Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento. comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

4. comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

5. comma modificato dalla L. 201 del 22/12/2008, di conversione del D.L. 162/2008, in vigore dal 23/12/2008, quindi comma abrogato dall'art. 13 della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014

6. comma modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007, quindi comma abrogato dall'art. 13 della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014

6-bis. comma introdotto dall'art. 13 del DL n. 90/2014 in vigore dal 25/06/2014, non più riproposto in sede di conversione ad opera della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014

7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante é autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento. comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

rubrica dell’art. 92 modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
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Giurisprudenza e Prassi

INCENTIVO PROGETTAZIONE - REGIME TRANSITORIO

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2015

Alla luce di quanto esposto, si puo' conclusivamente affermare che:

- a decorrere dall’entrata in vigore (19.08.2014) degli artt. 13 e 13-bis del d.l. n. 90/2014, non è possibile riconoscere alcun incentivo per la redazione di atti di pianificazione, in virtu' sia dell’abrogazione dell’art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, sia dell’assenza di tale attivita' tra quelle incentivate dalla nuova disciplina dell’art. 93 del d.lgs. n. 163/2006;

- per le attivita' affidate e compiute prima dell’entrata in vigore di tale norma, il riconoscimento dell’incentivo è possibile solo se la redazione degli atti di pianificazione risulti strettamente e direttamente connessa alla progettazione di opere pubbliche. L’ente, pertanto, valutera' se la fattispecie concreta risponde al criterio fissato nella deliberazione n. 7 in data 15.04.2014 della Sezione delle autonomie per dar corso all’erogazione dell’incentivo (Corte dei Conti, Sez. controllo Toscana, parere 05.03.2015 n. 12),nonche' ai principi enunciati nella delibera della Sezione delle autonomie n.11 in data 24.03.2015 e piu' sopra specificamente riportati.

INCENTIVI PROGETTAZIONE - PRINCIPI GENERALI

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2015

L’eccezionalita' della previsione richiede particolare rigore nella disciplina di dettaglio in quanto la corresponsione è subordinata ai seguenti limiti, presupposti e modalita', peraltro oggetto di diffusa interpretazione anche da parte delle varie articolazioni della Corte dei conti:…

e. NECESSARIA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO. Modalita' e criteri di ripartizione devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’Amministrazione, ovvero, per gli enti locali, della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. In assenza del regolamento (e della precedente contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale;

f. CRITERI DI (PRE)DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE EFFETTIVA COMPLESSIVA. La percentuale complessiva effettiva (inferiore a quella massima) delle somme destinate all’incentivo è predeterminata in sede regolamentare in rapporto all’entita' e complessita' dell’opera da realizzare. Percio' il regolamento deve consentire il calcolo della percentuale effettiva attraverso una congrua e proporzionale gradazione di valori/punteggi da attribuire ai due coefficienti. La predeterminazione di un incentivo sproporzionato rispetto ad entita' e complessita' dell’opera è potenzialmente foriero di danno erariale alle casse comunali, per cui si impone una ponderazione adeguata e oggettiva dei valori;

g. CRITERI DI (PRE)DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE EFFETTIVA INDIVIDUALE. Le quote dell’incentivo, calcolato secondo i criteri fissati nella lettera precedente, destinate alle figure professionali impegnate nelle attivita', devono essere predeterminate in sede regolamentare in rapporto alle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La predeterminazione deve avere ad oggetto la ripartizione (del 100% dell’incentivo effettivo complessivo) tra le figure professionali indicate nella lettera successiva, in funzione delle responsabilita' connesse anche alla fase endo-procedimentale raggiunta. Per esempio, per il responsabile del procedimento, per gli incaricati della redazione del progetto e per i loro collaboratori occorre suddividere e graduare l’incentivo in funzione delle fasi o delle parti di esse nelle quali potrebbero svolgere le proprie incombenze (progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, affidamento, esecuzione dei lavori), e solo a seguito della conclusione della fase o in relazione al suo stato di avanzamento puo' essere erogato l’emolumento. La carenza ordinaria di risorse umane idonee allo svolgimento di uno degli incarichi remunerabili con l’incentivo, come frequentemente avviene per gli enti di piccole dimensioni, non puo' indurre alla predeterminazione di percentuali sproporzionate a favore (ma anche a detrimento) di quelle, in concreto, presenti nell’organico, in quanto l’unico criterio che il legislatore prevede è quello del confronto teorico tra responsabilita' esistenti in capo a tutte le figure professionali potenzialmente coinvolte nell’intero procedimento di appalto. Per tale motivo è stata ritenuta del tutto incongrua la devoluzione dell’intero incentivo al responsabile del procedimento quando parte delle prestazioni professionali erano svolte da tecnici esterni (A.V.LLPP Del. n. 31 del 17 febbraio 2004).

INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - SOMMA MASSIMA RICONOSCIUTA

ANAC DELIBERA 2015

Per quanto attiene la modifica del regolamento di ripartizione dell’incentivo per la progettazione, direzione lavori, contabilita' e collaudo ex art.18 l. 109/94, ora art. 92 d.lgs 163/2006, si rileva che il regolamento prevedeva l’aliquota del 20% per il direttore dei lavori e che con la modifica apportata in caso di incarico interno parziale, per l’esecuzione della sola direzione lavori e contabilita', qualora trattasi di opera di particolare complessita', la percentuale da ripartire potra' raggiungere il 60%.

Tale previsione appare poco coerente con il caso in cui i servizi di ingegneria siano svolti completamente all’interno, in quanto, anche in caso di interventi di particolare complessita', la percentuale per tale attivita' non potrebbe superare il 20%, essendo la restante aliquota destinata alle attivita' diverse dalla D.L.

Detta previsione, inoltre, non appare coerente con la prescrizione contenuta nel comma 5 dell’art.92 del Codice che dispone che le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti, ma da personale esterno all’organico dell’amministrazione, costituiscono economie; in questo caso di fatto si elude la prescrizione e le quote parti dell’incentivo corrispondenti ad altre prestazioni vanno ad aumentare la percentuale prevista per la D.L.

Infine, è da evidenziare come l’art. 92, comma 5 del Codice dei Contratti preveda la possibilita' di stabilire la somma destinata ad incentivo per le attivita' interne di progettazione, piano della sicurezza, direzione lavori, collaudo, in funzione dell’entita' e della complessita' dell’opera da realizzare, ma comunque nel limite massimo del 2% dell’importo dei lavori previsto a base di gara e con le modalita' e i criteri generali assunti nel regolamento adottato dall’amministrazione.

OGGETTO: Incarichi professionali per i lavori di «Recupero edilizio e funzionale della ex scuola media (piano nazionale edilizia abitativa)» Esponente: Osservatorio Regionale dei contratti pubblici Regione A. Stazione appaltante: Comune di B.

INCENTIVO PROGETTAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2014

A fronte di un’abrogazione secca dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del codice dei contratti pubblici, in materia di incentivi per la progettazione, disposta dall’art. 13 del decreto legge, l’art. 13 bis, introdotto in sede di conversione, ha previsto l’istituzione, a carico delle stazioni appaltanti e per le finalita' descritte, di un fondo per la progettazione e l’innovazione, destinato alle risorse umane e strumentali necessarie per tali finalita'

In particolare, in base alle conferenti disposizioni, le amministrazioni pubbliche destineranno a un fondo per la progettazione e l’innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro, secondo modalita' determinate da un regolamento adottato dall’amministrazione.

Sempre tale regolamento dovra' definire i criteri di riparto di tali somme, ferme restando le ripartizioni direttamente disposte dall’atto normativo.

In conclusione, l’ente, rimanendo per il resto libero nell’esercizio della propria attivita' discrezionale, nel periodo transitorio dovra' fare riferimento, quanto ai presupposti e ai beneficiari dell’incentivo, alla previgente disciplina mentre, per quel che concerne l’ammontare complessivo delle risorse destinabili al singolo beneficiario, al limite inderogabile fissato dalla norma con riferimento al trattamento economico spettante al momento dell’erogazione.

INCENTIVI PROGETTAZIONE - NECESSARIA LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2014

L’eccezionalita' della previsione richiede particolare rigore nella disciplina di dettaglio in quanto la corresponsione è subordinata ai seguenti limiti, presupposti e modalita', peraltro oggetto di diffusa interpretazione anche da parte delle varie articolazioni della Corte dei conti:…

e. NECESSARIA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO. Modalita' e criteri di ripartizione devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’Amministrazione, ovvero, per gli enti locali, della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. In assenza del regolamento (e della precedente contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale;

f. CRITERI DI (PRE)DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE EFFETTIVA COMPLESSIVA. La percentuale complessiva effettiva (inferiore a quella massima) delle somme destinate all’incentivo è predeterminata in sede regolamentare in rapporto all’entita' e complessita' dell’opera da realizzare. Percio' il regolamento deve consentire il calcolo della percentuale effettiva attraverso una congrua e proporzionale gradazione di valori/punteggi da attribuire ai due coefficienti. La predeterminazione di un incentivo sproporzionato rispetto ad entita' e complessita' dell’opera è potenzialmente foriero di danno erariale alle casse comunali, per cui si impone una ponderazione adeguata e oggettiva dei valori;

g. CRITERI DI (PRE)DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE EFFETTIVA INDIVIDUALE. Le quote dell’incentivo, calcolato secondo i criteri fissati nella lettera precedente, destinate alle figure professionali impegnate nelle attivita', devono essere predeterminate in sede regolamentare in rapporto alle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La predeterminazione deve avere ad oggetto la ripartizione (del 100% dell’incentivo effettivo complessivo) tra le figure professionali indicate nella lettera successiva, in funzione delle responsabilita' connesse anche alla fase endo-procedimentale raggiunta. Per esempio, per il responsabile del procedimento, per gli incaricati della redazione del progetto e per i loro collaboratori occorre suddividere e graduare l’incentivo in funzione delle fasi o delle parti di esse nelle quali potrebbero svolgere le proprie incombenze (progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, affidamento, esecuzione dei lavori), e solo a seguito della conclusione della fase o in relazione al suo stato di avanzamento puo' essere erogato l’emolumento. La carenza ordinaria di risorse umane idonee allo svolgimento di uno degli incarichi remunerabili con l’incentivo, come frequentemente avviene per gli enti di piccole dimensioni, non puo' indurre alla predeterminazione di percentuali sproporzionate a favore (ma anche a detrimento) di quelle, in concreto, presenti nell’organico, in quanto l’unico criterio che il legislatore prevede è quello del confronto teorico tra responsabilita' esistenti in capo a tutte le figure professionali potenzialmente coinvolte nell’intero procedimento di appalto. Per tale motivo è stata ritenuta del tutto incongrua la devoluzione dell’intero incentivo al responsabile del procedimento quando parte delle prestazioni professionali erano svolte da tecnici esterni (A.V.LLPP Del. n. 31 del 17 febbraio 2004);

AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA

AVCP DELIBERAZIONE 2014

COMMENTO: Successivi affidamenti di incarichi al medesimo professionista, aggiudicatario di un primo incarico di modesto importo, non possono essere giustificati dalla clausola del disciplinare di gara, che prevede la possibilita' di affidare ulteriori prestazioni connesse all’opera in oggetto, atteso che l’oggetto e l’importo di tali prestazioni non sono state esplicitate negli atti di gara, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 29 del d.lgs.163/2006. La clausola inserita nel disciplinare di gara, con la quale l’amministrazione si riserva di affidare all’aggiudicatario ulteriori prestazioni connesse all’opera in oggetto, alle stesse condizioni dell’offerta presentata, appare, ove non interpretata negli stretti limiti della possibilita' di affidamento di prestazioni accessorie di limitato importo, elusiva della normativa del d.lgs. n. 163/2006 in tema di affidamenti di servizi di ingegneria e contraria ai principi generali ex art. 2 dello stesso d.lgs. n. 163/2006.

