediatamente sulla sfera giuridica dei destinatari o sia recepito in un atto conclusivo della stazione appaltante. In assenza di un vulnus diretto e immediato, e qualora i rilievi dell'Autorità siano formulati in termini dubitativi senza imporre obblighi di conformazione specifica, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di lesività autonoma.

INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO CONTRO DELIBERE ANAC DI VIGILANZA PRIVE DI EFFETTI LESIVI (213.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto contro una delibera ANAC di vigilanza che, intervenendo su rapporti contrattuali già esauriti, si limiti a un giudizio negativo sull'operato della stazione appaltante senza imporre obblighi di adeguamento, prescrizioni esecutive o misure sanzionatorie immediate.

ANAC NON ACCERTA L'INADEMPIMENTO MA LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In sede di annotazione nel Casellario Informatico di una risoluzione contrattuale ex art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, l'ANAC non è tenuta a svolgere un'istruttoria penetrante sulla sussistenza dell'inadempimento, compito spettante al giudice civile, ma deve limitarsi a verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione e dare sinteticamente conto delle diverse ricostruzioni dei fatti fornite dalle parti.

L'ANNOTAZIONE ANAC NON RICHIEDE SEMPRE L'AUDIZIONE SE IL CONTRADDITTORIO È GARANTITO (213.10)

TAR LAZIO RM Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di annotazioni nel Casellario Informatico, l'ANAC gode di discrezionalità nel valutare l'opportunità di un'audizione orale, la cui omissione non costituisce vizio procedimentale se il privato ha potuto rappresentare le proprie ragioni per iscritto. Il sindacato dell'Autorità deve limitarsi alla verifica della non manifesta infondatezza del fatto segnalato, dovendo l'annotazione riflettere sinteticamente le posizioni delle parti e la pendenza del contenzioso giudiziario senza prefigurare un giudizio di responsabilità contrattuale riservato all'autorità giudiziaria.

SANZIONE ANAC PER DICHIARAZIONE MENDACE SU COLLEGAMENTO SOSTANZIALE TRA IMPRESE (80.5)

CONS. STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Integra la fattispecie della dichiarazione non veritiera sanzionabile dall'ANAC la condotta dell'operatore economico che, nel compilare il DGUE, neghi espressamente l'esistenza di rapporti di controllo o collegamento sostanziale omettendo di segnalare stretti vincoli di parentela tra i propri organi di vertice e quelli di un'impresa concorrente; tale comportamento, impedendo alla stazione appaltante di valutare l'unicità del centro decisionale, è qualificabile come colpa grave.

AUTONOMIA DEL POTERE SANZIONATORIO ANAC RISPETTO ALLE VALUTAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE (80.12)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Il procedimento sanzionatorio avviato dall'ANAC a seguito di segnalazione gode di piena autonomia valutativa, non risultando l'Autorità vincolata ai motivi o alle norme invocate dalla stazione appaltante per la risoluzione del contratto. Integra la fattispecie di falsa dichiarazione ex art. 80, comma 5, lett. c-bis del D.Lgs. 50/2016 la condotta dell'operatore che dichiari il possesso di una SOA scaduta, risultando irrilevante l'aggiunta di clausole di stile sulla pendenza del rinnovo; l'imputabilità della condotta deve essere valutata secondo il parametro della diligenza professionale esigibile da un operatore del settore.

ILLEGITTIMA LA SANZIONE ANAC SE L'ERRORE NEI CERTIFICATI DIPENDE DA TERZI (213.13)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 80, comma 12, e 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, è necessario accertare l'effettiva imputabilità psicologica della falsa dichiarazione o della produzione di documenti artefatti in capo all'operatore economico. Qualora la divergenza tra diverse versioni dei certificati di esecuzione lavori derivi da un errore materiale del Direttore dei Lavori e il concorrente provveda alla trasmissione dei dati corretti non appena acquisiti, non è configurabile il dolo o la colpa grave necessari per la sanzione interdittiva e pecuniaria.

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANTIMAFIA AUTOMATICA SENZA ATTUALIZZAZIONE DEL RISCHIO INFILTRATIVO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

È illegittima l'annotazione nella Banca Dati Nazionale Antimafia effettuata dalla Prefettura in modo automatico e basata su un precedente diniego di iscrizione nelle white list, qualora l'amministrazione non compia una rinnovata verifica istruttoria volta ad accertare la persistenza e l'attualità del rischio di infiltrazione mafiosa, tenendo conto dell'evoluzione delle situazioni fattuali e degli sforzi di bonifica dell'operatore economico.

IMPROPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO CONTRO LE SANZIONI ANAC PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

In presenza di una dichiarazione depositata nel fascicolo informatico dalla difesa della parte ricorrente che attesti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per motivi di rito, disponendo l'eventuale compensazione delle spese di lite se ritenuto equo.

ANAC NON PUÒ SANZIONARE L'OMESSA DICHIARAZIONE DI CONDANNE PENALI RISALENTI OLTRE IL TRIENNIO (213.13)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

In materia di obblighi dichiarativi, l'omessa menzione di una condanna penale anteriore al triennio rispetto alla data della gara d'appalto non è sanzionabile con multa pecuniaria da parte dell'ANAC. Tale omissione non configura la presentazione di dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, in quanto il fatto sottaciuto, essendo privo di rilievo ai fini dell'esclusione automatica o facoltativa, difetta dei presupposti di gravità e rilevanza necessari per l'attivazione del potere sanzionatorio dell'Autorità.

INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO DELIBERE ANAC PRIVE DI PORTATA PRECETTIVA E DIRETTA LESIVITÀ

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

Le deliberazioni assunte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio della propria funzione di vigilanza non costituiscono provvedimenti autoritativi idonei ad incidere direttamente sulla sfera giuridica dei destinatari, ma si configurano come atti non vincolanti di natura ricognitiva o valutativa; pertanto, la loro impugnabilità è subordinata all'effettiva lesività che può derivare solo dalla successiva trasposizione del contenuto in un atto finale della Stazione Appaltante.

IL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE ANAC HA NATURA PERENTORIA (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

Il termine finale di 270 giorni per la conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico, risultante dalla somma dei termini per la fase preistruttoria e istruttoria stabiliti dal Regolamento ANAC, riveste natura perentoria; pertanto, l'adozione del provvedimento oltre tale termine, computate le eventuali sospensioni, ne determina l'illegittimità per violazione del principio di proporzionalità, attesa la ridotta utilità informativa delle notizie risalenti nel tempo.

POTERE DI ANNOTAZIONE ANAC IN CASO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE E AUTONOMIA DAL GIUDIZIO CIVILE (213.10)

T.A.R. LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

L'onere motivazionale dell'ANAC circa l'utilità dell'annotazione nel Casellario Informatico è tipicamente attenuato nelle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore. L'Autorità non è tenuta ad attendere la conclusione del giudizio civile sulla legittimità della risoluzione, né può sostituirsi al giudice competente nella valutazione dell'inadempimento, spettandole solo la verifica della non manifesta infondatezza della segnalazione. L'audizione dell'operatore economico ha natura meramente facoltativa e può essere omessa se le difese scritte sono esaustive.

LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE INTERDITTIVA ANAC PER FALSA DICHIARAZIONE SUI REQUISITI DI AMMISSIONE (80.12)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

In tema di appalti pubblici, l'iscrizione nel Casellario Informatico ANAC con effetto interdittivo è legittima quando l'operatore economico rende dichiarazioni mendaci su requisiti essenziali di ammissione. Qualora la dichiarazione riguardi il possesso di titoli mai richiesti, la condotta rientra nel perimetro della colpa grave, giustificando sia l'annotazione che la sanzione pecuniaria afflittiva, la cui entità non è vincolata al valore della gara o al danno cagionato.

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC (213.10)

T.A.R. LAZIO Sentenza 2025

Il ricorso volto all'annullamento di un'annotazione nel casellario informatico deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora, nel corso del giudizio, l'Autorità Nazionale Anticorruzione disponga la rimozione della stessa accogliendo l'istanza dell'operatore economico, facendo così cessare l'attualità della lesione alla sfera giuridica del ricorrente.

LEGITTIMA LA SANZIONE PECUNIARIA ANAC PER OMISSIONI DICHIARATIVE SU PROCEDIMENTI PENALI (213.13)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

In tema di procedimenti sanzionatori per omissioni dichiarative ex art. 213 del D.Lgs. 50/2016, la sospensione dei termini procedimentali prevista per l'audizione del soggetto interessato deve essere intesa in senso ampio, includendo tutto l'intervallo temporale necessario tra la convocazione e l'effettiva celebrazione della seduta. Inoltre, la mancata comunicazione di fatti potenzialmente rilevanti per la valutazione dell'integrità professionale integra la fattispecie di presentazione di dati non veritieri, sanzionabile pecuniariamente anche qualora l'operatore abbia attuato misure di riorganizzazione aziendale, le quali rilevano esclusivamente ai fini della proporzionalità della sanzione e non della sua an debeatur.

DOVERE DI ANNOTAZIONE ANAC PER RIFIUTO DI STIPULA DEL CONTRATTO (213.10)

CONS. STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Il potere di annotazione dell'ANAC nel Casellario informatico delle imprese ha natura ricognitiva e di accertamento dei fatti segnalati dalle stazioni appaltanti. L'istruttoria dell'Autorità deve investire esclusivamente la veridicità storica della notizia e la sua pertinenza rispetto alle finalità di trasparenza del Casellario, restando esclusa ogni valutazione tecnica o discrezionale circa la fondatezza delle pretese civilistiche o la gravità dell'illecito professionale, che rimane di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria o della stazione appaltante che utilizzerà l'informazione per future gare.

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA FORMALE AL RICORSO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

In presenza di una rinuncia al ricorso formalmente depositata e rispettosa delle prescrizioni di legge, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza procedere all'esame del merito della controversia, potendo compensare le spese di lite in base all'evoluzione della vicenda processuale.

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

In tema di annotazioni nel Casellario informatico degli operatori economici, l'intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione volto ad annullare in via di autotutela il provvedimento di iscrizione impugnato comporta la cessazione della materia del contendere, attesa la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente e la rimozione dell'effetto lesivo dall'ordinamento.

