Articolo 56 Stipula del contratto

1. All’esito dell’aggiudicazione definitiva, l’APSA o il Governatorato, per quanto di competenza, provvedono alla stesura del testo definitivo del contratto inserendo le condizioni tecniche e economiche come risultanti dall’offerta o dal bando e dagli altri documenti ad esso allegato, ivi compresi eventuali capitolati.

2. Negli acquisti di beni e servizi singolari il contratto prima di essere stipulato dall’APSA o dal Governatorato deve essere sottoposto all’approvazione dell’Ente richiedente.

3. I pagamenti effettuati in forza di clausole invalide costituisce danno al patrimonio della Santa Sede o per il Governatorato ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 dello Statuto della Segreteria per l’Economia.

4. Il contratto può essere stipulato solo decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Se prima dello spirare del termine viene proposta impugnazione il contratto non può essere stipulato senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

5. Il contratto deve essere pubblicato nell’Albo entro quindici giorni dalla sottoscrizione.

6. La pubblicazione e la registrazione presso l’apposito registro del Governatorato sono condizioni di efficacia del contratto.
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