La valutazione dei servizi da affidare deve tener conto di quanto disposto dall’art. 29 del d.lgs. n. 163/2006, il quale al comma 1, dispone che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Pertanto, è illegittimo, per mancata indicazione dell’importo presunto complessivo del contratto, indire una gara, sia pure con pubblicazione a livello comunitario, ma indicando un modesto importo a base d’asta, senza la corretta indicazione dell’importo finale dei servizi che la S.A. avrebbe poi affidato: cio' non ha garantito condizioni di trasparenza, parita' di trattamento e non discriminazione, che si traducono innanzitutto nell’informare correttamente il mercato sulle condizioni di gara.

Oggetto: Affidamento progettazione e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Vipiteno

CORRISPETTIVO DEL GEOLOGO

AVCP PARERE 2013

Dalla lettura del D.M. 18/11/1971 sulle Tariffe per le prestazioni professionali dei geologi, si evince che il corrispettivo del geologo, nel servizio di redazione della relazione geologica, è strettamente correlato all'entita' del suo impegno, piuttosto che all'intero importo dei lavori in appalto, tant'è che il riferimento al consuntivo lordo dell'opera, nel caso in cui il geologo presti la sua assistenza dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori delle indagini geognostiche, al collaudo ed alla liquidazione, è, appunto, condizionato al fatto che detto professionista abbia prestato assistenza all'intero svolgimento dell'opera.

Il d. P. R. n. 207/2010 agli artt. 17-21, valorizza il contributo offerto dallo studio geologico al fine di predisporre la progettazione dell'intervento in appalto. Assume, infatti, peculiare rilievo l'accertamento della situazione geologica del suolo al fine di scongiurare la cosiddetta "sorpresa geologica", che si configura quando all'interno delle maglie della ricerca sia sfuggito un particolare vizio del suolo che ha determinato la rovina del bene, perche' i vari sondaggi geognostici, essendo stati fatti a campione, non avevano individuato l'elemento di sorpresa (cfr. C. Cass., Sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3932). Ne deriva lo specifico riferimento, in particolare, agli artt. 17, comma 1, lett. dl, comma 3, lett. a), 18, comma 1, lett. b), 19, comma 1, lett. a), 21, comma 1, lett. a), punto 3 e lett. b), punto 7, del d. P. R. n. 207/2010 ma tali disposizioni risultano neutre rispetto ai criteri che devono presiedere alla determinazione del compenso in favore del geologo, legata alla precisa consistenza del suo impegno professionale.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta – Procedura aperta per “l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 163/2006 relativi ai lavori di rifunzionalizzazione delle scuole primarie e dell’infanzia site in A. (AO), loc. Capoluogo” – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa – Importo a base d’asta: € 197.681,31 – S.A.: Comune di A. (AO).

Artt. 20, 22, D.M. 18/11/1971 - Calcolo corrispettivo relazione geologica.

ATTI DI PIANIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO DELL’INCENTIVO PROGETTAZIONE

AVCP ATTO DI SEGNALAZIONE 2013

“Redazione degli atti di pianificazione e riconoscimento dell’incentivo ex art. 92, comma 6, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163”:

AMBITO DI APPLICAZIONE - INCENTIVI PROGETTAZIONE

CORTE DEI CONTI PARERE 2013

L’esclusivo riferimento ai lavori pubblici dell’art. 90 D.Lgs d.lgs.163/06, induce a ritenere che l’art. 92, presuppone l’attivita' di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell’opera pubblica progettata. A fortiori, lo stesso comma 6 dell’art.92 prevede che l’incentivo alla progettazione venga ripartito “ .. tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto … ” e, dunque, è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente voluntas legis sia ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse”.

La tassativita' della normativa de qua e le ulteriori considerazioni di ordine sistematico e storico , inducono a ritenere che l’ambito di applicazione del citato art. 92, ivi compreso il comma 6 (e quindi con riferimento anche alla piu' generale attivita' di pianificazione), è esclusivamente limitato all’attivita' progettuale e tecnico – amministrative ad essa connesse di opere e lavori pubblici, senza possibilita' di estendere analogicamente tale disciplina ad altre tipologie di prestazioni.

INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2013

L’art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 (codice degli appalti) recita: “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”.

Il comma 6 del medesimo articolo 92 recita: “Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, (…) tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”.

L’art.90 del D.lgs. n.163/06 sia alla rubrica che al c.1, faccia “riferimento esclusivamente ai lavori pubblici, e l’art. 92, c1, presuppone l’attivita' di progettazione nelle varie fasi, espressi verbis come finalizzata alla costruzione dell’opera pubblica progettata. A fortiori, lo stesso comma 6 dell’art.92 prevede che l’incentivo alla progettazione venga ripartito “tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto” e, dunque, è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente voluntas legis sia ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse”; quanto espresso pare escludere dal novero delle attivita' retribuibili con l’incentivo in questione i lavori di manutenzione ordinaria, peraltro finanziati con risorse di parte corrente del bilancio. Lo stesso puo' concludersi in riferimento ai lavori in economia, siano essi connessi o meno ad eventi imprevedibili.

In risposta al terzo quesito, riferito a lavori di somma urgenza ordinati in via d’urgenza, appare dirimente, alla luce delle interpretazioni proposte, valutare la natura del lavoro eseguito che dovra' presentare i caratteri dell’opera pubblica o del lavoro finalizzato alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse per poter rientrare nelle tipologie incentivabili ai sensi dell’art. 92 del codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006).

Come gia' evidenziato da questa Sezione in altri pareri (deliberazione n. 213 del 18 ottobre 2011 e deliberazione n. 389 del 27 novembre 2012) un atto regolamentare “non puo' essere assimilato, per il suo contenuto intrinseco, ad un progetto di lavori comunque denominato” mentre “l’art.90 del D.lgs. n.163/06 sia alla rubrica che al c.1, fa riferimento esclusivamente ai lavori pubblici, e l’art. 92, c1, presuppone l’attivita' di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell’opera pubblica progettata. A fortiori, lo stesso comma 6 dell’art.92 prevede che l’incentivo alla progettazione venga ripartito “tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto” e, dunque, è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente voluntas legis sia ascrivibile solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse”; a parere di questo collegio, pertanto, l’attivita' di redazione del Piano di Gestione di una Zona di Protezione Speciale, non rientra in quelle oggetto di incentivo disciplinato dalla norma sopra riportata.

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA PER SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Schema di regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.

PIANIFICAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CORRISPETTIVO

AVCP PARERE 2012

Lo svolgimento dell’attivita' di pianificazione del servizio integrato di igiene urbana prodromica all’indizione di gare per l’affidamento del servizio stesso, intesa come programmazione del servizio eseguita, nella specie, dai dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice e doverosa in base al Codice dei contratti pubblici e al Regolamento attuativo, rientra nei doveri d’ufficio e non puo' fondare il diritto a una retribuzione ulteriore rispetto a quella percepita dal dipendente pubblico, pena la violazione del principio di omnicomprensitiva' della retribuzione, che tollera solo deroghe espresse.

La tesi, peraltro, incontra l’avallo della giurisprudenza della Corte dei Conti, che argomentando proprio sulla natura di “attivita' vincolata espressamente prevista dalla normativa di riferimento” assume che “se l’attivita' rientra nelle funzioni istituzionali dell’ente, il dipendente che abbia redatto materialmente l’atto “svolge un’attivita' lavorativa ordinaria che deve essere ricompresa nei compiti e nei doveri d’ufficio (art. 53 del D.lgs. n. 165/2001) non suscettibile della liquidazione dell’incentivo di cui all’art. 92, comma 6 del D.lgs. n. 163/06.”.

Oggetto: richiesta di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici – A spa in liquidazione – Incentivo per la progettazione – Applicabilita' dell’art.92, comma 6 del Codice dei contratti pubblici agli atti di pianificazione dei servizi integrati di igiene urbana.

COMPENSI PROFESSIONALI

MIN GIUSTIZIA DECRETO 2012

Determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

PROGETTAZIONE INTERNA - INCENTIVO - RILEVANZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2012

L'esame letterale della norma evidenzia che ai dipendenti dell'Amministrazione che hanno concorso a redigere un "atto di pianificazione" compete cumulativamente un corrispettivo pari al trenta per cento della tariffa professionale prevista per la predisposizione affidata a professionisti esterni dell'atto di pianificazione.

Preliminarmente occorre rilevare che il riferimento ad "un atto di pianificazione" contenuto nel co. 6 dell'art. 92 è da intendersi limitato ad atti che abbiano oggetto la pianificazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche (ad es. variante necessaria per la localizzazione di un'opera) (Corte conti, sez. contr. Toscana, 18 ottobre 2011, n. 213) e non ad atti di pianificazione generale quali possono essere la redazione del Piano regolatore o di una variante generale.

La norma a'ncora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell'atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all'interno dell'Ente. Qualora sia avvenuta all'esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo ai dipendenti degli Uffici tecnici dell'Ente (come riconosciuto, in piu' occasioni, dalla giurisprudenza contabile, in sede consultiva. Per tutte: Corte conti, sez. contr. Lombardia, 30 maggio 2012, n. 259; 6 marzo 2012, n. 57; Sez. contr. Puglia, 16 gennaio 2012, n. 1; Sez. contr. Toscana, 18 ottobre 2011, n. 213).

Con specifico riferimento alla figura del Responsabile del procedimento occorre rilevare che normalmente, in base alle previsioni contenute nei singoli Regolamenti predisposti dalle Amministrazioni ai sensi del co. 5 dell'art. 92 del d. lgs. n. 163 del 2006, partecipa alla ripartizione dell'incentivo, ovviamente sempre in relazione ad atti di pianificazione collegati alla realizzazione di opere pubbliche. Occorre sottolineare, pero', che la sua partecipazione alla ripartizione degli emolumenti, cosi' come accade nella fattispecie disciplinata dal co. 5 dell'art. 92 del Codice dei contratti, non avviene in ragione della sua qualifica ma in relazione al complessivo svolgimento interno dell'attivita' di progettazione.

In sostanza, qualora l'attivita' venga svolta internamente tutti i soggetti che, a qualsivoglia titolo, collaborano hanno diritto, in base alle previsioni del Regolamento dell'Ente, a partecipare alla distribuzione dell'incentivo. Qualora, al contrario, l'attivita' di pianificazione, come sopra specificata, venga svolta all'esterno non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell'Ufficio non vi è neppure un autonomo diritto del Responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un'attivita' che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d'ufficio.

INCENTIVO EX ART. 96 COMMA 6 AL PROGETTISTA ESTERNO

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2012

L’art. 92, comma 6 del Codice dei contratti, in quanto norma eccezionale, non consente di riconoscere specifici incentivi al personale che fornisce variamente supporto alla redazione del piano, rimesso ad un professionista esterno; il comune non puo', con regolamento comunale, istituire specifici compensi al di fuori di quanto previsto dalla stessa disposizione, in quanto cio' contrasterebbe con la natura eccezionale della norma e con il principio della rigidita' della struttura retributiva, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva (nazionale e, solo nei limiti di questa, decentrata).

