Articolo 43 Affidamento diretto

1. Si procede ad affidamento diretto:

a) per procedure di importo inferiore agli Euro 40.000,00, nelle quali il Committente può procedere con affidamento diretto a un operatore economico iscritto all’Albo con criterio rotativo automatico nel rispetto delle categorie richieste e in funzione della loro idoneità professionale;

b) quando i lavori, i servizi o i beni possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

i l’oggetto della concessione è la creazione o l’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica unica;

ii assenza di concorrenza per motivi tecnici;

iii tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Le eccezioni di cui alla lettera b) del paragrafo precedente si applicano unicamente qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l’assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l’aggiudicazione della concessione.

3. Le procedure di affidamento diretto di cui alla lettera a) dovranno comunque avvenire nel rispetto dei prezzi e corrispettivi di riferimento e dell’ambito programmazione dei Piani presentati.
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