Articolo 14 Requisiti di onorabilità

1. Gli operatori economici sono altresì esclusi quando ne faccia richiesta:

a) la Segreteria di Stato, ove abbia avuto, anche attraverso le rappresentanze diplomatiche della Santa Sede o le Chiese locali, notizia di condotte tenute dagli operatori economici o dai loro soci nonché dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, rientranti tra quelle previste dall’ all’art. 3 2 dello Statuto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

b) l’Autorità di informazione finanziaria, qualora, anche a mezzo dello scambio di informazioni di cui all’art. 69 lettera b) della Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, venga a conoscenza delcoinvolgimento di un fornitore nell’attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa.

2. Ove si tratti di associazioni tra imprese o altre forme di aggregazione tra imprese, ivi incluso il caso di subappalto, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti anche dalle imprese partecipanti ed operano anche con riferimento alle partecipazioni, ai membri degli organi di amministrazione e controllo, ai soci di maggioranza o di società di persone, anche qualora, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, sia intervenuta la cessazione dalla carica o le partecipazioni siano state cedute e non siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione o dalla cessione.
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