Articolo 74 Tentativo di conciliazione delle controversie

1. L’operatore economico e gli Enti qualora sorga una qualsiasi controversia inerente ai casi di cui all’articolo che precede o inerenti all’esecuzione del contratto potrà preventivamente esperire un tentativo di conciliazione d’innanzi ad una Camera Arbitrale.

2. Il tentativo di conciliazione dovrà essere promosso comunque entro 15 giorni dalla conoscenza dell’atto che si intende impugnare.

3. La Camera Arbitrale è composta da tre membri, uno scelto dall’operatore economico, uno nominato dal Governatorato o dall’APSA ed il terzo nominato dal Presidente dell’Autorità Giudiziaria competente.

4. Il tentativo di conciliazione viene promosso da una delle parti con comunicazione da inviarsi all’altra.

5. Se entrambe le parti aderiscono si chiede la nomina di un componente da parte dell’Autorità Giudiziaria.

6. L’espletamento del tentativo di conciliazione sospende i termini di impugnativa fino all’espletamento della procedura.

7. Il tentativo di conciliazione si dovrà concludere nei successivi 15 giorni dal suo promovimento, in difetto si procederà come se avesse avuto esito negativo.

8. Le parti congiuntamente possono anche deferire alla Camera Arbitrale l’intera controversia perché venga decisa secondo equità.
Condividi questo contenuto: