Art. 222.10 CASELLARIO INFORMATICO

ANAC delibera n. 272 del 20 giugno 2023

«Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del Codice.»

Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/7/2023

NOTE: Le disposizioni del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, abrogato dal 1° luglio 2023, continuano ad applicarsi ai procedimenti concernenti le procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.Le disposizioni dell'articolo 5 e delle Parti II e III del presente Regolamento si applicano fino a nuove indicazioni che saranno fornite all'esito della completa operatività delle disposizioni contenute nella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell'articolo 24 del codice.



AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 271 DEL 20 GIUGNO 2023

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36

II Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO l'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", e i relativi allegati;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATA

l'opportunità di adottare un nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi legislativi, anche emendativi, concernenti il d.lgs. 36/2023,

EMANA

il seguente Regolamento

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione; b) «Presidente», il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; c) «Consiglio», i Componenti del Consiglio dell’Autorità; d) «codice», il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; e) «Regolamento sul Casellario informatico», il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; f) «Regolamento di accesso agli atti», il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 di cui alla delibera n. 1019 del 24.10.2018 e s.m.i.; g) «Casellario», il Casellario informatico di cui all’art. 222, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; h) «responsabile del procedimento», il dirigente dell’ufficio competente per il procedimento sanzionatorio; 2 i) «dirigente», il dirigente dell’ufficio competente; j) «S.A.», la stazione appaltante ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), allegato I.1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; k) «ente concedente», il soggetto di cui all’art. 1, comma 1 lettera b) dell’Allegato I.1 del codice; l) «S.O.A.», le Società Organismi di Attestazione di cui all’art. 100, comma 4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; m) «o.e.», i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lett. l), allegato I.1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36; n) «B.D.N.C.P.», la banca dati nazionale dei contratti pubblici; o) «C.E.L.», il Certificato di Esecuzione Lavori; p) «P.E.C.», la posta elettronica certificata; q) «sito istituzionale», il sito internet dell’Autorità: www.anticorruzione.it .

Art. 2 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di:

a) violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l’Autorità previsti dagli artt. 220, comma 1, 222, commi 9 e 13, dall’Allegato II.12 e II.14 al codice; b) falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all’Autorità, alle S.A., agli enti concedenti o alle S.O.A. ex artt. 222, comma 13, 96, comma 15, e 100, comma 13 del codice; c) violazione dell’obbligo di comunicazione o falsa comunicazione all’Autorità delle determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso, nonché violazione dell’obbligo di comunicazione della presentazione o della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ex artt. 220, comma 1 e 222, comma 13 del codice; d) violazione degli obblighi informativi verso le SOA da parte delle imprese qualificate ex artt. 100, comma 4 del codice e 14, comma 4 dell’Allegato II.12 del codice; e) violazione delle previsioni dell’art. 13, commi da 1 a 5 dell’Allegato II.12 al codice, da parte delle SOA; f) dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti da parte delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici e 12, dell’allegato II.4 dello stesso codice; g) violazioni accertate nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici ex art. 222, comma 3, lettere a) e b) del codice; h) inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio disposta da ANAC ai sensi dell’art. 62, comma 10.

