Articolo 52 Valutazione delle offerte

1. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte in sedute riservate secondo il Calendario stabilito dal suo Presidente, sentiti gli altri Commissari. Alle operazioni di valutazione possono partecipare solo i membri della Commissione.

2. La Commissione procede nel seguente ordine vincolante:

a) ad attribuire un punteggio ai criteri soggettivi;

b) ad attribuire il punteggio all’offerta tecnica;

c) ad attribuire un punteggio all’offerta economica e all’applicazione dei coefficienti di raccordo con l’offerta tecnica;

d) alla valutazione delle offerte anormalmente basse.

3. Ogni Commissario attribuisce in maniera autonoma i relativi punteggi ad ogni singola offerta secondo quanto definito dal bando di gara compilando una propria scheda di valutazione. Il punteggio tecnico complessivo attribuito per ogni autonomo elemento di valutazione è la risultante della media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari.

4. I Commissari procedono congiuntamente al calcolo dei punteggi attribuiti e stilano una graduatoria del punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta valida.

5. Ai fini di quanto previsto dal 2 lettera d) qualora l’offerta che risulti prima in graduatoria abbia contemporaneamente ottenuto, sia sotto il profilo tecnico e funzionale che sotto il profilo economico, un punteggio superiore alle soglie determinate con provvedimento della Segreteria per l’Economia, la Commissione richiede al fornitore chiarimenti in ordine alla sostenibilità dell’offerta, tenuto conto dei prezzi e corrispettivi di riferimento, dei particolari processi produttivi del fornitore, della sua struttura, dei costi e dei ricavi risultanti dagli ultimi bilanci approvati e di ogni altro elemento ritenuto rilevante.

6. I lavori della Commissione sono conclusi con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria il quale dispone anche l’eventuale esclusione degli operatori economici.

7. La Commissione può sempre decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora siano state presentate meno di tre offerte ovvero l’offerta risultata prima in graduatoria non abbia raggiunto delle soglie minime di punteggio in relazione agli aspetti tecnici e funzionali indicati nel Piano generale degli acquisti, nel disciplinare di gara o nel progetto definitivo.

8. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria è pubblicato contestualmente alla sua adozione, unitamente alla graduatoria e ai chiarimenti eventualmente resi in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta.
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