ASSENZA DI LIMITI AL RIBASSO SULLE TARIFFE PROFESSIONALI

AVCP PARERE 2011

E’ condivisibile la posizione espressa dall’istante, nella misura in cui la previsione in base alla quale “il ribasso da applicare all’importo di cui allo schema di parcella professionale posto a base di gara, a garanzia della qualita' del servizio offerto, non potra', a pena di esclusione, dalla gara, essere superiore al 20%”, appare effettivamente in contrasto con il principio di libera concorrenza e con l’eliminazione dei minimi tariffari professionali disposta con la legge 4 agosto 2006, n. 248.

Nel merito occorre osservare che a seguito dell’entrata in vigore della citata legge 4 agosto 2006 n. 248 (legge di conversione del c.d. Decreto “Bersani”) è stato modificato l’art.92, comma 2 del D.lgs. 163/2006, da cui sono state espunte proprio le espressioni “i corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.143…” e “ogni patto contrario è nullo” con la conseguenza che “i corrispettivi delle attivita' di progettazione possono essere utilizzati dalle Stazioni appaltanti , ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento”.

Una ulteriore modifica è poi intervenuta con il D.Lgs.152/2008, con cui si è provveduto ad abrogare il comma 12 bis dell’art.4 del DL n.65/89 convertito in Legge 155/89 e il comma 4, dell’art.92 del D.Lgs.163/2006 che ad esso rinviava, venendo meno cosi', definitivamente, la previsione normativa in base alla quale “per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico , il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non puo' superare il 20 per cento”.

Nell’assetto normativo attuale, in definitiva, le tariffe in questione hanno perduto il carattere dell’inderogabilita', con la conseguenza che sono possibili anche patti contrari rispetto ai valori dalle stesse contemplati, pur potendo rimanere fermo, come gia' detto, il riferimento alle stesse ai fini della determinazione, da parte della stazione appaltante, del valore dell’appalto.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006, presentata dalla Studio A S.r.l. – Servizi di progettazione definitiva/esecutiva/coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e supporto al RUP relativi agli interventi pubblici previsti per la ‘Realizzazione del Programma integrato e Riqualificazione delle periferie P.I.R.P. del Comune di B’ - Importo a base d’asta € 796.504,70 - S.A.: Comune di B.

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

CORTE DEI CONTI DELIBERA 2011

Questione di massima di particolare rilevanza, concernente l'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 435/2011/PAR . Tra le risorse incentivanti indicate dalla Sezione di controllo per la Regione Lombardia che ha formulato la questione deferita solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell’avvocatura interna devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78.

PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2011

Il quesito investe l’interpretazione del comma 5 dell'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici) -come modificato ad opera dell'art. 1, comma 10- quater, del DL 162/2008 conv. in legge n. 201/2008- e, piu' in particolare, investe l’interpretazione dell’inciso che stabilisce che "limitatamente alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo

Il quesito "se il trattamento economico complessivo annuo lordo da considerare ai fini dell'applicazione della disposizione citata sia quello in essere al momento del pagamento degli incentivi, il cui ammontare dovra' pertanto essere richiesto al nuovo ente di appartenenza" va risolto nel senso che il regime normativo e, quindi, anche il presupposto di fatto per la sua applicazione (ovvero, l’ammontare del “trattamento complessivo annuo”) deve essere riferito all’epoca dell’effettiva prestazione e non al momento del pagamento degli incentivi.

I quesiti "se il predetto limite del trattamento retributivo debba trovare applicazione anche in caso di corresponsione di incentivi a favore di un ex dipendente dimissionario assunto presso altra pubblica amministrazione per concorso pubblico; e se, in caso positivo, ai fini del rispetto del limite si deve tenere conto anche degli incentivi della progettazione corrisposti all'ex dipendente da parte dell'amministrazione di attuale appartenenza)", questa Sezione osserva che la disciplina è rimessa alla potesta' regolamentare dell’ente locale che dovra' tenere conto dei limiti individuati dal legislatore.

REGIONE UMBRIA - NO A NEGOZIAZIONE DIRETTA COMPENSI PER PROGETTAZIONE

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 1, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l). Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della legge - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita' della questione per genericita' delle censure - Reiezione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della disciplina - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con le definizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, espressione della competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Possibilita' per i soggetti aggiudicatori di utilizzare i prezziari pubblici non aggiornati, relativi all'anno precedente - Contrasto con la specifica e piu' restrittiva disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 13, comma 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 133, comma 8, e 4, comma 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Modalita' organizzative dell'attivita' del responsabile del procedimento - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza legislativa ripartita relativamente all'organizzazione amministrativa e dei compiti e requisiti del procedimento - Formulazione generica delle censure - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 10. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Modalita' organizzative dell'attivita' del responsabile del procedimento - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza legislativa ripartita relativamente all'organizzazione amministrativa e dei compiti e requisiti del procedimento - Riconducibilita' delle disposizioni denunciate alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 15, commi 2 e 4. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 10. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Incentivo per la progettazione e per le attivita' tecnico-amministrative connesse - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la specifica e piu' restrittiva disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Riconducibilita' della disposizione denunciata alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 16. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 92, comma 5. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Affidamento di incarichi architetturali ed ingegneristici, con preferenza per il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa rispetto a quella ordinaria del prezzo piu' basso - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 81, commi 1 e 2. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Procedure di affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a ventimila euro - Determinazione dei corrispettivi demandati alla negoziazione tra la stazione appaltante ed il progettista fiduciario - Contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento della questione ulteriore. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 20, comma 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l) (art. 117, secondo comma, lett. e)); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 92, commi 2 e 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Attivita' di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti - Previsione di una tipologia contrattuale innovativa, in contrasto con la tassativita' delle tipologie contrattuali previste dal Codice dei contratti pubblici - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 22, commi 3 e 4. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, commi 3 e 10. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Composizione e funzioni della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con le disposizioni sulle cause di incompatibilita' dei commissari contenute nel Codice dei contratti pubblici - Riconducibilita' della disposizione denunciata alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 28. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 84, commi 4, 5 e 6.

PARERE REGOLAMENTO CODICE APPALTI

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2010

In tema di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti pubblici.

In presenza di una norma primaria, che demanda alla fonte regolamentare la definizione di una determinata disciplina, l’ulteriore attribuzione della disciplina medesima, da parte di una fonte regolamentare ad una fonte amministrativa subordinata, è da ritenersi illegittima in quanto lascia inattuata la previsione contenuta nella norma primaria e si pone in contrasto con il principio secondo il quale non è consentito demandare una disciplina ad una fonte diversa e sottordinata rispetto a quella espressamente indicata dalla norma primaria.

La previsione della corresponsione delle tariffe professionali, previste per i soggetti esterni, ai dipendenti della stazione appaltante facenti parte delle commissioni miste di collaudo si pone in contrasto con l’art. 92, comma 5 del Codice degli appalti pubblici, secondo cui i dipendenti, per le loro attivita', compresa quella del collaudo, devono essere remunerati con lo specifico incentivo ivi previsto.

Nell’ambito della finanza di progetto nei servizi, ai fini della scelta del concessionario, deve ritenersi legittima la previsione, contenuta nel regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti pubblici, dell’indizione di una gara informale ai sensi dell’art. 30, comma 3 del Codice citato, prevista per la concessione dei servizi; cio', in quanto l’art. 152, comma 3 del Codice stesso demanda al Regolamento la fissazione delle modalita' per l’applicazione della disciplina dettata per i lavori anche ai servizi ed, inoltrem, in quanto la finanza di progetto è riconducibile alla fattispecie della concessione.

INCENTIVI PROGETTAZIONE: COMPETENZA LEGISLATIVA

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2009

dichiara l’illegittimita' costituzionale dell’art. 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui si applica all’Universita' della Valle d’Aosta;

dichiara l’illegittimita' costituzionale dell’art. 61, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimita' costituzionale dell’art. 61, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, proposta, in relazione all’art. 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008, proposte, in relazione all’art. 117 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008, proposta, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell’art. 61, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione all’art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell’art. 61, commi 14 e 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell’art. 61, comma 20, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, proposta, in relazione all’art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell’art. 61, comma 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposta, in relazione all’art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell’art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell’art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonche' al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell’art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 3, 97 e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell’art. 61, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell’art. 61, comma 15, primo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonche' all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento).

TERREMOTO ABRUZZO - INTERVENTI URGENTI

PCM ORDINANZA 2009

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

TAGLIO RETROATTIVO ALL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - LIMITI

AVVOCATURA DELLO STATO PARERE 2009

OGGETTO: Art. 18, comma 4 – sexies del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Richiesta di parere.

Le norme retroattive sono costituzionalmente legittime purche' trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, cosi' da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi precedenti. La linea interpretativa della Corte Costituzionale evidenzia come le disposizioni di legge retroattive debbano comunque rispettare alcuni parametri essenziali (sentenza n.6 del 1994), quali: a) il principio generale di ragionevolezza (che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento); b) la tutela dell’affidamento, legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; c) la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; d) il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Orbene, nell’ipotesi in cui si accedesse all’interpretazione della disposizione, contenuta nell’art. 61, comma 7-septies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato, ovvero che la riduzione del compenso incentivante “debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data (1° gennaio 2009:N.d.E.) e non solo ai lavori avviati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina”, non vi è chi non veda come la norma in argomento si porrebbe in stridente contrasto con il parametro di cui alla superiore lettera b). Non vi è dubbio, infatti, che una liquidazione, nella misura ridotta dello 0,5%, del c.d. compenso incentivante per attivita' di progettazione, interamente svoltesi in data anteriore al 1° gennaio 2009 (piu' precisamente, attivita' in ordine alle quali, alla data del 1° gennaio 2009, fosse stato gia' formalmente approvato il progetto esecutivo oppure il definitivo nel caso di appalto integrato) lederebbe, all’evidenza, l’affidamento, legittimamente riposto dai dipendenti dell’amministrazione in una liquidazione del predetto compenso nella misura, fissata nel bando di gara (in aderenza, peraltro, alla previsione contenuta nel regolamento di cui all’art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici) in applicazione della normativa, all’epoca esistente.

INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE - DISPOSIZIONI APPLICATIVE

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2009

L’incentivo ai tecnici della pubblica amministrazione, per attivita' effettuate prima dell’1 gennaio 2009, non puo' essere modificato per effetto di norme che riducano l’entita' della somma da ripartire e resta assoggettato alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell’art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici, prima della modifica apportata con il comma 7 bis, aggiunto all’art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La Sezione delle Autonomie con la Deliberazione n. 7 ha ribadito il concetto affermando che l’incentivo per la progettazione ha la finalita' di accrescere l’efficienza e l’efficacia degli uffici tecnici e che l’incentivo è direttamente funzionalizzato al risultato, ossia all’effettivo adempimento del concreto compito affidato ai vari soggetti potenziali beneficiari della ripartizione della somma. Come sostenuto dalla Corte di Cassazione (Sez. Lav., sent. N. 13384 del 19/07/2004) il diritto all’incentivo costituisce un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva che inerisce al rapporto di lavoro in corso, nel cui ambito va individuato l’obbligo per l’Amministrazione di adempiere, a prescindere dalle condizioni e dai presupposti per rendere concreta l’erogazione del compenso.

TARIFFE PROFESSIONALI DI INGEGNERI E ARCHITETTI - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Nell’attuale assetto normativo le tariffe professionali di ingegneri e architetti e, quindi, tra esse, anche le tariffe relative alle "prestazioni speciali", non costituiscono piu' "minimi inderogabili" (e che a tanto hanno portato, principalmente, i principi liberalizzatori di fonte comunitaria).

RIDUZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE

ANCI CIRCOLARE 2008

Nota interpretativa 12.10.2008 - Le disposizioni della legge n. 133/2008 in materia di incentivazione degli uffici tecnici comunali: le modalita' applicative dell’art. 61, commi 8, 9 e 17

RIPARTIZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE

MIN DIFESA CIRCOLARE 2008

Oggetto: Art. 61, comma 8 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni

dalla legge 6.8.2008, n. 133.

DETERMINAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE

CORTE DEI CONTI DELIBERA 2008

Discende, invero, dal precetto normativo che la progettazione (compresa quella esecutiva), se affidata a privati professionisti (progettazione cd.esterna) o ad uffici di altre amministrazioni pubbliche di cui l’ente si possa avvalere (progettazione cd. interna), determina comunque economie di bilancio nell’applicazione dell’ incentivo e presuppone l’utilizzo degli ulteriori fondi previsti per la realizzazione dell’ opera.

Compete, invece, al Regolamento stabilire se l’eventuale quota parte spettante ai collaboratori (tecnici o amministrativi) interni all’Ente possa essere assorbita, in caso di mancato svolgimento dell’attivita' da parte di questi, nella quota relativa ad altro personale dipendente ovvero al Responsabile unico del procedimento.

Se, infatti, l' incentivo è liquidabile soltanto ai soggetti che hanno realmente e documentalmente svolto le attivita' per le quali lo stesso è previsto, appare evidente che l’attivita' del Responsabile unico del procedimento, ove non supportata da quella di altri suoi collaboratori, potrebbe essere maggiormente valorizzata in sede regolamentare, anche se non potrebbe, in nessun caso, assorbire l'incentivazione correlata all’ apporto di liberi professionisti o di altre Amministrazioni pubbliche senza tradire il principio secondo il quale le prestazioni affidate a personale esterno all’organico dell’Ente determinano corrispondenti economie di bilancio.

SERVIZIO DI INGEGNERIA - IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA

AVCP PARERE 2008

L’Autorità in tale sede chiarisce che quanto disposto dal comma 12 bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, in riferimento alla riduzione del 20%, non ha più rilevanza alcuna poiché l’importo stimato posto a base dell’affidamento verrà stabilito dal mercato (in sede di gara).

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ing. Renzo B. –affidamento servizio di ingegneria per “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in area PAI sui bacini montani gravanti sul centro abitato di M. – Opere di completamento”. S.A. Comune di M..

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - CORRISPETTIVI

TAR TRENTINO BZ SENTENZA 2008

Il D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, nell'abrogare le disposizioni che prevedono «l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti», tende a stimolare una maggiore concorrenzialita' nell'ambito delle attivita' libero-professionali e intellettuali, offrendo all'utente una piu' ampia possibilita' di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, sia per i costi che per le modalita' di determinazione dei compensi. Qualsiasi limitazione della libera concorrenza ovvero qualsiasi tentativo di limitare l’abrogazione “dell'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti” cozza contro le finalita' perseguite con le direttive della Comunita' Europea e i disposti in contrasto potrebbero, in extremis, anche essere disapplicate dal giudice nazionale, in quanto sarebbero in evidente contrasto con la normativa comunitaria.

E’ necessario sottolineare che non va confusa la disciplina generale delle tariffe professionali con l’autonoma e specifica disciplina dei compensi dovuti ai professionisti tecnici per incarichi professionali relativi ad opere pubbliche, la quale non modifica le tariffe professionali, cosi' come determinate, per ciascuna categoria professionale, dalla normativa statale. Invero, mentre la materia delle “tariffe professionali” deve farsi rientrare nella nuova competenza concorrente in materia di “professioni”, di cui all’art. 117, comma terzo, della Costituzione (cosi' come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) - nella quale la Provincia, in forza del proprio Statuto speciale, non ha competenze specifiche in materia - i corrispettivi degli incarichi professionali nell’ambito dei lavori pubblici devono, invece, essere ricondotti alla materia dei “lavori pubblici”.

Da cio' consegue che con la normativa statale, sopra piu' volte citata, è stata abolita l’inderogabilita' dei minimi di tariffa per le prestazioni professionali, mentre spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano di regolamentare la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche non essendo state determinate tuttora, in applicazione del comma 2 dell’art. 92 D. lgs. n. 163/2006, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' libero professionali, a maggior ragione la Provincia Autonoma si è avvalsa dei poteri di cui all’art. 4, comma 5, per regolamentare la fissazione dei compensi libero professionali; fattibilita' che è stata accertata da questo Tribunale con sentenza n. 231 del 6.6.2007, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi.

Ne consegue, inoltre, che la questione se la Provincia Autonoma di Bolzano dovra' adeguare la propria normativa (della fissazione dei compensi libero professionali) ai disposti del regolamento di cui all’art. 5, dovra' essere affrontata solo quando tale regolamento sara' in vigore, visto che l’attuale normativa statale (D.L. 223/2006 e D. lgs n. 163/2006) ha abrogato qualsiasi riferimento alla inderogabilita' dei minimi e delle sanzioni di nullita' dei patti in deroga.

INCENTIVI TECNICI INTERNI - APPALTI SERVIZI

REGIONE PUGLIA CIRCOLARE 2008

COMMENTO: L'incentivo disciplinato dall’art. 92 comma 5 del Codice dei Contratti, come si evince chiaramente, è correlato all'importo posto a base di gara di "un'opera o di un lavoro": non viene fatto alcun riferimento, nell'articolo 92 del "codice", alle forniture di beni e servizi.

Il legislatore ha minuziosamente disciplinato nel "codice" le fasi e i contenuti degli elaborati e documenti necessari, solamente e unicamente con riferimento ai "lavori" e non ha previsto la medesima disciplina per i "servizi" e le "forniture": cio' significa che gli atti tecnici e le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione di queste ultime due tipologie di contratti, ancorche' a volte presenti, non appaiono di complessita' tale da giustificare, se espletate prioritariamente dagli uffici tecnici della stazione appaltante, il riconoscimento di un incentivo a titolo di salario accessorio.

Dal quadro normativo di riferimento scaturisce come l'applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 92 non possa assolutamente prescindere dall'ambito oggettivo di un'"opera o di un lavoro" pubblico e qualsiasi applicazione difforme si colloca al di fuori della disposizione, non suscettibile, per la sua puntualita' descrittiva, di applicazione analogica ed interpretazione estensiva ad altre fattispecie.

OGGETTO: Ripartizione dell’incentivo previsto dall’articolo 92 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Ambito oggettivo, criteri di riparto, soggetti aventi titolo.

CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE

AVCP PARERE 2008

L’Autorità ha evidenziato che, per quanto riguarda le modalità di definizione dell’importo stimato dell’appalto, le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta applicando il D.M. 4 aprile 2001, richiamato dall’articolo 253, comma 17, del d. Lgs. n. 163/2006, la cui validità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 352/2006.

La citata determinazione ha richiamato il principio di adeguatezza previsto dall’articolo 2233 del codice civile, che stabilisce che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”, con ciò ponendo all’attenzione delle stazioni appaltanti la necessità di porre a base di gara un corrispettivo congruo.

Il Collegio quindi ritiene che il prezzo stimato della prestazione da porre a base d’asta per le attività di progettazione deve essere riferito alle tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di G. – procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di risanamento di Palazzo Attems – Petzenstein ed annessa dependance in Piazza De Amicis a G.. S.A. Provincia di G..

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE - REQUISITI PROFESSIONISTI

AVCP PARERE 2007

Nelle gare per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione area, correttamente il bando prevedeva che i concorrenti dovevano indicare i professionisti incaricati delle prestazioni specialistiche, la loro qualifica professionale, gli estremi e la data di iscrizione al rispettivo ordine professionale e l’abilitazione alla sicurezza di cui al d.Lgs. n. 494/1996.

Ai fini dell’espletamento dell’attività di coordinamento della sicurezza, ciò che rileva è pertanto che il professionista incaricato sia in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti dalla norma.

Per quanto attiene al quesito se sia possibile presentare a comprova dei requisiti richiesti dal bando, anche attività di progettazione preliminare, si precisa che, in applicazione dell’articolo 66, comma 1, lettere b) e c), del d.P.R. 554/1999, la selezione dei concorrenti avviene effettuando il rapporto tra l’importo dei lavori – appartenenti alla classe e alla categoria di cui al bando – per i quali il concorrente ha espletato, nell’ultimo decennio, servizi, ovvero due servizi, attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata, e l’importo dei lavori stabilito come requisito minimo nel bando.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla S. s.p.a. – appalto concorso per le opere relative alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del quartiere fieristico della Fiera del Levante di B. e costruzione di un nuovo padiglione espositivo. S.A: Ente Autonomo Fiera del Levante di B.

PROGETTISTI - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIE

AVCP PARERE 2007

Non è conforme alla normativa di settore il bando di selezione per incarico di progettazione preliminare, definitiva e piani di sicurezza per opere di ristrutturazione che, come nel caso in esame, si limita a prevedere, alla voce “condizioni minime di partecipazione”, l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale, ma non contiene alcun riferimento ai soggetti deputati all’espletamento di detta attività, così come individuati dall’articolo 90 del d. Lgs. n. 163/2006, non appare inoltre legittima la richiesta, da parte della S.A., ai progettisti di garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dall’articolo 111 del d. Lgs. n. 163/2006.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di G. – bando di selezione per incarico di progettazione preliminare, definitiva e piani di sicurezza per opere di ristrutturazione Casa “F.C.” in R. d’I. S.A. Comune di R. d’I.

INCENTIVO PROGETTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO PARERE 2007

Parere sullo schema di decreto ministeriale recante “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - ABROGAZIONE MINIMI TARIFFARI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

L’Autorità ritiene che l’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall’articolo 2 della legge 248/2006, si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal d.lgs. 163/2006.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di C.; progettazione di nuovi spogliatoi, ristrutturazione attuale edificio e sistemazione del piano di gioco del campo sportivo comunale “B.B.”.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COMPENSI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Non è possibile - a pena di nullità - affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi professionali, relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ai finanziamenti dell'opera. La progettazione di un'opera pubblica non può, infatti, costituire un'attività fine a se stessa, svincolata dalla esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può affidare un incarico di progettazione senza che l'opera sia stata non solo programmata ma sia stata anche indicata l'effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla. In simili casi, peraltro, le stazioni appaltanti devono provvedere con fondi propri alla corresponsione dei compensi professionali, correlando il pagamento del corrispettivo alle fasi dello sviluppo della progettazione e non alla fase esecutiva dei lavori.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di S. – avviso pubblico Parco Progetti Comunale. S.A. Comune di V. della L.

TARIFFE PROFESSIONISTI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

La liberalizzazione delle tariffe comporta la non rilevanza della riduzione del 20 per cento disposta dalla legge n. 155/1989 e l’Amministrazione deve procedere alla verifica delle offerte anomale, ai sensi degli articoli 86-88 del d. Lgs. n. 163/2006.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di A. – affidamento incarichi di progettazione e connessi relativi a lavori pubblici di importo inferiore a 100.000 euro. Adeguamento dello scarico del depuratore ai limiti delle Tabelle 1 e 4 dell’allegato n. 5 del d. Lgs. n. 152/1999

MINIMI TARIFFARI E DECRETO BERSANI

AVCP DETERMINAZIONE 2007

Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248.

L’abrogazione dell’obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall’articolo 2, della legge 248/2006, si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.lgs. 163/2006;

Sono da considerarsi implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 163/2006: l’ultimo periodo del comma 2, dell’art. 92, il comma 4, dell’art. 92 e l’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 53;

Le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore;

Non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell’articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

I servizi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000 euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche alle indicazioni formulate da questa Autorità con la determinazione 19.1.2006, n. 1;

Per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia.

