Articolo 16 Deroghe alla centralizzazione

1. Gli Enti che non intendano procedere, in tutto o in parte, all’acquisto di beni e servizi per il tramite dell’APSA o del Governatorato devono predisporre e presentare alla Segreteria per l’Economia, per l’approvazione:

a) una procedura interna conforme ai principi fondamentali di cui alla presente normativa;

b) una relazione di accompagnamento che illustri:

i. le ragioni della richiesta di deroga;

ii. l’organizzazione dell’ufficio che gestirà le procedure di acquisto con particolare riferimento alle specifiche competenze tecniche e professionali dei dipendenti e consulenti preposti alle procedure di appalto e ai programmi di formazione che si intendono attuare con riferimento agli stessi;

iii. gli uffici che saranno preposti alla stipula e al controllo sull’esecuzione del contratto;

iv. i costi sostenuti nel triennio precedente per l’acquisizione di beni e servizi e una illustrazione delle politiche volte al contenimento degli stessi che si intendono perseguire tramite le procedure proposte;

v. un piano previsionale dei costi e la relativa copertura finanziaria.

2. Più Enti possono adottare una procedura unica che preveda lo svolgimento in comune di tutte o parte delle fasi delle procedure.
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