Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei lavori é altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore é inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

3. Con il regolamento é istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per gli appaltii pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito, é obbligatorio per tutti gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro. comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

per l'applicazione si veda quanto dispoto dall'art.357 comma 5 del Dpr 207/2010
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Giurisprudenza e Prassi

RICHIESTA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA - ILLEGITTIMITA' CLAUSOLA CONTRATTUALE SE NON PREVISTA NEL BANDO

ANAC DELIBERA 2016

Non è legittima la clausola contrattuale che imponga all’aggiudicatario l’obbligo di costituire una polizza assicurativa ulteriore a garanzia del periodo di manutenzione offerto in sede di gara, senza una corrispondente specifica previsione nella lex specialis.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal Comune di A (AV) e dalla società B S.r.l. - Procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione delle opere relative al completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del bacino vallone dell’olmo - interventi di difesa attiva. Importo a base di gara euro: 729.516,89 oltre IVA. S.A.: Comune di A (AV).

MANCATA COMPARIZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

La giurisprudenza ha gia' avuto modo di osservare che anche la mancata comparizione per la sottoscrizione del contratto integra, in assenza di idonee ragioni giustificative, gli estremi di un rifiuto a contrarre, che legittima l’incameramento della cauzione provvisoria (Cons. St., sez. V, 10 novembre 2008, n. 5574); a maggior ragione deve ritenersi sussistente il presupposto dell’incameramento allorquando, come nel caso di specie, l’aggiudicatario sia venuto meno ad un obbligo previsto dalla stessa lex specialis, svolgendo la cauzione la funzione di vera e propria clausola penale con liquidazione preventiva e forfettaria del danno subito dall’amministrazione per la mancata stipula del contratto (Cons. St., sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6362).

POLIZZA CAR - RISPETTO CLAUSOLE PREVISTE DAL BANDO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Con il secondo mezzo di gravame, il consorzio appellante deduce che il TAR avrebbe errato nel ritenere che l’impresa Di Betta non abbia presentato la polizza assicurativa C. A. R. (Contractor’s All Risks) secondo le tassative prescrizioni specificate nella lettera d’invito, in quanto stipulata a condizioni da concordarsi.

Assume al riguardo, che “laddove — come nel caso di specie — le condizioni di polizza sono gia' normativamente predeterminate ed i massimali da garantire sono stati previsti dalla lettera d’invito, l’unico spazio di operativita' dell’autonomia negoziale delle parti (impresa e Compagnia assicuratrice) sarebbe limitato alla sola determinazione del premio (prezzo) da pagare, elemento, questo, del tutto irrilevante ai fini della operativita' dell’impegno a sottoscrivere la polizza richiesta”.

La censura è priva di pregio.

Ed invero, il disciplinare di gara alla voce Garanzie punto 3, contiene un ben preciso impegno del fideiussore a rilasciare una polizza assicurativa alle specifiche e circostanziate condizioni ivi indicate, che non tollerano alcuna possibilita' di modifica neppure eventuale. In difformita' da quanto prescritto, l’Elba Assicurazioni ha viceversa semplicemente dichiarato “il proprio impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto e a richiesta del concorrente, la polizza assicurativa di cui all’Articolo 129 del Dlgs del 12.04.2008, a condizioni da concordarsi”.

Del tutto correttamente, pertanto, il primo giudice ha precisato che “è evidente che l’impegno allegato dall’aggiudicataria, non conteneva alcuno specifico riferimento a condizioni richieste nel bando e conteneva, invece, un riferimento a condizioni da concordarsi che ne metteva in discussione l’efficacia di futura garanzia che il bando mirava invece a prefigurare”, aggiungendo che “ la previsione dell‘impegno del fideiussore al rilascio della polizza di cui al punto 3) del capitolato di gara è un impegno assunto nei confronti del concorrente, ma prodromico alla stipula di un contratto con prestazione a favore di terzo, che è l’amministrazione, ed è quindi pienamente logico che tale impegno non debba lasciare adito a dubbi circa la sua aderenza alle specifiche richieste di capitolato... ne' si puo' argomentare che la cogenza delle condizioni previste dal regolamento della polizza tipo avrebbe comunque l’effetto di sostituire le clausole di questa a quelle eventualmente difformi, senza comportare, ex art. 1419 c.c., la nullita' del contratto, perche' è comunque evidente che un simile accadimento comporterebbe l’instaurazione di una lite, ed è proprio questo che la dettagliata previsione del bando mira ad evitare..” Ne', al riguardo, puo' accedersi alla tesi della ricorrente, secondo cui le condizioni da concordarsi sarebbero solo quelle economiche, in quanto quelle legali dovrebbero intendersi implicitamente accettate nel (pure quello implicito ) riferimento alla normativa nazionale, citata parzialmente e genericamente dal fideiussore.