TARIFFE PROFESSIONALI COME CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d’asta prendendo a riferimento le tariffe professionali rapportate all’effettiva prestazione dedotta in appalto;

L’individuazione di un limite di sbarramento oltre il quale i ribassi sono ritenuti non ammissibili, non è conforme alla normativa di cui all’articolo 2 della legge 248/2006.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla I. s.p.a. – servizio di validazione del progetto esecutivo dell’auditorium “Oscar Niemeyer - II stralcio” di R.

INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE

MIN ECONOMIA CIRCOLARE

Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per l'esercizio 2010

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 19/05/2015 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: AMBITO OGGETTIVO.

“Dovendo rivedere i conteggi sull’applicazione del fondo incentivante, già art. 18 Legge 109/1994 come assunto dall’art. 92 del D. Lgs. 163/2006 per le sole prestazioni svolte nel periodo 2006-2012 ed avendo in data 01.10.2012 inserito le modifiche regolamentari che prendono atto della percentuale massima del 2% prevista dal D. Lgs. 163/2006, si chiede se è plausibile l’applicazione dell’indicazione contenuta nella risposta al quesito n. 4172 del 06.12.2012” Il Segretario Comunale dott. Giorgio Ranza


QUESITO del 28/05/2014 - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE

Quale percentuale spetta al RUP per opere pubbliche in sicilia sulla base delle nuove normative. La l.r. 7/02 e ss.m.ii stabiliva la percentuale del 25% sul 2% di incentivo all'U.T.C.. Se il vecchio regolamento interno (non adeguato) del Comune prevede percentuali diverse quali devono essere rispettati ?


QUESITO del 05/03/2014 - COLLAUDO - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE

Il quesito che segue riguarda una casistica generale. Nel caso di incarico di collaudo conferito ad un dipendente interno all'Amministrazione pubblica, da compensarsi ex art. 92 del codice dei contratti, si chiede di sapere se l'importo da considerare per la determinazione dell'incentivo stesso, deve comprendere anche l'importo delle riserve apposte dall'impresa sullo stato finale dei lavori, purché comunque l'importo complessivo dell'incentivo non ecceda il 2% dell'importo dei soli lavori a base d'asta.


QUESITO del 04/03/2014 - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE

Premesso: svolgo le funzioni di Responsabile della intera area tecnica in un comune inferiore a 1000 abitanti (unico Geometra in organico dell'Ente senza altro personale a supporto). Pertanto, nella realizzazione di lavori pubblici, opera per opera, vengo nominato Responsabile unico del Procedimento. 1° quesito: si chiede sé è legittima la liquidazione dell'incentivo (max 2%) incluso nel quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, al R.U.P. non essendoci altro personale a supporto. 2° quesito: nel caso specifico( unico personale dipendente- intera area tecnica) si chiede se c’è l'obbligo di adozione da parte dell'Amministrazione di un regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 95 comma 5°del d. lgs. n.163/2006. Distinti Saluti.


QUESITO del 24/06/2013 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

La mia amministrazione mi ha incaricato di redigere una perizia per lavori di manutenzione di un edifico sportivo di proprietà del Comune. Si tratta di lavori di manutenzione tra i quali cito il rifacimento dell'intonaco, il ripristino di alcune parti della copertura, la sostituzione di parte degli infissi, la tinteggiatura esterna ed interna, gli apprestamenti per la sicurezza. Considerato che sia la progettazione che la Direzione dei Lavori avverrà tramite il personale dell'Ufficio tecnico preposto, è legittimo richiedere e, di conseguenza, inserire nel quadro economico dell'intervento, l'incentivo per la progettazione previsto dall'art. 92 - comma 5, del D.Lgs 163/2006 nella percentuale prevista dal relativo regolamento interno dell'ente?


QUESITO del 19/12/2012 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

L’art. 92 del Codice dei Contratti, al 6° comma, prevede che per la redazione di atti di pianificazione territoriale redatti dai dipendenti dell’amministrazione spetta un incentivo pari al trenta per cento della tariffa professionale. In merito non è chiaro se tale incentivo può essere concesso per la redazione di ogni atto di pianificazione territoriale ovvero solo nel caso che tale pianificazione sia sottesa alla realizzazione di un’opera pubblica? Nel caso specifico si chiede se per la redazione del Nuovo Piano Paesaggistico Regionale da parte dei dipendenti regionali possa essere concesso l’incentivo di che trattasi.


QUESITO del 14/12/2012 - INCENTIVO PROGRAMMAZIONE INTERNA

La scrivente Amministrazione è dotata di un regolamento per la ripartizione del fondo incentivante ai sensi dell’art. 18 della Legge 109/1994 approvato con deliberazione di GC 24 del 14.04.2003 e non ancora aggiornato alla modifica della legge finanziaria per l'anno 2004 che ha stabilito che tali compensi siano della misura non superiore al due per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro e si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi a carico degli enti stessi. In pratica tale Regolamento prevede ancora la quota del 1,5% ma con oneri riflessi ed Irap a carico dell’Ente e l'incentivo viene ripartito per ciascuna opera o progetto esecutivo approvato e realizzato, con le seguenti modalità: il 15% al responsabile unico del procedimento; il 30% a chi ha redatto il progetto; il 10% a chi ha redatto il piano di sicurezza; il 15% al direttore dei lavori e contabilizzazione; il 5% a chi collauderà l'opera o i lavori, il 15% al personale amministrativo e/o tecnico con compiti di collaborazione; il 10% a chi svolge il compito di responsabile della sicurezza nella fase di realizzazione. Nel quadro economico dell’opera, fin dalla redazione del progetto preliminare, è stata inserita la voce relativa al compenso incentivante ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs 163/2006. Dovendo ora liquidare il compenso relativo alle mansioni svolte nell’anno 2012 dal personale tecnico dell’Ente per la progettazione in funzione del livello realmente effettuato (preliminare, definitivo, esecutivo) nonché la direzione lavori, contabilità e collaudo di opere pubbliche ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs 163/2006 si chiede se è corretto applicare all’importo a base d’asta la percentuale del 2 %, compreso nel quadro economico dell’opera, al lordo di tutti gli oneri accessori, chiaramente per la parte effettivamente svolta.


QUESITO del 31/01/2012 - COLLAUDO MEDIANTE AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO - QUALE PROCEDURA UTILIZZARE?

Un'amministrazione deve affidare un icarico di collaudo di lavori all'esterno per carenza in organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Si chiede quale procedura adottare per ricorrere a dipendenti di altre ammninistrazioni aggiudicatrici ed in tal caso come sono retribuiti ?


QUESITO del 31/01/2012 - INCENTIVO NELLA PA ESTENSIBILE ANCHE AGLI AMMINISTRATIVI

Nella ripartizione del 2% ai sensi dell'art.92 - comma 5 - del D.Lgs. 163/06bisogna includere tra gli incaricati della progettazione anche chi redige la relazione geologica ? Qual'è la norma di riferimento ?


QUESITO del 24/12/2011 - VERIFICA LAVORI SCAVO - COMPETENZA SOGGETTIVA DELL'ARCHEOLOGO

Dovendo questa Amministrazione procedere alla verifica del progetto denominato “Fattoria della Legalità” finanziato dal PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007/2013, nell’ipotesi in cui il verificatore interno sia un soggetto diverso dal RUP, oltre alla stipulazione a proprio carico della necessaria polizza professionale a garanzia,si chiede se è possibile riconoscere allo stesso, trattandosi di una attività riconducibile a quelle per le quali l’art. 92 del D.Lgs. n.163/2006 prevede un incentivo a favore dei dipendenti, anche una eventuale quota della medesima indennità. L’incentivo, infatti è corrisposto al RUP, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale, in analogia all’onorario previsto dalla tabella “B6” del D.M. 04/04/2001 per aliquote parziali e pertanto, si vorrebbero assegnare al verificatore le aliquote previste per le attività riferite agli ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 554/99 già di competenza del RUP e oggi previste dal D.P.R. 207/2010 agli artt. 44÷54 di competenza del soggetto preposto alla verifica.


QUESITO del 28/07/2011 - DIVIETO DI SUBORDINAZIONE DEI COMPENSI AL FINANZIAMENTO DELL'OPERA PROGETTATA

Buongiorno, diverse società propongono di effettuare tutta la pratica amministrativa e gli elaborati progettuali necessari per poter richiedere finanziamenti diversi vincolando il loro compenso all'eventuale ammissione al finanziamento. Premesso che a mio avviso per incarichi sopra i 20000 € non è possibile perseguire questa logica perchè a finanziamento ottenuto mi troverei obbligato ad affidare direttamente l'incarico quando la norma prevede l'indagine o l'elenco vorrei però chiedere se, nel caso in cui la stima delle attività che hanno svolto per ottenere il finanziamento sia inferiore a 20.000,00 € si possa davvero vincolare il loro compenso (visto che poi posso fare un affidamento diretto), all'ammissione al finanziamento. Ovvio c'è un disciplinare che regola il rapporto giuridico. Ciò a mio avviso consentirebbe alle amministrazioni di poter ottenere maggiori finanziamenti visto che uno dei problemi di fondo è che l'amministrazione, nell'incertezza del finanziamento, non riesce/può accolarsi i costi delle pratiche iniziali.


QUESITO del 07/06/2011 - RUP - COMPITI IN SEDE DI ESECUZIONE

Premesso che il sottoscritto è stato nominato RUP su vari progetti relativi al taglio di alcune sezioni boschive, redatti da un agronomo esterno. Che dopo l'approvazione dei progetti da i vari enti preposti, il sottoscritto dopo aver predisposto i bandi etc. ha espletato tutte le gare presiedendole e sempre in qualità di RUP ha curato tutte le procedure dalla consegna dei lavori, ai pagamenti fino al collaudo finale. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede se il sottoscritto in qualità di RUP ha diritto, nei limiti del regolamento comunale, ad un'aliquota dell'incentivo previsto dal comma 5 dell'art. 92 del D.L.gvo N° 163/06.


QUESITO del 23/02/2011 - OPZIONE DEL CONTRATTO - DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Dovendo questa Amministrazione approvare il regolamento dell'incentivo sulla progettazione interna si chiede di specificare la competenza dell'organo deputato all'approvazione dello stesso. (giunta o consiglio comunale)


QUESITO del 08/02/2011 - DETERMINAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA

Questo Ente per una progettazine interna (art. n. 92 D.Lgs. n. 163/2006) svoltasi prima del 01.01.2009 ha provveduto alla liquidazione del relativo incentivo (solo progettazione) applicando la vecchia normativa (misura massima 2%. Successivamente per la Direzione Lavori interna (art. n. 92 D.Lgs. n. 163/2006) svoltasi dal 12.12.2008 al 24.05.2010, questo Ente, ha provveduto alla liquidazione del relativo incentivo (solo Direzione Lavori) applicando la Legge 28.01.2009 n. 2 (misura 0,5%). Considerato che l'art. n. 35 comma 3) della Legge 04.11.2010 n. 183 ha ripristinato l'incentivo (art. n. 92 D.Lgs. n. 163/2006) nella misura del 2%, si chiede se, per la liquidazione dell'incentivo relativo alla Direzione dei Lavori di cui sopra, questo Ente è tenuto a liquidare l'integrazione di detto incentivo fino alla misura del 2% (0,5% liquidato + 1,5% da liquidare = 2% Totale).-


QUESITO del 18/10/2010 - RINVIO A GIUDIZIO – VERIFICA REQUISITI 38

Al fine di beneficiare dell'incentivazione sulla produzione di energia elettrica da fonte solare (DM 6 agosto 2010) l'Amministrazione cui appartengo sta predisponendo un bando per la Concessione di coperture e sedimi su cui realizzare gli impianti fotovoltaici. L'Avcp ha specificato che in caso di concessione (Det. n. 2/2010) l'Ente Concedente nomina un Responsabile del Procedimento e può affiancargli un “Organo di Alta Vigilanza” che "esercita la funzione di vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori e tutte le funzioni indicate negli articoli della Convenzione". L’AVCP specifica che spetta invece al Concessionario la nomina della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza per la Fase di esecuzione. Con il presente quesito si chiede se è corretto che i fondi di cui all’art. 92 comma 5 del Codice dei Contratti destinati alla Direzione Lavori e ai suoi collaboratori possano essere destinati ai componenti dell’Organo di Alta Vigilanza che di fatto avrà, ad eccezione dell’onere di redigere la contabilità, comunque tutte le funzioni di controllo dell’esecuzione contrattuale in fase di realizzazione per conto dell’ Ente Concedente.


