Articolo 8 Accesso agli atti

1. È concesso ai soggetti che abbiano un interesse attuale e concreto nella procedura il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti che costituiscono segreti tecnici o commerciali.

3. Nell’ambito delle procedure di gara e selettive e in qualunque altro caso in cui l’accesso possa alterare gli esiti della procedura, l’accesso può essere esercitato solo al termine della procedura stessa.
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