Articolo 5 Principi fondamentali

1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 3 dello Statuto del Consiglio per l’Economia, la presente normativa si informa ai seguenti principi fondamentali:

a) eticità nell’orientamento delle scelte economiche e degli interlocutori su parametri di rispetto della Dottrina sociale della Chiesa;

b) autonomia amministrativa e sussidiarietà nelle scelte gestionali dell’Ente;

c) leale collaborazione tra gli Enti e le diverse Direzioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

d) segregazione delle funzioni interne all’Ente, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso da quello cui compete l’adozione del provvedimento finale;

e) economicità, efficacia ed efficienza;

f) programmazione e razionalizzazione della spesa che deve essere adeguatamente pianificata sulla base di atti di indirizzo generale di medio e lungo periodo;

g) evitare operazioni non necessarie.

2. Nell’aggiudicazione dei contratti pubblici si osservano i seguenti principi procedurali e in particolare:

a) la procedura di aggiudicazione deve essere trasparente, oggettiva e imparziale;

b) sono adottate misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione;

c) sono assicurate la parità di trattamento degli operatori economici in tutte le fasi della procedura;

d) è tutelato il carattere confidenziale dei dati degli offerenti;

e) è garantita l’integrità della documentazione e, pertanto, gli atti amministrativi e giuridici costituenti la procedura di acquisto, una volta adottati, devono essere protetti dalla modificazione, alterazione, distruzione, sottrazione o sostituzione.
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