QUESITO del 29/09/2010 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - ESCLUSIONI

Sono accreditato come certificatore energetico Lombardia e la norma prevede che, come tecnico comunale, possa redigere gli attestati per gli edifici pubblici e ad uso pubblico fino al 1/7/2011. Chiedo come possa essere considerata questo tipo di prestazione ai fini dell'incentivo.


QUESITO del 22/11/2009 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

In riferimento all'incentivo alla progettazione di cui al D.Lgs. 163/09 e richiamando la Determinazione Autorità Lavori Pubbblici n. 43/2000 del 25.9.2000, si chiede se, alla luce della sentenza corte dei conti Basilicata n. 46 del 13.3.2007, è dovuta o meno, in caso di progettazione esterna, una quota dell'incentivo progettazione al RUP. Oppure se al RUP spetta una quota di incentivo solo in caso di progettazione interna


QUESITO del 12/11/2009 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Oggetto: Ufficio Tecnico A.S.L., opere pubblica di importo a base di gara € 1.000.000,00. Lavori iniziati nel Febbraio 2006 e tuttora in corso. Regolamento attuativo approvato ed adottato dall’Azienda ad Ottobre 2005. Incarico di D.L. al dipendente formalizzato con atto deliberativo a Novembre 2005. Il Regolamento, ad oggi non ancora rettificato dall’Azienda e quindi vigente, prevede esplicitamente che “Tutte le spese necessarie [...], compresi gli oneri riflessi, sono a carico dell’Azienda”. Nel caso di liquidazione di un incentivo relativo ad attività di D.L. svolta nell’anno 2008, la quota parte degli oneri riflessi pari al 23,80% (che trova copertura nella voce di quadro economico “accantonamenti per ex art.18”) deve essere decurtata dalla somma spettante al dipendente secondo Regolamento (€ 1.000.000,00 x 1,5% = € 15.000,00 x 30% [attività di D.L.] = € 4.500,00), oppure deve essere versata a parte dall’Amministrazione, seppure utilizzando i fondi della voce di quadro economico sopra citata che garantisce la copertura necessaria? Osservazione: all’atto dell’affidamento dell’incarico, avvenuto antecedentemente al D.Lgs.163/2006 ma tuttora in essere, il dipendente aveva accettato detto incarico anche a fronte di una valutazione economica sulla base del Regolamento adottato dall’Azienda, che verrebbe in qualche modo falsata decurtando dalla somma così spettante la quota di oneri riflessi del 23,80% (ferme restando, naturalmente, le altre trattenute da farsi in busta paga).


QUESITO del 19/09/2009 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Geometra dipendente A.S.L.. 1) Considerato che l'art.92 comma 5 recita "Una somma non superiore (...), comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (...)", si richiede se gli oneri riflessi sono da intendersi: A) ricompresi nella voce di quadro economico accantonata per gl incentivi ai tecnici dipendenti; B) ricompresa nella quota di incentivo spettante al dipendente che ha svolto una certa prestazione (es. D.L.), determinata applicando le percentuali del regolamento Aziendale? (es. importo a base di gara € 1.000.000; 0,5% = € 5.000; R.U.P.= 10%= € 500). Ad esempio nel caso B, in cui le prestazioni di progettazione, D.L. sono affidate all'esterno, la somma accantonata di € 5.000 sarebbe sufficiente per coprire la quota spettante al dipendente (€ 500) più gli oneri riflessi. 2) Nel caso di un'opera approvata, finanziata ed iniziata (sono tuttora in corso di esecuzione i lavori) prima della riduzione della quota incentivante allo 0,5%, per attività svolte dopo il 1° gennaio 2009 (e non essendo ancora stato variato/adeguato il Regolamento Aziendale) si può considerare ancora applicabile, per il calcolo dell'incentivo, la percentuale prevista dal Regolamento stesso (1,5%), in base al quale è stato affidato l'incarico al dipendente nell'anno 2006? (essendo garantita la copertura finanziaria nel quadro economico approvato). Oppure, è inderogabile la riduzione della quota incentivante allo 0,5% e l'incentivo deve essere ricalcolato in tal senso (in tal caso il dipendente che aveva accettato l'incarico a suo tempo anche facendo delle valutazioni economiche rimane decisamente penalizzato...)


QUESITO del 03/08/2009 - INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006

Con riferimento alle modificazioni apportate dal decreto legislativo 152/2008, art. 120 c. 2bis e alle indicazioni dell’autorità di vigilanza di cui alla determin. n. 2/2009, si chiede di sapere come procedere nel caso di seguito illustrato: la stazione appaltante deve nominare una commissione di collaudo per la collaudazione in corso d’opera e finale di un’opera pubblica cofinanziata dai Ministeri: Infrastrutture e Trasporti e Beni e Attività Culturali. Premesso che non esistono specifiche intese al riguardo con i Ministeri interessati, si è proposto quale modalità di remunerazione dei commissari , l’incentivo ex art. 92 c. 5 del Codice dei contratti. Ci viene opposto che tale modalità è applicabile unicamente nei confronti dei funzionari della stazione appaltante, a riprova si afferma che la ripartizione di tale incentivo avviene previa contrattazione con le organizzazioni sindacali ed i relativi criteri sono assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione appaltante. Alla luce di quanto sopra, si chiede di sapere: Se è corretta l’interpretazione della stazione appaltante di applicazione dell’art. 92 c.5; Se, è altresì possibile proporre un’intesa con le amministrazioni coinvolte che tenga conto dei parametri individuati nei rispettivi regolamenti interni. Si precisa che diversamente i commissari verrebbero retribuiti sulla base di una proposta di parcella calcolata in base alla Tariffa (D.M. 4.04.2001 Tariffa professionale Ingegneri e Architetti).


QUESITO del 31/05/2009 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

In un ente pubblico dove il responsabile del procedimento è incardinato nella struttura tecnica e il personale che predispone i provvedimenti amministrativi relativi all'appalto dipende da un'altra struttura è corretto attribuire l'incentivo per la progettazione anche al personale della struttura amministrativa?


QUESITO del 22/04/2009 - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE

Per quanto attiene gli incentivi per la progettazione di cui all’art. 92, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., la cui aliquota stabilita (0,5%) si intende al lordo dei così detti oneri riflessi (oneri previdenziali e fiscali), si chiede cortesemente se tra gli stessi rientri la relativa quota parte di IRAP o se tale imposta, invece, resta a carico dell’Ente.


QUESITO del 30/01/2009 - DIRETTORE LAVORI - PROGETTAZIONE

Il Comune di R. ha affidato, tramite gara, l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione piano di sicurezza del restauro di un edificio, sottoposto a tutela dei Beni Ambientali, da adibire a biblioteca. L’importo complessivo del progetto è di € 1.300.000,00 e la parcella professionale, comprensiva anche della direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva, è stata stimata di importo inferiore a € 100.000,00. - Durante la progettazione definitiva dell’intervento, per problemi di carattere tecnico segnalati dal progettista, l’amministrazione comunale ha approvato delle modifiche. Ciò ha determinato un aumento dei costi e l’opportunità di dividere l’opera in due stralci funzionali, il primo di € 1.300.000,00, già inserito nel piano annuale delle opere pubbliche del 2007, e il secondo di € 785.023,36 da inserire in una prossima programmazione. - Il progettista ha pertanto redatto un progetto definitivo, riferito ai due stralci, di complessivi € 2.085.023,26 e un progetto esecutivo per il 1° stralcio, di € 1.300.000,00. - L’aumento dell’importo del progetto definitivo ha comportato una lievitazione dei costi di progettazione con la conseguenza che, in caso di affidamento dell’incarico di direzione lavori per il primo stralcio, ai sensi dell’art. 130 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., allo stesso progettista, verrebbe superata la soglia di € 100.000,00. - L’opera in progetto, è complessa trattandosi del recupero di un edificio storico per cui sarebbe tecnicamente opportuno che la direzione lavori fosse affidata allo stesso progettista. Si chiede se è possibile affidare l’incarico di direzione e contabilità lavori del 1° stralcio al progettista dell’opera ed eventualmente anche il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, ed in caso contrario indicare l’iter della procedura che a Vostro parere è opportuno seguire.


QUESITO del 16/01/2009 - INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE

si inoltra a correzione quesito pari data n. 2907. In merito alla liquidazione dell’incentivo alla progettazione, previsto dall’art. 92, c. 5 del D.Lgs 163/06, si chiede: 1) nel caso in cui alcune figure professionali componenti lo staff nel corso dell’esecuzione dei lavori si siano succedute o siano state nominate in periodi successivi, se è corretto procedere alla liquidazione del compenso spettante rapportando quest’ultimo al periodo in cui tali collaboratori hanno effettivamente svolto la loro attività, ed inoltre se è corretto calcolare come periodo temporale, sul quale far riferimento per poter poi rapportare il compenso al tempo effettivamente lavorato, il tempo intercorso tra la data di approvazione del progetto e la data del collaudo dei lavori; oppure se si possa intervenire sulle percentuali che il regolamento interno assegna ad ogni singola attività. 2) nel caso in cui, come previsto dal D.M. 31 luglio 2001, n.364 “ Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall’art. 18 della legge 11/2/1994, n.109” del Ministero per i beni e le attività culturali, l’amministrazione procede alla ripartizione dell’incentivo liquidando il 30% dell’importo complessivo ad avvenuta aggiudicazione dell’opera, se tale ripartizione vada effettuata anche a favore dello staff previsto per le operazioni di collaudo o se per questi ultimi il compenso deve essere liquidato per l’intero solamente ad approvazione del certificato di collaudo.


QUESITO del 12/12/2008 - POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONISTI - POLIZZA PER DIPENDENTI

Premesso che con le modifiche apportate al D.Lgs. n° 163/06 dal Decreto Legislativo 11.09.2008, n° 152 è stato aggiunto all’art. 92 il comma 7bis che così recita: “Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalla amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento”. Con la presente si chiede: la suddetta assicurazione deve coprire tutti i rischi in cui potrebbe incorrere il dipendente nello svolgimento dell’attività progettuale nonché della direzione lavori? oppure quali rischi deve coprire? può essere stipulata una polizza generale che copra tutti i dipendenti che svolgono attività progettuale e di direzione lavori, inserendo nel quadro economico dell’opera una percentuale del premio pagato in relazione all’importo dei lavori?