Art. 3 - Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l'Autorità

1. Si ha violazione degli obblighi informativi e di comunicazione qualora:

a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero 3 forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo, ai sensi dell’art. 222, comma 13, codice; b) gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A., dell’ente concedente o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 222, comma 13, codice; c) gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13 del codice e 14, comma 1 dell’Allegato II.12 al codice; d) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano l’invio dei dati, sia nella fase antecedente all’aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità di cui all’art. 222, comma 9 del codice; e) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano l’inserimento dei C.E.L. nella banca dati, ai sensi degli artt. 222, commi 9 e 13 del codice e 21, comma 7 dell’Allegato II.12 al codice; f) le S.A. o gli enti concedenti omettono di rispondere alla richiesta dell’o.e. per l’ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13, codice e 8, comma 1, lettera U dell’Allegato II.12 al codice; g) le S.A. o gli enti concedenti riportano nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito ai sensi del comma 1 dell’art. 24, Allegato II.12, al codice; h) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le modificazioni al contratto di cui all’art. 120, comma 1, lett. b) e 3 nonché, per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, ai sensi dell’art. 5, commi 11 e 12, allegato II.14 e 222, comma 13 del codice; i) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di comunicare all’Autorità le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, ai sensi dell’art. 121, comma7 del codice; j) le S.A. o gli enti concedenti omettono di comunicare all’Autorità le ipotesi di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla stazione appaltante, l’accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore o il mancato accoglimento ovvero la sospensione della consegna dei lavori da parte della stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore ai sensi del comma 7, dell’art. 3, allegato II.14 al codice; k) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di segnalare all’Autorità, in violazione della disposizione di cui all’art. 10, comma 2, le fattispecie di cui all’art. 96, comma 15, e art. 222, comma 13 del codice; l) le S.A. o gli enti concedenti omettono di comunicare la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso, ovvero gli stessi e gli O.E. nell’ambito di un procedimento di precontenzioso omettono di comunicare la presentazione o la sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 220, comma 1 e art. 222, comma 13 del codice; m) gli o.e. omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 14, comma 6 dell’Allegato II.12 al codice, di comunicare all’Autorità le variazioni dei requisiti di cui all’art. 18, comma 1 e della direzione tecnica di cui all’art. 25, comma 6 del medesimo Allegato; n) gli o.e. qualificati che hanno trasferito l’azienda o un loro ramo, ovvero le imprese interessate da atti di fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell’art. 16, comma 12 dell’Allegato II.12 al codice, di comunicare all’Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda; 4 o) le S.A. o gli enti concedenti omettono, senza giustificato motivo, di comunicare all’ANAC la perdita dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 63, comma 11, lett. c) del codice; p) le S.A. o gli enti concedenti omettono di motivare in merito alla mancata disponibilità a svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d’ufficio da parte di ANAC ai sensi dell’art. 62, comma 10; q) gli o.e. non ottemperano alla richiesta delle S.O.A ai sensi dell’art. 14, comma 4 dell’Allegato II.12 al codice per le finalità di cui all’art. 11, comma 1, lettera f) del medesimo Allegato.

Art. 4 Falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri

1. Si ha falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri nei casi in cui:

a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità, effettuano dichiarazioni false o esibiscono documenti non veritieri, ai sensi dell’art. 222, comma 13 del codice; b) gli o.e. effettuano in sede di gara ed ai fini dell’affidamento false dichiarazioni o forniscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti generali ovvero dei requisiti speciali, nonché relativamente all’offerta economicamente più vantaggiosa e all’anomalia dell’offerta alle S.A. o agli enti concedenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, comma 15 e dell’art. 222, comma 13, codice, nonché dell’art. 94, comma 5, lettere e) ed f) del codice; c) le S.A. o gli enti concedenti effettuano false comunicazioni circa la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 220, comma 1 e art. 222, comma 13 del codice; d) gli o.e., ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri, ai sensi degli artt. 100, comma 13 del codice e 18, commi 4 e 23 dell’Allegato II.12 al codice; e) gli o.e. forniscono dati o esibiscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle S.A. o agli enti concedenti; f) le S.A. o gli enti concedenti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, comma 11, e 12, dell’allegato II.4, del codice dei contratti pubblici, rilasciano dichiarazioni fuorvianti e non veritiere tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare: - per le centrali di committenza la dichiarata presenza di un’organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l’amministrazione di provenienza; - dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività; - dichiarazioni non veritiere sul sistema di formazione e aggiornamento del personale. g) le S.A. o gli enti concedenti rilasciano dichiarazioni fuorvianti o non veritiere tese a dimostrare l’impossibilità di svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d’ufficio da parte di ANAC.

Art. 5- Violazione da parte delle S.O.A.

1. Le violazioni da parte delle S.O.A., soggette al potere sanzionatorio dell'Autorità, sono individuate nell'art. 13, commi da 1 a 5 dell'Allegato lin al codice.