Infatti, che si tratti delle condizioni economiche non si desume, ne' puo' desumersi, dall’atto in quanto non espressamente indicato dal fideiussore. In ogni caso, non v’è dubbio che non possa validamente essere condizionato il rilascio della polizza a condizioni economiche, atteso che le stesse potrebbero non essere successivamente accettate tra le parti.

ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE - SPESE POLIZZE - RESTITUZIONE

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2011

Con un’ulteriore domanda la ricorrente chiede la restituzione di quanto pagato a titolo di polizza per la costituzione della cauzione definitiva, di premio per la costituzione della polizza CAR, di diritti di segreteria, nonche' di quanto speso per l’acquisito di 6 marche da bollo e per spedizione postale, in totale € 3698,25 (tremilaseicentonovantotto/25).

Tali spese, di cui la ricorrente ha fornito specifica prova, sono state effettuate su esplicita richiesta della stazione appaltante (si veda nota 29/11/2010 prot. n. 0012622 ricevuta via fax in data 2/12/2010), pertanto la pretesa merita, sotto il profilo in questione, accoglimento.

GARANZIE CAUZIONALI ED ASSICURATIVE

AVCP PARERE 2010

La polizza assicurativa di cui all’art. 129 comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 costituisce garanzia specifica idonea a tenere indenne la stazione appaltante per tutti i rischi connessi all’esecuzione del contratto da qualsivoglia causa determinati, ovvero cagionati a terzi, con la sola esclusione di quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore. La disciplina sul punto è integrata dall’art. 103 D.P.R. n. 554/99 “Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita' civile verso terzi”, secondo cui l’importo della polizza per danni provocati dalle lavorazioni è fissato dalla stazione appaltante in sede di lex specialis, mentre il massimale per l’assicurazione contro la responsabilita' civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata con riguardo alle opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori ed è efficace fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In virtu' degli artt. 129, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e 104 D.P.R. n. 554/1999 per i lavori superiori alla soglia determinata dal Ministero delle infrastrutture – ossia 12.484.056 euro (d.m. 1 dicembre 2000) – l’appaltatore deve stipulare anche una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei vizi derivanti da gravi difetti dell’opera, con limite di indennizzo non inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata e non superiore a 14.000.000,00 euro. A quest’ultima si aggiunge la polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con massimale non inferiore a 4.000.000,00 euro. Entrambe le polizze decorrono dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Dall’esame della predetta normativa è evidente che il legislatore ha inteso tutelare la stazione appaltante e, quindi l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione di un appalto, non soltanto per l’eventuale inadempimento dell’appaltatore, ma anche per eventuali ulteriori e distinti danni che la stessa dovesse subire, direttamente o indirettamente, a causa dell’esecuzione del contratto. Si giustifica in tal modo l’espressa previsione di una copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi.