IL TERMINE SANZIONATORIO ANAC DI 180 GIORNI È PERENTORIO (213.13)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Il termine di centottanta giorni fissato dal regolamento unico dell'ANAC per la conclusione del procedimento sanzionatorio ha natura perentoria e il suo mancato rispetto comporta l'illegittimità del provvedimento finale. Ai fini del calcolo di tale termine, l'Autorità deve applicare la disciplina sulla sospensione dei termini vigente al momento in cui l'attività istruttoria si compie, non potendo invocare regimi transitori superati qualora il nuovo regolamento preveda una ripresa della decorrenza dei termini più favorevole alla speditezza del procedimento.

SANZIONABILE LA FALSA DICHIARAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI RESA PER L'ISCRIZIONE AL MERCATO ELETTRONICO (213.13)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

È legittima la sanzione pecuniaria irrogata dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell'operatore economico che dichiari falsamente il possesso di un requisito di qualificazione (SOA) in sede di iscrizione al MEPA, atteso che la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica richiede un elevato standard di diligenza professionale che impone la veridicità delle dichiarazioni rese nelle fasi prodromiche; la colpa lieve dell'operatore è configurabile ogniqualvolta la dichiarazione esternata non corrisponda al profilo tecnico attuale, restando irrilevante la mera intenzione soggettiva di ricorrere a istituti quali l'avvalimento in un momento successivo.

L'ISCRIZIONE DI NOTIZIE UTILI NEL CASELLARIO ANAC HA VALORE DI PUBBLICITÀ NOTIZIA NON SANZIONATORIA (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

L'iscrizione da parte dell'ANAC nel Casellario Informatico di vicende professionali negative non ha natura sanzionatoria, bensì di pubblicità notizia, volta a permettere alle stazioni appaltanti di acquisire elementi utili per valutare l'integrità morale dei concorrenti. Tale iscrizione non produce alcun effetto escludente automatico per l'impresa ai fini della partecipazione alle gare, essendo rimessa alle singole amministrazioni ogni decisione sulla sussistenza dei requisiti di affidabilità professionale.

IRRECEVIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSO ANAC PER TARDIVO DEPOSITO OLTRE I TERMINI DIMEZZATI (119.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

I provvedimenti dell'ANAC rientrano nel rito abbreviato ex art. 119 c.p.a., determinando la riduzione a metà del termine per il deposito dell'atto introduttivo (15 giorni); l'inosservanza di tale termine perentorio determina l'irricevibilità del ricorso per tardività, restando irrilevante l'eventuale notifica dell'atto ad amministrazioni non titolari del potere di annotazione.

RIMOZIONE IN AUTOTUTELA DELL'ANNOTAZIONE ANAC E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

In tema di casellario informatico, laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione proceda alla rimozione spontanea dell'annotazione non interdittiva impugnata dall'operatore economico, si configura una situazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto l'interesse sostanziale del ricorrente alla eliminazione del dato dal casellario risulta integralmente conseguito in via amministrativa.

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC SE LA RISOLUZIONE SI FONDA SU PENALI ECCESSIVE (113.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

È illegittima l'annotazione nel Casellario Informatico ANAC di una risoluzione contrattuale qualora l'Autorità ometta di rilevare macroscopiche incongruenze nel provvedimento della stazione appaltante, quali l'irrogazione di penali in misura eccedente il limite legale del 10% e la violazione del principio di tempestività delle contestazioni, elementi che rendono la segnalazione manifestamente infondata.

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER DICHIARATA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Sussiste l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di non avere più interesse alla decisione della causa, precludendo al giudice l'esame della legittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato.

ILLEGITTIMA L'ESTENSIONE DEI TERMINI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ANAC (222.3)

TAR LAZIO RM Sentenza 2025

È illegittima la sanzione irrogata dall'ANAC qualora l'avvio del procedimento sanzionatorio avvenga oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione completa o dalla conclusione dell'attività ispettiva interna che ha evidenziato le irregolarità. La pre-istruttoria non può essere utilizzata per estendere ingiustificatamente il lasso temporale tra l'accertamento della condotta e l'applicazione della sanzione, dovendosi considerare unitariamente l'attività di vigilanza e quella sanzionatoria quando basate sui medesimi parametri valutativi.

L'OMESSA DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONI NON COSTITUISCE FALSITÀ DICHIARATIVA AI FINI SANZIONATORI (80.12)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

L'omessa comunicazione di provvedimenti di risoluzione contrattuale nell'ambito della dichiarazione sui gravi illeciti professionali non costituisce mendacio o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, in quanto la falsità dichiarativa può riguardare esclusivamente un dato di realtà e non la valutazione soggettiva sulla rilevanza del fatto. Conseguentemente, in assenza di una espressa previsione normativa che sanzioni la reticenza informativa, risultano illegittime sia la sanzione pecuniaria sia l'annotazione interdittiva nel casellario informatico irrogate dall'ANAC.

IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO PER MANCATA PERSISTENZA DELL'INTERESSE A RICORRERE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

In applicazione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse a coltivare il giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, impedendo al giudice qualsiasi valutazione nel merito della pretesa originaria.

NATURA VINCOLATA E FUNZIONE DI PUBBLICITÀ-NOTIZIA DELL'ANNOTAZIONE ANAC PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

L'ANAC, nel procedere all'annotazione nel Casellario Informatico delle risoluzioni contrattuali per grave inadempimento ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, esercita un'attività di mera ricognizione e accertamento del fatto storico. All'Autorità è preclusa ogni valutazione discrezionale circa la gravità dell'inadempimento, che rientra nella competenza esclusiva della stazione appaltante segnalante, dovendo limitarsi a garantire la veridicità e l'utilità dell'informazione a fini di trasparenza del mercato.