Art. 6 Violazioni accertate nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici

1. Le violazioni accertate nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici sono soggette al potere sanzionatorio dell'Autorità ex art. 222, comma 3, lettera a) del codice.

Art. 7 Diritto di accesso

1. L'accesso agli atti e alle informazioni acquisite dall'Autorità nello svolgimento del procedimento sanzionatorio è disciplinato, fermo restando quanto previsto dalla I. 7 agosto 1990 n. 241 e dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 in materia di accesso, dal Regolamento di accesso agli atti.

Art. 8 Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilità dello svolgimento dell'istruttoria.

Art. 9- - Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o, in caso di specifiche esigenze del procedimento, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10- Segnalazioni e attività di vigilanza

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito di segnalazione da parte: a) qualunque ufficio dell’Autorità che verifichi l’inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell’esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell’Autorità. b) dell’ufficio dell’Autorità competente ad accertare l’inadempimento delle S.A. e degli enti concedenti agli obblighi informativi di cui all’art. 222, comma 9 del codice; c) di una S.A. o un ente concedente che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di comprova del possesso da parte degli o.e. dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ovvero ai quali siano stati esibiti documenti non veritieri; d) di una S.O.A. che verifichi l’inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di accertamento dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L., ovvero l’esibizione di documenti non veritieri; e) di chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A. di quanto prescritto all’art. 13, commi da 1 a 5 dell’Allegato II.12 al codice.

2. Le segnalazioni sono formulate attraverso le modalità previste per l'integrazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale con la B.D.N.C.P., o compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli digitali presenti sul sito istituzionale dell'Autorità ovvero, con riferimento all'ipotesi di cui al co. 1, lett. b), il modello standard per le segnalazioni interne. Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all'Autorità sollecitamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dal provvedimento che accerti il fatto oggetto di segnalazione O, in mancanza, dalla sua piena ed effettiva conoscenza. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità avvia, ai sensi dell'art. 222, comma 13, del codice e del presente regolamento, il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo; resta fermo quanto previsto dal Regolamento sul Casellario informatico.

Nelle richieste di cui al comma 1, lett. a), b) e c), è assegnato ai soggetti destinatari delle richieste stesse un termine non superiore a 30 giorni per l'adempimento alla richiesta di documenti e informazioni e contengono l'espressa indicazione che in caso di omissione, ritardo o esibizione di documenti non veritieri si procederà alla segnalazione ai competenti uffici dell'Autorità, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 222, comma 13, codice.

4.Le segnalazioni della S.O.A. di cui al comma 1, lett. d), sono trasmesse all'ufficio competente per la vigilanza sulla qualificazione corredate di:

a)tutta la documentazione acquisita e comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione; b)il documento disconosciuto.

5. Il procedimento sanzionatorio è altresì avviato dai competenti Uffici di vigilanza a seguito dell'accertamento delle violazioni relative alle condotte di cui all'art. 6 nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici.

Art. 11 Richiesta informazioni inadempimento

1. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b) e c), decorso inutilmente il termine assegnato ai soggetti tenuti ad un obbligo informativo e, nel caso di segnalazione da parte della S.O.A., entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso, segnalano l'inadempimento o l'esibizione di documenti non veritieri all'ufficio competente indicando anche la casella di P.E.C. del soggetto inadempiente.

2. Il dirigente, qualora non disponga di tutta la documentazione utile ai fini dell'avvio del procedimento, formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; b)i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all’originale ovvero in originale o copia conforme; c) le modalità di presentazione dell’integrazione; d)il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento

3. Il dirigente entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa può:

a) archiviare la segnalazione ai sensi dell’art. 12; b) procedere alla contestazione dell’addebito ai sensi dell’art. 13.

Art. 12- Archiviazioni

1. Il dirigente, valutata la segnalazione e la documentazione ivi allegata o acquisita mediante richiesta di informazione, può archiviare la segnalazione prima dell'avvio del procedimento di cui all'art. 13, nei casi:

a) di insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie; b) di inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie previste dagli articoli 3 e ss.; c) in cui pervenga l’informazione o il documento richiesto prima dell’avvio.