QUESITO del 25/11/2008 - INCARICHI SOTTO I 100.000 EURO

Procedura di affidamento di incarico fra i 20 mila ed i 100 mila euro. Pubblico un'avviso di selezione per individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta, nel numero di 5, ai sensi dell'art. 91 - comma 2 - del Codice. Il criterio di selezione per individuare i 5 soggetti era legato alle opere progettate e dirette. Alla fine pervengono un sacco di domande. Quando formo la graduatoria rimangono oltre il quinto posto i professionisti locali e di fiducia che avrei ovviamente invitato a presentare offerta con molto piacere. Leggendo l'articolato mi sembrerebbe possibile invitare anche loro, oltre ai primi 5 classificati in quanto la norma prevede che "l'invito sia rivolto ad almeno cinque soggetti". Nel mio avviso di selezione dicevo però che alla procedura negoziata invitavo i primi 5 classificati. Che faccio?


QUESITO del 21/11/2008 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Si chiede di sapere se l'incentivo al progettista interno, disciplinato dall'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, possa essere assegnato (relativamente alla sola fase della progettazione) nel caso in cui il progetto esecutivo sia stato approvato dalla Giunta comunale e considerato che successivamente all'approvazione non si è proceduto all'appalto dei lavori in quanto l'amministrazione ha ritenuto di conferire all'esterno un incarico di progettazione per una diversa tipologia di opera, poi appaltata


QUESITO del 01/10/2008 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Mi è pervenuta un osservazione circa il mancato rispetto dell'art. 92 comma 7 del D.L 163/2006 relativamente alla percentuale del 10% per spese tecniche percentuale ampiamente superata nel progetto in questione . A mio parere non esiste un massimo del 10% in quanto va applicato il comma 2 dell'art. 92 che indica il D.M. per il calcolo delle tariffe professionali .Vorrei avere chiarimenti in merito.


QUESITO del 01/10/2008 - INCENTIVO PROGETTAZIONE - CORRISPETTIVO

Si chiede se ai sensi dell'articolo 92 comma 5 del codice contratti anche i collaboratori amministrativi del responsabile del procedimento, dei progettisti, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori interni all'ufficio tecnico del Comune, abbiano diritto alla ripartizione dell'incentivo o se lo stesso competa ai soli collaboratori tecnici


QUESITO del 23/07/2008 - INCENTIVO PROGRAMMAZIONE INTERNA

Nel caso in cui il posto di responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici sia ricoperto, per un minimo di 18 ore settimanali,ai sensi dell'art.110, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, con contratto a tempo determinato di diritto privato, da un laureato in architettura, libero professionista, è possibile che questi partecipi al riparto del corrispettivo di cui all'articolo 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163? In caso di risposta affermativa , con quali modalità e criteri dato che la contrattazione decentrata non dovrebbe riguardare detta figura di responsabile? Distinti saluti


QUESITO del 15/06/2008 - INCENTIVO

Le chiedo cortesemente di pronunciarsi nel merito della seguente questione: "C'è da calcolare l'incentivo per la progettazione sulle opere riferite ad una perizia suppletiva ai sensi dell'art. 92 comma 5 del Decreto Legislativo 163/06, analogicamente a quanto avviene nel calcolo dell'incentivo riferito alle opere di cui al contratto principale, è stata considerata come base di calcolo della percentuale di incentivo, l'ammontare complessivo delle lavorazioni suppletive, al lordo del ribasso offerto in fase di gara." Si chiede di conoscere se è corretta l'applicazione di tale metodo.


QUESITO del 28/02/2008 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Il Comune ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale xxx del xx/xx/2002 il “regolamento per l’individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all’art.18 della Legge 11/02/94 n.109 e s.m.i.”. Sino ad ora gli incentivi sono stati liquidati secondo quanto stabilito nel sopracitato regolamento ed il sottoscritto nonostante le modificazioni legislative apportate nel tempo contemplassero la possibilità di portare la percentuale massima dall’1,5 % al 2% non ha ritenuto opportuno avanzare tale richiesta in sede di contrattazione. Premettendo che il Comune ha un unico dipendente che si occupa dell’Ufficio tecnico comunale sia dal punto di vista tecnico che amministrativo (la redazione materiale degli atti) e che quindi qualunque sia la natura dell’incentivo, le singole prestazioni vengono svolte normalmente dalla stessa persona che è il sottoscritto a seguito di alcune perplessità avanzate dal nuovo Segretario Comunale si sottopongono alla Vs attenzione i seguenti quesiti: 1) E’ legittimo il riconoscimento dell’incentivo di cui all’art.92 al responsabile unico del procedimento ed a eventuali collaboratori anche in caso di assegnazione esterna della progettazione e direzione dei lavori, anche se la dizione letterale di tale articolo lascerebbe supporre che la corresponsione di tale incentivo ricorra solo nell’ipotesi in cui si proceda alla progettazione con l’organico interno all’Amministrazione? 2) In tal caso è congrua la corresponsione di un incentivo così come prescritto al comma 4 dell’art. 4 dell’attuale regolamento pari all’1% per importi dei lavori posti a base d’asta pari o minori a 500.000,00 e 0,8% per importi dei lavori posti a base d’asta maggiori di 500.000,00, viceversa quale potrebbe essere una percentuale congrua ?


QUESITO del 30/10/2007 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Con riferimento alla quota incentivo per la progettazione interna di cui all'art. 92 comma 5., la Provincia ha definito una percentuale pari all'1,5% da calcolare sulle opere a base di appalto e poi ripartita secondo modalità definite nel regolamento interno; qualora si verifichi la necessità di predisporre una perizia suppletiva, la percentuale dell'1,5% viene calcolata sulle opere a base di appalto della perizia ed il relativo ammontare portato in aumento della quota incentivo originariamente stanziata. Si chiede di conoscere se è corretto calcolare l'incentivo sulle opere previste in perizia con lo stesso criterio utilizzato per l'opera originaria.


QUESITO del 30/10/2007 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Dovendo provvedere alla liquidazione dell'incentivo previsto dall'art. 92, comma 5 del Codice dei Contratti, relativo alle prestazioni del RUP di un lavoro pubblico (il regolamento comunale stabilisce la quota spettante pari al 30% dell'1,5% sull'importo dei lavori) si chiede in che modo tale compenso possa essere ripartito e liquidato, tenendo conto che, dalla data di approvazione del progetto alla data di approvazione del conto finale, tale competenza è stata svolta da 3 distinti individui, con incarico differente, di cui l'ultimo in duplice modalità: 1) il primo individuo risulta essere stato dipendente di ruolo della stazione appaltante; 2) Il secondo individuo risulta essere stato libero professionista con incarico da esterno in convenzione; 3) il terzo individuo, dapprima ha svolto l'incarico in qualità di dipendente di ruolo di altra Pubblica Amministrazione, con incarico di collaborazione al di fuori dall'orario di servizio della P.A. di appartenenza, senza vincolo di subordinazione, mentre in ultimo, a seguito di procedura di trasferimento in mobilità, in qualità di dipendente di ruolo della stessa Stazione Appaltante. A tal fine si rammenta che il Regolamento Comunale per la ripartizione dell'incentivo di cui trattasi, all'art. 2.3.6, stabilisce: "La quota del 30% del fondo spettante al responsabile unico del procedimento ai sensi del comma 1 lett. a) e del comma 2 lett. a) e le quote di cui al comma 1 lett. c) e d) e del comma 2, lett. c) e d) sono dovute in ogni caso, anche qualora l’incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni".


QUESITO del 23/10/2007 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE

La G. ha affidato ad un gruppo di tecnici l’elaborazione di progetti preliminari semplificati di stima e si è impegnata ad affidare agli stessi, sottoscrivendo una convenzione che in caso di finanziamento, anche gli incarichi per la progettazione esecutiva, direzione e contabilità; -l'Ente ha proceduto con successiva delibera di G. a liquidare i compensi per le prestazioni professionali dei tecnici incaricati della redazione delle perizie di stima; -successivamente il Presidente della Regione Molise, ha invitato il Sindaco (destinatario di finanziamento) a dare incarico ai tecnici professionisti per la redazione delle progettazioni esecutive. Visto: -il parere espresso dalla Sezione Provinciale di Controllo in ordine all'affidamento di incarichi; -il parere reso dal Segretario comunale in ordine all'annullamento d'ufficio delle delibere di G. di conferimento incarichi; -il parere reso dalla Struttura del Commissario Delegato. il Comune CHIEDE di sapere: 1-se al momento dell'adozione delle delibere di G., la Giunta Comunale avrebbe dovuto limitarsi ad affidare le sole prestazioni professionali relative alle progettazioni preliminari di stima; 2-o se, considerandosi in deroga all'art. 17 L. 109/94 ed al DPR 554/99, poteva impegnarsi ad affidare ai medesimi professionisti gli incarichi per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e contabilità, subordinando l'effettiva esecuzione di tale ulteriore prestazione alla formale concessione del finanziamento; 3-oppure non doveva considerarsi in deroga all'art. 17 della L. n. 109 per ciò che concerne gli affidamenti delle progettazioni esecutive. Pertanto dovevano essere seguite tutte le norme sulle opere pubbliche; 4-inoltre, se per l'affidamento degli incarichi professionali di progettazione esecutiva all'epoca delle delibere era da ritenersi che ci fosse la copertura finanziaria per poter affidare detti incarichi di progettazione.


QUESITO del 22/10/2007 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Dovendo predisporre il regolamento di cui al comma 5 dell'art.92 del D.Lgs. n.163/06, si chiede se è possibile prevedere nello stesso anche un compenso per la redazione di perizie di varianti. In tal caso, ovviamente, l'importo complessivo da ripartire sarebbe superiore al 2% di quello posto a base di gara in quanto il regolamento stesso dovrebbe prevedere la ripartzione del 2% tra tutte le figure professionali previste dal citato art.92. In pratica se il fondo del 2% è già stato diviso tra il R.U.P., i progettisti il D.L. ecc., il maggiore incentivo per la redazione della perizia come andrebbe calcolato?


QUESITO del 05/09/2007 - ONERI SICUREZZA - INCENTIVO PROGETTAZIONE

L'art.92 c.5 del D.163/06 stabilisce che il "..due per centro dell'importo posto a base di gara.." è ripartito "tra il rup e gli incaricati del progetto, del piano sicurezza..." essendo l'importo a base di gara pari alla somma delle lavorazioni ESCLUSO l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (oneri ordinari e straordinari) vorrei capire perchè l'incentivo per la progettazione sia ripartito anche tra gli incaricati della redazione del piano di sicurezza quali il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.


QUESITO del 05/09/2007 -

Gradirei sapere se è possibile liquidare degli incentivi economici, previsti dall'allora vigente L. 109/94, a del personale con contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa in servizio, allora, presso l'Ufficio Tecnico. Nel contratto di Co.Co.Co. non era previsto lo svolgimento di funzioni professionali (progettazione, direzione dei lavori, ecc.).


QUESITO del 08/08/2007 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

L’Amministrazione Comunale ... intende adottare un regolamento che subordini la liquidazione degli incentivi per la progettazione ad avvenuta realizzazione e quindi a finanziamento dell'opera progettata. Infatti vuole disporre che tale liquidazione avvenga in due fasi: 50% dell’incentivo ad avvenuto affidamento dell'opera progettata, il restante saldo del 50% ad avvenuto collaudo dell'opera. I tecnici dipendenti comunali ritengono di essere stati fortemente penalizzati da questa decisione da cui molto frequentemente ne deriverà che gli incentivi delle progettazioni non saranno liquidate in quanto molte sono le progettazioni eseguite ed approvate, quali atti propedeutici necessari a richieste di finanziamenti, che non raggiungono i risultati sperati e quindi l'affidamento e la ultimazione dei lavori. Alla luce della vigente normativa, si chiede se un Regolamento Comunale di cui all’art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/06 possa subordinare la liquidazione degli incentivi, a tecnici dipendenti comunali per prestazioni di progettazioni regolarmente eseguite ed approvate, all'affidamento ed alla ultimazione dei lavori e quindi all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Se una prestazione di progettazione è stata interamente e regolarmente eseguita, con assunzioni di responsabilità professionali al 100%, il riconoscimento e la liquidazione del corrispondente incentivo può essere subordinato ad un risultato non certo? Quanto stabilito dall’art. 92, comma 1 del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii. vale anche per i compensi relativi agli incentivi per la progettazione eseguita da tecnici comunali pubblici dipendenti?