ANAC DEVE GARANTIRE IL CONTRADDITTORIO SUGLI ELEMENTI DI NOVITÀ EMERSI DALL'ISTRUTTORIA (213.13)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

È illegittimo il provvedimento sanzionatorio emesso dall'ANAC laddove non venga garantito all'operatore economico il diritto di controdedurre su fatti nuovi emersi durante l'istruttoria e acquisiti d'ufficio, che si discostino dalle risultanze iniziali. Inoltre, gli obblighi ambientali derivanti dall'art. 234 del D.Lgs. 152/2006 non costituiscono automaticamente requisiti di partecipazione se il bando è silente, potendo essere configurati come requisiti di esecuzione del contratto.

ARCHIVIAZIONE ANAC IN CORSO DI CAUSA E CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE (34.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di annotazioni nel Casellario Informatico, l'archiviazione del procedimento sanzionatorio disposta dall'ANAC in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere, in quanto soddisfa pienamente l'interesse dell'operatore economico a non subire l'iscrizione del dato negativo; in tale ipotesi, le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale qualora l'autotutela sia intervenuta solo dopo il ricorso.

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CANCELLAZIONE IN AUTOTUTELA DELL'ANNOTAZIONE ANAC

TAR LAZIO RM Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

Sussiste la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito qualora l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in pendenza di giudizio avverso un'annotazione nel Casellario informatico, proceda alla rimozione della stessa in accoglimento di un'istanza dell'operatore economico, realizzando pienamente l'effetto ripristinatorio richiesto con il ricorso.

DICHIARAZIONE DI DIFETTO DI INTERESSE DETERMINA L'IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO (213.10)

TAR LAZIO RM Sentenza 2025

La dichiarazione resa in udienza dal difensore del ricorrente circa il venir meno dell'utilità della decisione giudiziale determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla sua coltivazione, precludendo l'esame del merito della controversia.

IMPROCEDIBILE IL RICORSO CONTRO L'ANNOTAZIONE ANAC SE LA SEGNALAZIONE PRESUPPOSTA È DEFINITIVAMENTE CONFERMATA (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso rivolto contro l'annotazione nel casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, qualora il presupposto unico e diretto della stessa (la segnalazione dell'amministrazione) sia stato definitivamente confermato da una sentenza passata in giudicato che ne ha accertato la legittimità.

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE AUTOMATICA DI PENALI SUPERIORI ALL'UNO PER CENTO SENZA VALUTAZIONE DI UTILITA' CONCRETA (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

E' illegittimo il provvedimento di annotazione nel Casellario Informatico di penali contrattuali eccedenti l'1% del valore del contratto laddove l'ANAC ometta di valutare la concreta utilita' della notizia per le future stazioni appaltanti. Il superamento della soglia percentuale e' un presupposto per la segnalazione ma non giustifica l'automatismo dell'iscrizione, specialmente se la sanzione e' isolata e non ha interrotto il rapporto fiduciario tra operatore ed amministrazione.

NATURA NON PERENTORIA DEL TERMINE DI SEGNALAZIONE DELLE RISOLUZIONI CONTRATTUALI AL CASELLARIO (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Penali, Sospensione e Risoluzione

Il termine previsto per la segnalazione delle risoluzioni contrattuali all'ANAC ha natura ordinataria e non perentoria, con la conseguenza che l'eventuale tardivit non inficia la legittimit dell'annotazione. Il sindacato dell'Autorit sulla segnalazione  limitato alla verifica della non manifesta infondatezza e della non implausibilit della ricostruzione fattuale operata dall'amministrazione, senza poter estendersi all'accertamento pieno dell'inadempimento.

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER RIMOZIONE IN AUTOTUTELA DELL'ANNOTAZIONE ANAC (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

Laddove l'Autorità Nazionale Anticorruzione proceda, pendenza di giudizio, alla rimozione in via di autotutela dell'annotazione impugnata dal Casellario informatico, viene meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia di merito, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.

ANNULLATA L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC SE IL PROCEDIMENTO ECCEDE I TERMINI MASSIMI (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

Il termine di avvio del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico, pur avendo natura ordinatoria, determina l'illegittimit del provvedimento finale qualora comporti una dilatazione complessiva superiore a 270 giorni dalla ricezione della segnalazione. Inoltre, l'Autorit tenuta a fornire una motivazione specifica sulla valutazione della gravit dell'inadempimento che ha dato luogo alla risoluzione, non essendo sufficiente il mero richiamo acritico al provvedimento adottato dalla stazione appaltante.

L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA PRESCINDE DALL'ACCERTAMENTO DI SINGOLE RESPONSABILITÀ PENALI (91.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA Sentenza 2025

In tema di certificazione antimafia, l'assoluzione penale del titolare di un'impresa individuale per il reato di intestazione fittizia non preclude l'adozione di un'informazione interdittiva, qualora il quadro indiziario complessivo evidenzi una gestione di fatto o un'influenza dominante esercitata da un convivente gravato da gravi pregiudizi penali per reati associativi. Il vincolo affettivo, se inserito in una cornice di cointeressenze economiche e frequentazioni con soggetti controindicati, costituisce elemento sintomatico idoneo a supportare il giudizio prognostico di permeabilità mafiosa secondo il criterio del 'più probabile che non'.

