Art. 220.2 POTERI DI LEGITTIMAZIONE STRAORDINARIA

ANAC delibera n. 268 del 20 giugno 2023

«Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 220, commi 2, 3 e 4 (legittimazione straordinaria)»

Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/7/2023

NOTE: Le disposizioni del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 572 del 13 giugno 2018 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, abrogato dal 1° luglio 2023, continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.



AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 268 DEL 20 GIUGNO 2023

Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria)

II Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", ed in particolare l'art. 220, commi 2, 3 e comma 4;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione, adottato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;VISTO l'art 129, comma 3, disp. att. c.p.p.;

CONSIDERATA

l'opportunità di adottare un nuovo regolamento che disciplini il potere di legittimazione straordinaria dell'Autorità e l'adozione di pareri motivati, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi legislativi, anche emendativi, concernenti il d.lgs. 36/2023,

EMANA

Capo | - Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) «codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione; c) «Presidente», il Presidente dell'Autorità; d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità; e) «ufficio», l'ufficio competente per l’adozione degli atti previsti dall’art. 220, commi 2 e 3, del codice; f) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dell’Allegato I.1 del codice; h) «ente concedente», il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dell’Allegato I.1 del codice; i) «ricorso diretto», il ricorso di cui all'art. 220, comma 2, del codice; l) «ricorso previo parere motivato», il ricorso di cui all'art. 220, comma 3, del codice.



Articolo 2 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 220, commi 2 e 3, del codice.

Capo II - Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 220, comma 2 (Ricorso diretto)

Articolo 3 Fattispecie legittimanti il ricorso

1. L'impugnazione di cui all'art. 220, comma 2, del codice, si esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto, nel rispetto dei termini e secondo le modalità previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

2. Si intendono di rilevante impatto contratti:

a) che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori; b) relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamità naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; c) riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti; d) relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale; e) aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 10 milioni di euro; f) di importo pari o superiore a 5 milioni di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

Articolo 4 Atti impugnabili

1. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente capo l'Autorità impugna i seguenti atti:

a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti d'indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali; b) provvedimenti quali decisione di contrarre, ammissioni ed esclusioni dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari

Articolo 5 Proposizione del ricorso

1. Il ricorso è proposto previa delibera del Consiglio, su proposta dell'ufficio competente, nei termini di legge. La delibera contiene la motivazione sulla ricorrenza dei presupposti legittimanti il ricorso. In caso di urgenza il ricorso è proposto previa decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio.

2. Il ricorso è proposto quando l'Autorità dispone di tutte le informazioni necessarie e dei documenti dai quali emerge la violazione delle norme in materia di contratti pubblici.

3. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza necessari, l'ufficio competente può chiedere ulteriori informazioni e documenti alle parti o ai terzi. Tale richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

Capo III Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 220, comma 3 (Ricorso previo parere motivato)

Articolo 6 - Fattispecie legittimanti

1.Le gravi violazioni del codice, che legittimano l'Autorità ad emettere un parere motivato e, in caso di esito negativo, a ricorrere al giudice amministrativo, sono tassativamente individuate nei commi 2 e 3.

2. Sono considerate gravi le seguenti violazioni:

a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sulla piattaforma digitale e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’Autorità, laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice; b) affidamento mediante una delle procedure previste dal codice fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l'omissione di bando o avviso ovvero l'irregolare utilizzo dell'avviso di pre-informazione di cui all'art. 81 del codice; c) modifiche sostanziali dei documenti di gara durante lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, non assistite dalle medesime garanzie di pubblicità dell’originale documentazione di gara ovvero dalla previsione della proroga dei termini per la ricezione delle offerte; d) omesso svolgimento del dibattito pubblico obbligatorio; e) procedura di affidamento del contratto svolta da soggetto non adeguatamente qualificato ai sensi degli artt. 62 e 63 del codice oppure svolta in elusione degli obblighi di qualificazione previsti dagli artt. 62 e 63 codice; f) mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dagli artt. 94, 95 oppure 100 del codice; g) atti in violazione del divieto di artificioso frazionamento, allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relative all’affidamento di contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria; h) contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'UE in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE; i) clausole, misure, o condizioni ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza; j) reiterate violazioni del codice commesse nella fase di affidamento dei contratti. È reiterata la violazione, del medesimo tipo, già accertata con un precedente atto dell’Autorità indirizzato alla stessa stazione appaltante o ente concedente.

3. Sono considerate altresì gravi le seguenti violazioni:

a) atto afferente a rinnovo tacito ovvero ad ingiustificate e reiterate proroghe dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; b) modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi degli artt. 120 e 189 del codice; c) mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 122, comma 2 del codice.

