Articolo 71 Perizia di stima

1. Ogni operazione immobiliare deve essere preceduta da perizia di stima dell’immobile, cui provvede l’APSA o il Governatorato attraverso il proprio personale tecnico.

2. La perizia ha l’obiettivo di individuare l’effettivo valore commerciale dell’immobile stesso, lo stato di manutenzione e l’assenza di cause ostative all’operazione.

3. La perizia deve dare conto di tutte le informazioni utili a definire l’effettivo valore dell’immobile sulla base degli standard utilizzati dai tecnici del Paese dove l’immobile è situato e deve menzionare la presenza delle certificazioni richieste in tali Paesi.

4. Il soggetto che firma la perizia si assume la piena responsabilità delle informazioni ivi contenute.
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