ILLEGITTIMA LA PROROGA TECNICA DISPOSTA DOPO LA SCADENZA E SENZA GARA AVVIATA (106.11)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

In materia di appalti pubblici, la proroga tecnica costituisce un rimedio eccezionale che presuppone necessariamente che il contratto sia ancora in corso di esecuzione. Ne consegue che, se il rapporto è già scaduto, l'amministrazione non può validamente disporre il prolungamento della durata, poiché la validità temporale del vincolo negoziale è già venuta meno e non è suscettibile di reviviscenza retroattiva.

POTERI RICOGNITIVI DELL'ANAC NELL'ANNOTAZIONE DELLE PENALI CONTRATTUALI SUPERIORI ALL'UNO PER CENTO (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In sede di annotazione nel Casellario Informatico delle penali contrattuali eccedenti la soglia dell'uno per cento del valore dell'appalto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione non è tenuta a valutare la colpevolezza o la gravità dell'inadempimento dell'operatore economico, limitandosi il suo sindacato alla verifica della veridicità storica della sanzione irrogata e della sua utilità informativa per le future stazioni appaltanti.

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC SE IL GIUDICE CIVILE RICONOSCE LA FORZA MAGGIORE (213.10)

T.A.R. LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, pur godendo di un'attenuazione dell'obbligo motivazionale nelle ipotesi tipiche di annotazione nel Casellario, non può esimersi dal considerare se la notizia sia idonea a fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti. Pertanto, l'annotazione risulta illegittima qualora l'Autorità ometta di valutare l'incidenza di provvedimenti giurisdizionali civili che, pur se cautelari, accertino la sussistenza di cause di forza maggiore ostative al regolare adempimento del contratto.

RESPONSABILITÀ DEL CONSORZIO STABILE PER FALSE DICHIARAZIONI DEI PROPRI CONSORZIATI (80.12)

CONS. STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Le false dichiarazioni rese da una consorziata e fatte proprie dal consorzio stabile in sede di gara sono direttamente imputabili a quest'ultimo, il quale è tenuto, secondo il parametro della diligenza professionale, a verificarne preventivamente la veridicità, non potendo invocare l'affidamento incolpevole o la buona fede per escludere la colpa grave.

DOVEROSA L'ANNOTAZIONE ANAC DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE SENZA SINDACARE IL MERITO DELL'INADEMPIMENTO (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

L'iscrizione nel Casellario informatico delle annotazioni relative alle risoluzioni contrattuali costituisce un atto dovuto per l'ANAC qualora la notizia risulti utile e non manifestamente infondata, in quanto l'Autorità non gode di un potere discrezionale o di valutazione tecnica circa la gravità dell'inadempimento, restando tale accertamento di esclusiva competenza della stazione appaltante o del giudice del contratto.

CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE ANAC DOPO TRANSAZIONE E SOPRAVVENUTO DIFETTO DI INTERESSE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di casellario informatico, la sopravvenuta cancellazione dell'annotazione disposta dall'ANAC per effetto di un accordo transattivo intervenuto tra l'operatore economico e l'amministrazione segnalante determina l'improcedibilità del ricorso giurisdizionale per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando la possibilità per il giudice di porre il rimborso del contributo unificato a carico della parte resistente in ragione della fondatezza virtuale del gravame.

INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO L'ANNOTAZIONE ANAC MAI EFFETTIVAMENTE ISCRITTA (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

È inammissibile per carenza di interesse ad agire il ricorso proposto da una società consorziata esecutrice contro un provvedimento di annotazione nel Casellario Informatico ANAC qualora l'Autorità dimostri che l'iscrizione è stata disposta esclusivamente nei confronti del consorzio stabile e che il nominativo del ricorrente non è rintracciabile dalle stazioni appaltanti in sede di consultazione del codice fiscale, risultando così l'atto impugnato privo di efficacia lesiva diretta e attuale.

NATURA ORDINATORIA DEI TERMINI PER LA SEGNALAZIONE E L'AVVIO DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO (213.10)

CONS. STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

I termini per l'invio della segnalazione ad ANAC da parte della stazione appaltante e per la comunicazione di avvio del procedimento di annotazione nel casellario informatico hanno natura acceleratoria e ordinatoria, non sanzionatoria, essendo finalizzati a garantire la tempestività della funzione di pubblicità notizia del casellario. L'utilità dell'annotazione prescinde dalla valutazione di merito sulla legittimità dell'atto segnalato e deve essere intesa come potenziale rilevanza dei fatti rispetto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte delle future stazioni appaltanti.

INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO L'ANNOTAZIONE ANAC SE L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA È COPERTA DA GIUDICATO (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

I primi cinque motivi di ricorso diretti contro l'informativa antimafia devono essere dichiarati inammissibili per il principio del ne bis in idem, stante il giudicato formatosi sulla legittimità del provvedimento prefettizio; ne consegue l'infondatezza della censura di illegittimità derivata dell'annotazione ANAC, essendo quest'ultima un atto dovuto basato su un presupposto legittimo.

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO CONTRO L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA SOSTITUITA DALLA CONFERMA POST RIESAME

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Il ricorso proposto avverso un'informativa antimafia interdittiva deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora la Prefettura, all'esito di un riesame, emetta un nuovo provvedimento di conferma che si sostituisce al precedente. In tale scenario, ai fini della soccombenza virtuale, il giudice amministrativo valuta la legittimità dell'atto originario accertando se sussistessero elementi indiziari idonei a giustificare un giudizio prognostico di infiltrazione mafiosa, in linea con il paradigma causale del 'più probabile che non'.

ULTRATTIVITÀ DELLE TUTELE PROCEDIMENTALI PER LE ANNOTAZIONI ANAC NEI CONTRATTI SOTTO IL VECCHIO CODICE (225.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Esecuzione

È illegittima l'applicazione del sistema di annotazione automatizzata ANAC, previsto dal Regolamento del 20 giugno 2023, a fatti inerenti l'esecuzione di contratti affidati sotto il d.lgs. 50/2016, in quanto l'art. 225, comma 2, del d.lgs. 36/2023 garantisce l'ultrattività delle precedenti regole procedimentali e del contraddittorio preventivo fino al 31 dicembre 2023.

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA AL RICORSO E SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 35, 84 e 85 del codice del processo amministrativo qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di rinunciare all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse e le altre parti costituite aderiscano espressamente a tale rinuncia, manifestando altresì concorde volontà riguardo alla regolazione delle spese legali.

VALIDITÀ DELL'OFFERTA E INTERRUZIONE DEL TERMINE DI SVINCOLO CON L'AGGIUDICAZIONE (32.4)

CONS. STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

In tema di procedure di affidamento di contratti pubblici, il termine di efficacia dell'offerta è interrotto dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione; ne consegue che l'aggiudicatario non può legittimamente liberarsi dall'impegno negoziale qualora l'individuazione del contraente sia avvenuta entro il termine di 180 giorni, a nulla rilevando che la verifica del possesso dei requisiti e la conseguente efficacia dell'aggiudicazione avvengano in un momento successivo.

LEGITTIMA L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA BASATA SULLA CONTINUITÀ DI RAPPORTI CON SOGGETTI CONTROINDICATI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE STACCATA DI SALERNO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

Ai fini dell'accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa, l'Autorità Prefettizia deve procedere a una valutazione complessiva di elementi sintomatici quali i legami familiari, i rapporti di parentela e la continuità di relazioni professionali tra la società e soggetti gravati da indagini per reati associativi. La misura interdittiva è legittima qualora, secondo la logica del 'più probabile che non', emerga un quadro indiziario che faccia ritenere verosimile il condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata, restando irrilevanti le dimissioni formali dei vertici se seguite dalla stipula di contratti di consulenza che garantiscano il mantenimento del potere decisionale e gestionale in capo ai medesimi soggetti.

LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC DI NOTIZIE UTILI SULL'AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE DELL'OPERATORE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

L'annotazione nel Casellario Informatico ex art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016 di provvedimenti di revoca dell'aggiudicazione per gravi carenze professionali è legittima qualora l'Autorità valuti la conferenza e l'utilità della notizia. Tale iscrizione non comporta l'esclusione automatica dalle gare, ma assolve a una funzione informativa necessaria per la valutazione dei gravi illeciti professionali.

LEGITTIMITÀ DELL'ANNOTAZIONE ANAC QUALE STRUMENTO DI PUBBLICITÀ NOTIZIA SULL'AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

L'annotazione nel Casellario Informatico costituisce un atto dovuto di natura conoscitiva che non comporta l'automatica esclusione dalle gare, ma permette alle stazioni appaltanti l'esercizio del discrezionale apprezzamento sull'affidabilità del contraente. L'Autorità è tenuta a formulare un'annotazione completa che dia conto sia della segnalazione sia delle iniziative giudiziarie intraprese dall'operatore per contestare l'addebito, restando precluso all'Autorità stessa ogni sindacato di merito sulla fondatezza delle ragioni che hanno condotto alla risoluzione del rapporto.

CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE E SOCCOMBENZA VIRTUALE PER CANCELLAZIONE ANNOTAZIONE ANAC

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

In tema di annotazioni nel Casellario Informatico dell'ANAC, qualora l'Autorità proceda alla cancellazione dell'iscrizione contestata durante la pendenza del ricorso giurisdizionale, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere; le spese di lite seguono la soccombenza virtuale a carico dell'Amministrazione qualora il ricorso apparisse originariamente fondato.

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC SE LA RISOLUZIONE CONTRATTUALE PRESENTA VISTOSE ANOMALIE PROCEDURALI (213.10)

T.A.R. LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

L'annotazione nel casellario informatico di una risoluzione contrattuale è illegittima se l'Autorità non rileva palesi violazioni procedimentali commesse dalla stazione appaltante, come il mancato rispetto del termine per valutare le controdeduzioni o l'indebita delega di funzioni istruttorie a soggetti esterni non qualificati come supporto al responsabile del procedimento. L'obbligo di motivazione dell'Autorità, pur attenuato in materia di risoluzioni, si riespande in presenza di elementi di straordinarietà che mettono in dubbio l'imputabilità dell'inadempimento.

INAMMISSIBILE L'ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI SENZA DOMANDA RISARCITORIA SE MANCA INTERESSE ALL'ANNULLAMENTO (34.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

In sede di giurisdizione di legittimità, qualora sopravvenga la carenza di interesse all'annullamento degli atti di gara (nella specie per definitiva aggiudicazione del servizio a terzi), il ricorrente non può ottenere dal giudice l'accertamento incidentale della legittimità degli stessi ai soli fini di evitare l'incameramento della cauzione provvisoria, ove non sia stata ritualmente proposta una domanda risarcitoria, ostandovi il divieto di cui all'art. 34, comma 2, secondo periodo, del c.p.a.

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER PERENZIONE QUINQUENNALE IN ASSENZA DI NUOVA ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA (82.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Nel processo amministrativo, la perenzione quinquennale opera come causa di estinzione automatica del ricorso qualora la parte, dopo aver ricevuto l'avviso di segreteria circa la pendenza del termine, non manifesti la volontà di proseguire il giudizio tramite il deposito di una nuova istanza di fissazione udienza, determinando così l'improcedibilità dell'azione per carenza di impulso processuale.

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER PERENZIONE QUINQUENNALE IN ASSENZA DI NUOVA ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA (82.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato perento qualora, decorsi cinque anni dal suo deposito e ricevuta la comunicazione di perenzione quinquennale dalla segreteria, la parte non provveda a depositare una nuova istanza di fissazione udienza entro i termini di legge, manifestando l'abbandono della causa e l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC SENZA VALUTAZIONE DELLE RAGIONI DEL RIFIUTO ALLA STIPULA (213.10)

TAR LAZIO RM Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

L'annotazione nel Casellario Informatico di notizie ritenute utili non costituisce un atto dovuto, ma richiede che l'Autorità svolga un'istruttoria completa e fornisca una motivazione adeguata circa l'interesse alla conoscenza della vicenda. In caso di rifiuto alla stipula del contratto, l'Autorità deve valutare le giustificazioni addotte dall'operatore economico relative all'eccessivo tempo trascorso tra l'offerta e l'invito alla firma, nonché l'impatto di sopravvenienze macroeconomiche imprevedibili sulla sostenibilità dell'appalto.

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO SE MANCA LA RESPONSABILITA' EFFETTIVA DELLA MANDANTE (48.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

È illegittimo il diniego di revisione dell'annotazione nel Casellario Informatico qualora l'Autorità ometta di considerare l'estraneità della mandante di un raggruppamento verticale agli inadempimenti della mandataria, specialmente quando le lavorazioni scorporabili di competenza della mandante non siano ancora iniziate al momento della risoluzione contrattuale.

ESTENSIONE ULTRA PARTES DEL GIUDICATO PER VIZIO COMUNE NELL'ANNULLAMENTO DI ATTI PLURIMI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

In tema di sanzioni irrogate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'annullamento giurisdizionale della delibera sanzionatoria per tardività della segnalazione da parte della stazione appaltante produce effetti ultra partes. Anche in caso di atto plurimo scindibile, se il vizio accertato è comune a tutti i destinatari e riguarda il presupposto stesso dell'esercizio del potere, il giudicato di annullamento si estende a tutti i soggetti incisi dal provvedimento unitario.

LIMITI AL SINDACATO ANAC SULL'ANNOTAZIONE DI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI NEL CASELLARIO INFORMATICO (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

L'annotazione nel Casellario Informatico di notizie riguardanti gravi illeciti professionali costituisce un atto di pubblicità notizia il cui presupposto è l'utilità della stessa per le future stazioni appaltanti; l'Autorità non gode di un potere di sindacato intrinseco sulla veridicità dei fatti segnalati, ma deve limitarsi a verificarne la non manifesta infondatezza e la pertinenza, garantendo un'esposizione completa che includa le difese dell'operatore economico e lo stato del contenzioso.

PERENZIONE DEL RICORSO PER MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA (82.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Deve essere dichiarato perento il ricorso amministrativo qualora la parte ricorrente non provveda al deposito dell'istanza di fissazione udienza entro il termine di centoventi giorni dall'invio dell'avviso di segreteria di cui all'art. 82, comma 1, c.p.a., nel testo modificato dal D.L. 80/2021, dovendosi ravvisare in tale omissione una presunzione legale di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito della lite.

LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DOPO L'AGGIUDICAZIONE (213.10)

TAR LAZIO RM Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

L'annotazione nel Casellario Informatico di una revoca dell'aggiudicazione per mancata stipula del contratto non richiede un accertamento di merito da parte dell'Autorità sulla gravità dell'inadempimento, essendo sufficiente la verifica della veridicità del dato oggettivo e della sua potenziale utilità per le future stazioni appaltanti.

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC SE LA MANDANTE È ESTRANEA ALL'INADEMPIMENTO (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

L'annotazione nel Casellario Informatico di una risoluzione contrattuale è illegittima nei confronti della mandante che detenga una quota marginale dell'appalto e le cui prestazioni siano del tutto indipendenti da quelle oggetto di contestazione da parte della stazione appaltante. L'Autorità deve infatti compiere un'istruttoria specifica sull'utilità della notizia, non potendo prescindere dalla valutazione della gravità dell'errore professionale in relazione alla posizione del singolo componente del raggruppamento, specialmente quando il ruolo assunto sia talmente ridotto da non poter incidere sulla tenuta complessiva del contratto.