Articolo 7 Atti impugnabili

1. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente capo l'Autorità impugna i seguenti atti:

a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati dalle stazioni appaltanti, atti d'indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara e condizioni contrattuali; b) provvedimenti relativi a procedure disciplinate dal codice, quali decisione di contrarre, ammissioni ed esclusioni dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari.

Articolo 8 Procedimento per l'emissione del parere motivato

1. Entro 60 giorni dall'acquisizione della notizia, il Consiglio dell'Autorità, su proposta dell'ufficio competente, emette un parere motivato, nel quale sono segnalate le violazioni riscontrate e indicati i rimedi da adottare per eliminarle. In caso di urgenza il parere motivato è emesso dal Presidente, salva ratifica del Consiglio.

2. Il parere motivato può essere emesso entro il termine massimo di 120 giorni dall'adozione o dalla pubblicazione dell'atto contenente la violazione.

3. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza necessari, l'ufficio competente può chiedere ulteriori informazioni e documenti alle parti o ai terzi. Tale richiesta non sospende i termini di cui al comma 1.

Articolo 9 Rapporti con la stazione appaltante e con l'ente concedente

1. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante o all'ente concedente, con contestuale assegnazione del termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale la stazione appaltante o l'ente concedente è invitata a conformarsi alle prescrizioni in esso contenute.

2. Entro il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente informa l'Autorità in ordine alle azioni che ha intrapreso a seguito del parere.

Articolo 10 Proposizione del ricorso

1. L'ufficio competente, valutate le azioni intraprese dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ovvero la mancata conformazione dei medesimi al parere, rimette al Consiglio dell'Autorità la decisione sulla proposizione del ricorso avverso l'atto che si assume illegittimo.

2. Il ricorso, previa deliberazione del Consiglio dell'Autorità, è proposto entro 30 giorni dalla ricezione della risposta della stazione appaltante, dell'ente concedente ovvero, in caso di mancata risposta, dallo scadere del termine di cui all'art. 9, comma 1. In caso di urgenza il ricorso è proposto previa decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio.

Capo IV Disposizioni comuni, finali e transitorie

Articolo 11 Acquisizione della notizia

1. a notizia deve contenere elementi di fatto e di diritto tali da consentire all'Autorità di individuare i vizi dell'atto e di valutare la sussistenza del requisito del rilevante impatto ovvero della grave violazione.

2. L'Autorità acquisisce la notizia della violazione nell'esercizio della propria attività istituzionale, ordinariamente d'ufficio.

3. L'Autorità valuta con priorità le segnalazioni di violazione trasmesse dai soggetti sotto indicati:

a) autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) pubblico ministero, ai sensi dell’art. 129, comma 3, delle disp. att. c.p.p.; c) Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a-bis) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90; d) ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.

4. L'Autorità può valutare eventuali segnalazioni di violazione da parte di terzi, comprese le istanze di precontenzioso inammissibili o improcedibili, in considerazione delle risorse disponibili, tenendo conto in via prioritaria della gravità delle violazioni e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto.

5. Lo spirare dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio o per l'emissione del parere motivato non pregiudica l'esercizio degli altri poteri istituzionali dell'Autorità.

Articolo 12 - Rapporti con altri procedimenti dell'Autorità

1. L'esercizio dei poteri di cui agli artt. 3 e 6 del presente Regolamento determina la sospensione dei procedimenti di vigilanza in corso presso gli Uffici dell'Autorità, aventi il medesimo oggetto.

2. L'effetto sospensivo decorre dalla notifica del ricorso nei casi di cui all'art. 3 e dall'emanazione del parere motivato nei casi di cui all'art. 6 e si protrae per tutta la durata del processo.

In caso di precontenzioso non si dà luogo all'esercizio dei poteri di cui agli artt. 3 e 6 del presente Regolamento, salvo i casi di istanze di precontenzioso inammissibili o improcedibili trasmesse all'ufficio competente ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso.

Articolo 13 Pubblicità

Sono pubblicate sul sito dell'Autorità tempestivamente le delibere del Consiglio con le quali viene disposto: il ricorso diretto di cui all'art. 5, comma 1; il parere motivato di cui all'art. 9, comma 1; il ricorso in caso di mancato adeguamento da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente di cui all'art. 10, comma 2.

Articolo 14 Abrogazione e norme transitorie

1. Il Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato dal Consiglio con Delibera n. 572 del 13 giugno 2018 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti relativi alle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2023.



II Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio del 27 giugno 2023

Il Segretario Verbalizzante Valentina Angelucci

Originale firmato digitalmente

Commento

OGGETTO: Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria). DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: l’art...
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