Articolo 37 Procedura selettiva pubblica

1. Si accede alla procedura selettiva pubblica quando non sia possibile utilizzare le altre procedure di cui all’art. 36 2, come descritte negli articoli che seguono.

2. Nella procedura selettiva pubblica qualsiasi operatore economico interessato, anche non iscritto all’Albo, può presentare un’offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla sezione pubblica dell’Albo, fatta salva la possibilità di stabilire un termine inferiore per ragioni di urgenza debitamente motivate.

3. Tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nella presente normativa nonché nei documenti di gara, possono presentare un’offerta secondo le modalità definite nei documenti di gara stessi.

4. L’offerta può avvenire solo mediante procedura informatica secondo le modalità disciplinate nei documenti di gara pubblicati nella sezione pubblica dell’Albo.
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