Articolo 3 Ambito di applicazione soggettivo

1. La presente normativa si applica:

a) agli Enti riferibili alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano di cui all’art. 2 lettera a);

b) agli operatori economici che partecipano alle procedure di cui alla presente normativa;

c) ad altri soggetti che sono contemplati, a qualsiasi titolo, nelle procedure della presente normativa.
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