QUESITO del 07/08/2007 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Si chiede se rientra nei diritti del tecnico comunale il riconoscimento e la liquidazione dell’incentivo di cui all’art. 92, comma 5 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii per prestazione di direzione dei lavori di opera pubblica, eseguita su incarico dell'Amministrazione di appartenenza. In altre parole, alla luce dell’attuale normativa, si chiede se l’Amministrazione Comunale può imporre ad un suo tecnico dipendente comunale di eseguire per conto del Comune stesso prestazioni di direzione dei lavori, con assunzione di responsabilità professionali, senza che gli sia riconosciuto e liquidato alcun incentivo di cui all’art. 92, comma 5 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.


QUESITO del 18/06/2007 - INCARICHI SOTTO I 100.000 EURO - INCARICHI PROFESSIONALI

Sono pervenute presso l’Ufficio Tecnico del Comune alcune richieste, peraltro supportate da pareri legali, da parte di gruppi di professionisti con le quali chiedono affidamenti di incarichi professionali di progettazione ai sensi del Decreto L.vo “Bersani” n. 223 del 04.07.2006 che, secondo la loro interpretazione, consentirebbe alle pubbliche amministrazioni di affidare a professionisti incarichi finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi e subordinando la liquidazione dei relativi compensi all’effettivo ottenimento di finanziamenti. Altri asseriscono che tale procedura è ammissibile se il compenso della prestazione professionale affidata è inferiore a € 100.000,00. Pertanto si chiede se, alla luce della attuale normativa, sia possibile conferire incarichi professionali nei modi sopra esposti ai sensi del sopraccitato decreto n. 223/06.


QUESITO del 25/05/2007 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Con riferimento alla quota incentivo per la progettazione interna di cui all'art. 92 comma 5., la Provincia ha definito una percentuale pari all'1,5% da calcolare sulle opere a base di appalto e poi ripartita secondo modalità definite nel regolamento interno; qualora si verifichi la necessità di predisporre una perizia suppletiva, la percentuale dell'1,5% viene calcolata sulle opere a base di appalto della perizia ed il relativo ammontare portato in aumento della quota incentivo originariamente stanziata. Si chiede di conoscere se è corretto calcolare l'incentivo sulle opere previste in perizia con lo stesso criterio utilizzato per l'opera originaria.


QUESITO del 02/05/2007 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Si chiede se gli incentivi del 2% previsti per le opere pubbliche possano o meno essere applicati anche ai settori delle forniture e dei servizi, con eventuale normativa di riferimento.


QUESITO del 01/04/2007 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Premesso che nel 2006 il comune di castel volturno ha approvato un nuovo regolamento sugli incentivi così costituito: 1,5 sui lavori appaltati, ripartito nel seguente modo: 20% al RUP 20% al progettista 20% al Direttore dei lavori 20% al collaudatore 20% al resp. sicurezza stabilendo altresì le figure dei collaboratori sia interni all'ufficio ll.pp. che in altri uffici comunali, i quali prenderebbero la 4^ parte rispetto a una delle 5 figure con la quale collaborerebbero. Ebbene, in settembre 2006, è stata aggiudicata una gara per la quale era stato indetto il bando in agosto in cui era indicato il nome del responsabile del procedimento ai sensi della l. 241/90 ed era un geom. del settore LL.PP.. Pochi giorni fa abbiamo liquidato l'incentivo al 50% su detti lavori, e mi è stato contestato dal geom. di non avergli dato la sua parte di collaboratore del rup, essendo responsabile del procedimento nel bando ed essendo lo stesso colui che invia le schede dei lavori all'osservatorio, compila le schede del programmma triennale e attiva i CUP. Nell'occasione ho dato la quota del 5% sul 20% quale collaboratore del RUP ad un dipendente dell'ufficio ragioneria che ha curato la procedura per il prestito alla cassa dd.pp.. Ho sbagliato a non dare l'incentivo al geom. o no?


QUESITO del 28/02/2007 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

La ripartizione del fondo incentivante pari al 2% dell'importo a base d'asta, spetta anche nel caso di appalto di servizi e forniture ? In caso affermativo è opportuno redigere nuovo apposito regolamento di ripartizione, atteso che quello per lavori prevede figure professionali non necessarie per i servizi e forniture ? In tal caso si potrebbero prevedere come figure soltanto il R.U.P. ed il Direttore dell'esecuzione del contratto o anche il progettista ?


QUESITO del 14/02/2007 - INCARICHI PROFESSIONALI - INCARICHI PROFESSIONALI

Volendo procedere all’affidamento di un incarico professionale di importo inferiore ad €100.000,00, in base alle vigenti disposizioni che regolano il calcolo degli onorari si chiede se nel bando di gara si debba sempre fare riferimento al tariffario degli ingegneri di cui alla L143/49, oppure al DM 4 aprile 2001, oppure all’art.92 del DL163/2006 oppure, essendo stati aboliti dal Decreto Bersani i minimi tariffari, non sia più necessario esplicitare il tariffario a cui si farà riferimento. Si chiede altresì se una volta individuati i 5 professionisti con i quali contrattare l’affidamento dell’incarico, nelle modalità di scelta tra i cinque selezionati si debba procedere esclusivamente con il metodo della migliore offerta o dell’offerta economicamente vantaggiosa oppure si possa optare anche per la scelta in base al solo curriculum presentato?


QUESITO del 19/12/2006 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Gli incentivi per la progettazione previsti all'art. 92, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 spettano ai tecnici di un'Azienda speciale di un comune, che gestisce parte del suo patrimonio immobiliare e che funge da stazione appaltante nel realizzare opere pubbliche quali edilizia residenziale pubblica, opere cimiteriali ed edilizia scolastica su immobili di proprietà comunale, sia con fondi propri che con fondi comunali o finanziamenti di cui è il comune l'assegnatario? Il Direttore Tecnico


QUESITO del 04/12/2006 - MINIMI TARIFFARI

Il Consiglio comunale del Comune di …. con deliberazione n° 26 del 09.07.2006, ha ritenuto di fornire una direttiva vincolante al responsabile del procedimento nello affidamento, in regime di libera concorrenza di incarichi professionali tecnici di competenza del Comune; deliberando che: “nello affidamento degli incarichi di cui in premessa, acquisito il titolo professionale abilitante all’esercizio della professione per le rispettive categorie di opere, va tenuto conto esclusivamente della offerta economicamente più vantaggiosa sui minimi delle tariffe, vigenti al momento della indizione della gara ad evidenza pubblica, sia per le prestazioni che per il rimborso delle spese e delle vacazioni”. Tale decisione a parere dello scrivente è in violazione del disposto di cui all’art. 92 comma 1° del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) che stualmente recita: “i corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo”. Alla luce di ciò, si chiede un parere circa l’efficacia della predetta deliberazione.


QUESITO del 04/12/2006 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Il responsabile del procedimento di un'opera pubblica ha diritto a parte della quota, stabilita con apposito regolamento e contrattazione, del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (comma 5, art. 92 del D.lgs 163/04) anche se la progettazione e D.L. dell'opera sono stati affidati a tecnici esterni?


QUESITO del 04/12/2006 - INCENTIVO RUP - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Il responsabile del procedimento di un'opera pubblica a diritto a parte della quota, stabilita con apposito regolamento e contrattazione, del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (comma 5, art. 92 del D.lgs 163/04) anche se la progettazione e D.L. dell'opera sono stati affidati a tecnici esterni?


QUESITO del 15/11/2006 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

A nome di tutti i componenti l'UTC si vuole conoscere l'interpretazione esatta dell'art.18/L109/94 e s.m.i nonchè art.92 comma 5 L.163/06 in merito alla liquidazione del 2% per incentivi.possibilmente un esempio di calcolo con specifico riferimento agli oneri riflessi e di chi sono a carico , se sono compresi nel 2% e quindi a carico del dipendente oppure a carico dell'Amm.ne (comune) o debbono essere inseriti, in aggiunta, nel quadro economico dell'opera. Esempio di liquidazione effettuato dal nostro CED: 2% dell'importo a base d'asta € 100.000 = € 2.000,00 determinato con atto amm.vo del respons.- come punto di partenza in busta avviene la prima decurtazione di un primo 25/26% circa ; la somma rimanente viene ulteriormente decurtata di circa il 35/36% per IRPEF CDPEL ecc.


QUESITO del 18/10/2006 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Nell’Ufficio Tecnico dell’Ente, Comune con meno di 3.000 abitanti, prestano servizio un geometra cat. D, nominato Responsabile del Servizio, e un geometra cat. C. Entrambi sono abilitati all’esercizio della professione. Dovendo a breve esaminare e discutere una proposta di regolamento per la ripartizione dell’incentivo, ai sensi dell’art. 18 della Legge 109/1994, si chiede cortesemente un parere in merito all’organo competente al conferimento degli incarichi di progettazione interna all’Ente. Sulla questione dell’affidamento degli incarichi di progettazione, numerose e ripetute interpretazioni sono state emanate in questi anni dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici che nelle sue deliberazioni ha affermato la competenza in capo ai dirigenti o responsabili del servizio per il conferimento degli incarichi di progettazione in genere. Detta competenza se appare scontata per gli incarichi di progettazione da conferire all’esterno non sembrerebbe, a parere di chi scrive, altrettanto ovvia per gli incarichi da attribuire all’interno. Ciò in quanto potrebbe verificarsi la situazione in cui il responsabile del servizio, concorrendo al pari dell’altro tecnico all’ottenimento degli incarichi, risulterebbe avvantaggiato, in caso di scelta totalmente discrezionale lasciata al responsabile del servizio medesimo, rispetto al secondo tecnico. Per ovviare alle problematiche che tale situazione potrebbe comportare si chiede se sarebbe legittimo inserire nel regolamento di cui sopra la possibilità di attribuire alla Giunta il conferimento degli incarichi da attribuire ai tecnici interni all’Ente, prevedendo dei criteri di rotazione tra gli stessi. In caso di risposta negativa si chiede un suggerimento in merito alla questione e se il responsabile del servizio, nell’ipotesi in cui conferisse a se stesso un incarico di progettazione interna, dovrebbe adottare apposito atto di determinazione.


QUESITO del 09/09/2006 - INCENTIVO PROGETTAZIONE - PROJECT FINANCING

Questa azienda ha in previsione di presentare ad amministrazioni comunali della provincia, in qualità di promotore, proposte di project financing inerenti alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare in concessione e gestione ai sensi dell'art. 37bis e seguenti della legge 109/94 (ora Dlgs 163 del 12 aprile 2006). Si chiede se, in caso di assegnazione all'azienda della progettazione e realizzazione dell'opera, possa essere corrisposto ai dipendenti l'incentivo di cui all'art. 18 della legge 109/94 (ora art. 92 del Dlgs 163 del 12 aprile 2006), posto che l'azienda in questo caso non svolge funzioni di stazione appaltante e quindi non predispone il progetto per l'appalto


QUESITO del 20/07/2006 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Gli incentivi di cui all'art. 18 della legge 109/94 possono essere corrisposti anche a dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno e determinato?