2. Il dirigente, dopo l'avvio del procedimento di cui all'art. 13, procede all'archiviazione nei casi in cui:

a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento; b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità. c) sono sopravvenute circostanze che rendono insussistenti i presupposti della fattispecie.

3. Il dirigente, con cadenza trimestrale, trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva delle archiviazioni effettuate.

Art. 13 Contestazione dell'addebito

1. La contestazione dell'addebito è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) e art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), j), k), I), m) e p) del codice, anche nei confronti del legale rappresentante dell'ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, L. n. 689/1981. Nell'atto di contestazione, deve essere presente l'indicazione: a) dell’oggetto del procedimento e della sanzione comminabile all’esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile; b) del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della contestazione dell’addebito, ad esclusione della fattispecie di cui all’art. 5, per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 13 dell’Allegato II.12 al codice; c) dell’invito a trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione, eventuali memorie e documenti e la richiesta di essere auditi, nei casi previsti all’art. 3, comma 1, lett. b) e c) e all’art. 4, comma 1, lett. b) e c) e all’art. 5, dinanzi all’ufficio ai sensi dell’art. 15; d) della possibilità di accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti; e) del nominativo del responsabile del procedimento, con la specificazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive; f) della casella di P.E.C. dell’Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio; g) della facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui il procedimento non sia avviato ai sensi dell’art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36 /2023, di aderire, entro 30 giorni dalla contestazione, al pagamento nella misura del minimo edittale previsto, solo dopo l’adempimento, debitamente documentato, all’obbligo informativo o comunicativo.

2. Nel caso di procedimento sanzionatorio per omessa risposta da parte degli o.e. alle richieste dell'Autorità afferenti la qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 222, comma 13 del codice e 14, comma 1 dell'Allegato .12 al codice, è altresì indicato l'avviso che:

a) il procedimento sanzionatorio determina la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà essere revocata qualora l’impresa ottemperi a quanto richiesto dall’Autorità; b) decorso il termine della sospensione, qualora l’o.e. continui ad essere inadempiente, si dispone la decadenza dell’attestazione.

3. Nel caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. è altresì indicato:

a) l’oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall’art. 13 dell’Allegato II.12 al codice, nel limite massimo irrogabile.

Art. 14- Fase istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la contestazione dell'addebito, ai sensi dell'art. 13. Essi hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di accesso agli atti; b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell’addebito, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del procedimento.

2. Il dirigente può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alle S.A., agli enti concedenti, alle S.O.A., agli o.e., nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria.

3. Le richieste di cui al comma 2 sono formulate per iscritto e devono indicare:

a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti; b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti; c) il nominativo del RUP con i relativi contatti nel caso in cui le informazioni vengano richieste alla S.A. o all’ente concedente; d) l’indirizzo di P.E.C. al quale trasmettere le comunicazioni; e) la data dell’eventuale audizione dinanzi all’ufficio competente.

Art. 15- Audizioni

1. Il dirigente può, d'ufficio o su istanza della parte, convocare in audizione, che può svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza, i soggetti destinatari della contestazione dell'addebito di cui all'art. 13.

2. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio legale rappresentante oppure del procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

3. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto dal dirigente o da altro funzionario dell'ufficio competente presente e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Una copia del verbale è consegnata a ciascuno dei soggetti intervenuti.

Art. 16- Sospensione dei termini del procedimento

1. | termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:

a) audizione disposta ai sensi dell’art.15 e dell’art 17; b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a); c) audizione dinanzi al Consiglio ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b); d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all’art. 17, comma 2; e) acquisizione delle integrazioni documentali di cui all’art. 14, comma 2.

2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere 45 giorni, ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5 per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice.