Conseguentemente la fideiussione qui esaminata è irragionevole e non si giustifica ne' sotto il profilo soggettivo – è posta a favore di un soggetto terzo rispetto al contratto d’appalto e il D.Lgs. n. 163/2006 non prevede analoga polizza a favore della stazione appaltante – ne' sotto il profilo oggettivo – è posta a tutela di un interesse privato e l’evento garantito è gia' coperto dalla polizza ex art. 129, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006. Peraltro non si comprendono le ragioni giuridiche di una tutela cosi' favorevole per un terzo, i cui interessi sono gia' stati presi in considerazione dalla stazione appaltante nella fase anteriore alla procedura concorsuale in esame: dalla convenzione stipulata tra la S.A e un soggetto terzo, risulta, infatti, che il progetto definitivo è stato concordato tra le stesse, che quello esecutivo, per la parte direttamente interessante le opere del soggetto terzo dovra' essere approvato da quest’ultima (art. 4), che tale soggetto ha la facolta' durante il corso dei lavori di eseguire ispezioni e controlli per verificare il rispetto delle proprie opere (art. 7).

In considerazione della particolare funzionalita' delle opere di un soggetto terzo e dell’interferenza tra queste ultime e i lavori da appaltare, la S.A. avrebbe potuto richiedere, tutto al piu', motivando idoneamente sul punto, la presentazione di una polizza assicurativa per la copertura del danno residuo eventualmente subito dalla societa' e non coperto dalla polizza per la responsabilita' civile di cui all’art. 129, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, stante il massimale della stessa indicato all’art. 103, comma 2, D.P.R. n. 554/99.

Parimenti appare irragionevole ed eccessivamente oneroso il rilascio “a ulteriore garanzia della regolare esecuzione dei lavori” di idonea polizza assicurativa, con durata non inferiore a 10 anni, con massimale di 13.000.000,00 euro, da rilasciare a favore del soggetto terzo per i motivi di seguito indicati.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. S.p.A. – Progettazione esecutiva ed esecuzione dell’opera: S.S. 51 “Alemagna” – Variante di Vittorio veneto (Tangenziale est) – Collegamento X. – Ospedale- primo Stralcio “X. – Y.” – Importo a base d’asta: € 52.210.231,67 – S.A.: B. S.p.A.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 17/04/2009 - BENI CULTURALI - POLIZZE ASSICURATIVE

Per i lavori di restauro su beni storici ed artistici, da effettuarsi nei laboratori di restauro dell'impresa aggiudicataria, va richiesta la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo n.163/2006 oppure è sufficiente la polizza assicurazione "chiodo a chiodo" che assicura solo i beni oggetto di restauro?


QUESITO del 17/04/2009 - POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONISTI

Ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs 163/06 e s.m.i l’esecutore di lavori pubblici è obbligato a stipulare una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione dei lavori che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione degli stessi. In materia di lavori di restauro su beni storico artistici e superfici decorate di beni architettonici, mentre appare pacifica l’applicabilità del citato articolo nel restauro delle superfici decorate (affreschi, stucchi, etc…), sorgono delle perplessità nel caso di restauro di beni storico artistici (quadri, arredi liturgici, documenti archivistici, etc…). Le operazioni di restauro di tali beni, infatti, non comportano l’allestimento di cantieri né implicano in genere lo svolgimento di attività che possano arrecare danni a terzi, venendo spesso eseguite dai restauratori presso i propri laboratori. Poiché l’art. 197 del D.Lgs 163/06 afferma che ai contratti pubblici relativi ai beni culturali si applicano le norme del codice degli appalti pubblici, ove compatibili, si chiede: se anche in materia di beni storico artistici, considerata la peculiarità degli stessi, debba comunque essere applicato l’art. 129 comma 1; se sia possibile chiedere la stipulazione della polizza limitatamente alla sezione relativa ai danni a cose, escludendo la parte relativa alla responsabilità civile per danni a terzi; se a copertura dei danni di esecuzione possa essere costituita una diversa garanzia in sostituzione della cauzione ex art 129 comma 1.


QUESITO del 13/11/2007 - CAUZIONE

Il Comune ha realizzato un'opera importante (immobile destinato a casa da gioco) i cui lavori, iniziati nel 1999 sono finiti nel 2006. Alla richiesta della polizza fidejussoria postuma ex art. 30 legge 109/94 e art. 104 dpr 554/99 l'impresa asserisce che "la polizza assicurativa non e' per loro obbligatoria", ed in ogni caso ha stipulato una polizza indennitaria a favore dell'impresa stessa. Si chiede a codesto servizio se sia corretta e legittima tale impostazione.