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE AUTOMATICA ANAC SENZA CONTRADDITTORIO PER CONTRATTI DISCIPLINATI DAL VECCHIO CODICE (225.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

È illegittima l'annotazione automatica nel Casellario informatico ANAC di penali contrattuali riferite a un appalto disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, in quanto le disposizioni transitorie del D.Lgs. 36/2023 sanciscono l'ultrattività della disciplina previgente per i procedimenti in corso, imponendo all'Autorità il rispetto delle garanzie del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione previsti dal Regolamento ANAC del 2019.

LEGITTIMITÀ DELL'ANNOTAZIONE ANAC PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE ANCHE SE IL FATTO È SUB IUDICE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

L'ANAC, nell'esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, non deve sostituirsi al giudice competente nel merito dell'inadempimento, ma limitarsi a verificare la non manifesta infondatezza del fatto segnalato e l'utilità della notizia. I termini per la segnalazione da parte della stazione appaltante hanno natura ordinatoria e la pendenza di un giudizio civile non impone la sospensione del procedimento di annotazione.

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE SE LA RISOLUZIONE DIPENDE DA CONDOTTE ONDIVAGHE DELLA STAZIONE APPALTANTE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Esecuzione

L'iscrizione nel casellario informatico ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, pur in presenza di una risoluzione contrattuale, deve essere preceduta da un'attenta valutazione dell'utilità in concreto della notizia. Qualora l'inadempimento dell'operatore economico sia stato determinato o favorito da condotte contraddittorie della stazione appaltante — quali ripetuti ripensamenti sugli importi delle garanzie o incertezze sulla validità del contratto — l'annotazione risulta illegittima per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non essendo il fatto indicativo di una reale inaffidabilità professionale del privato.

LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER FALSA DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI COLLEGAMENTI TRA IMPRESE (80.12)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria e dell'annotazione nel casellario informatico ex art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Autorità può trarre il convincimento circa la falsità della dichiarazione sull'assenza di collegamenti tra imprese da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, quali le risultanze di indagini penali, non essendo necessario un accertamento definitivo in sede penale né la prova di un effettivo condizionamento degli esiti della gara.

SUSSISTE LA COLPA GRAVE PER FALSA DICHIARAZIONE NONOSTANTE LA PRESUNTA ULTRONEITÀ DEI REQUISITI RICHIESTI (80.12)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

In tema di procedure di affidamento di contratti pubblici, integra la colpa grave la condotta dell'operatore economico che attesti falsamente il possesso di una specifica categoria di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali richiesta dalla lex specialis; tale responsabilità non è esclusa dalla convinzione del dichiarante circa l'irrilevanza o la sovrabbondanza del requisito rispetto all'oggetto dell'appalto, gravando sul concorrente l'onere di attivare i rimedi preventivi dell'impugnazione o della richiesta di chiarimenti a fronte di clausole ritenute illegittime.

ESCLUSA LA COLPA GRAVE SE L'OPERATORE SEGUE LE INDICAZIONI MINISTERIALI SUL COLLOCAMENTO DISABILI (80.12)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

In tema di requisiti generali di partecipazione, la dichiarazione di regolarità rispetto agli obblighi di assunzione dei disabili, pur risultando oggettivamente non veritiera per la mancata copertura della quota d'obbligo, non integra la colpa grave necessaria per la sanzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione se l'operatore ha presentato il prospetto informativo e sollecitato la convenzione, confidando legittimamente nelle istruzioni ministeriali che pongono l'onere dell'avviamento a carico dell'amministrazione competente.

LEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC PER VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE QUALE INDICE DI INAFFIDABILITÀ PROFESSIONALE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

L'iscrizione nel Casellario Informatico di notizie riguardanti irregolarità previdenziali risponde alla finalità di fornire alle stazioni appaltanti la base informativa necessaria per l'esercizio del potere discrezionale di valutazione dell'affidabilità del potenziale contraente. Tale potere di annotazione non presuppone la definitività dell'accertamento della violazione, essendo sufficiente che la notizia sia conferente rispetto alle finalità del Casellario e non palesemente infondata, restando esclusa ogni sostituzione dell'Autorità al giudice competente per il merito della controversia contributiva.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 14/11/2017 - INSERIMENTO DATI (COD. QUESITO 91) (21.3 - 213.8 - 213.9)

Buonasera, se un lavoro inserito nella programmazione triennale del 2017-2019 sarà realizzato con un cronoprogramma di anni tre, ed a oggi è in fase di realizzazione deve essere inserito anche nella programmazione 2018-2020 o vanno inseriti esclusivamente i lavori di nuova programmazione.


QUESITO del 25/08/2016 - ART. 213, COMMA 9 – AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (213.9)

1. Quali modalità devono essere seguite per l’inserimento dei dati relativi alle procedure di affidamento svolte ai sensi del nuovo Codice nel sistema AVCpass e nel sistema per l’acquisizione del CIG?


QUESITO del 25/08/2016 - ART. 213, COMMA 9 – AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (213.9)

2. Come devono essere assolti gli obblighi di comunicazione all’ANAC fino all’adozione degli atti dell’Autorità con cui sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio medesimo?