3. I termini del procedimento sono, altresì, sospesi nei casi di:

a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all’acquisizione degli atti richiesti; b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. Il dirigente, entro 90 giorni dalla comunicazione delle parti o, comunque, dall’avvenuta conoscenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado o della pubblicazione della pronuncia di secondo grado, valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.

4. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo all'audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali e/o delle controdeduzioni.

5. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.

Art. 17- Comunicazione di risultanze istruttorie

1. Il dirigente predispone una comunicazione di risultanze istruttorie qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi di fatto che configurino una diversa qualificazione dei fatti ovvero dell'addebito rispetto a come individuata nella contestazione di cui all'art. 13, ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5 per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato I.12 al codice.

2. Il dirigente comunica gli elementi di novità emersi dall'istruttoria ai soggetti di cui all'art.13, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.

3. Qualora le parti nelle controdeduzioni chiedano di essere auditi, il dirigente può disporre l'audizione ai sensi dell'art. 15, laddove strettamente necessario ai fini del completamento dell'istruttoria.

Art. 18 Conclusione del procedimento

1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell'elemento psicologico e, per i casi di falso di cui all'art. 96, comma 15, del codice, il dolo o la colpa grave tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti, sottopone la questione al Consiglio che può:

a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico; b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell’adozione del provvedimento finale; c) adottare il provvedimento finale.

2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:

a) l’archiviazione; b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria; c) l’irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario; 10 d) l’iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l’esclusione dell’o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell’Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico; e) la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta e la successiva cancellazione dall’elenco, con relativa decadenza dell’attestazione di qualificazione, decorsi i termini per l’impugnazione del provvedimento, ovvero in caso di rigetto del ricorso con sentenza passata in giudicato; f) l’attribuzione temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 222 del codice e di mancata applicazione della sospensione/decadenza dell’attestazione di cui alla lett. e).

3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lett. b) e c) è indicata la misura delle sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.

Art. 19 Conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.

1. Il Consiglio, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, può disporre:

a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell’attestazione o di decadenza dell’attestazione ai fini dell’inserimento nel Casellario informatico; b) l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 94, comma 5, lett. e) del codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave; c) l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l’annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.

2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dal dirigente a seguito dell'adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell'attestazione ed a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale.

3. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell'attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.

4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 20- Conclusione del procedimento nei confronti delle S.O.A.

1. Il Consiglio, in caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. può disporre:

a) l’archiviazione del procedimento; b) l’irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13 del codice e 13, commi 1 e 2 dell’Allegato II.12 al codice nonché l’annotazione nel Casellario informatico qualora la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da colpa non grave; 11 c) l’irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi artt. 222, comma 13 del codice e 13, commi 1 e 2 dell’Allegato II.12 al codice, l’annotazione nel Casellario informatico e la sanzione della sospensione/decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione, nei casi previsti dall’art. 13, commi 3, 4 e 5 dell’Allegato II.12 al codice, qualora ritenga che la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da profili di colpa grave/dolo.

2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dall'ufficio competente a seguito della notifica alla parte del provvedimento finale.

3. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 13, CO. 3 dell'Allegato II.12 al codice, il Consiglio può impartire ulteriori disposizioni alla S.O.A.

4. Per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della violazione commessa e le eventuali circostanze aggravanti attenuanti.

Art. 21 Criteri per la quantificazione delle sanzioni

1. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dall'Autorità secondo i criteri di cui all'art. 11, I. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare:

a) rilevanza e gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico in caso di falso; b) attività svolta dall’o.e. per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione; c) valore dell’appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, ovvero, nei procedimenti di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), il numero delle procedure interessate dagli inadempimenti agli obblighi informativi; d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

2. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole dell'omissione ai fini dell'attività dell'Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l'omissione.

Art. 22- Abrogazione e norme transitorie

1. Il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, adottato con delibera n. 920/2019 e modificato con delibera n. 95/2023, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi con riguardo alle condotte concernenti le procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rilevanti ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.

Articolo 23 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2023.



II Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 27 giugno 2023

Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci



Commento

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: l’art. 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che è istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici il casellario info...
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