Art. 222, comma 1 e comma 3, lettere a), b) e g) ATTIVITA DI VIGILANZA DELL'ANAC
ANAC delibera n. 270 del 20 giugno 2023«Regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici»
Pubblicato in GURI Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,
Provvedimento in vigore dal 1/7/2023 - efficace dal 1/7/2023
NOTE: Le disposizioni del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio con delibera n. 803 del 4 luglio 2018 e con delibera n. 654 del 22 settembre 2021, abrogato dal 1° luglio 2023, continuano ad applicarsi ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA N. 270 DEL 20 GIUGNO 2023
Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici
II Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare l'art. 222, comma 1 e comma 3, lettere a), b) e g);VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATA l'opportunità di adottare un regolamento che disciplini l'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi legislativi, anche emendativi, concernenti il d.lgs. 36/2023,
EMANA il seguente Regolamento,
Articolo 1 Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
a) «codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione; c) «Presidente», il Presidente dell’Autorità; d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità; e) «ufficio», l’ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; f) «dirigente», il Dirigente dell’ufficio; g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) dell’Allegato I.1 del codice; h) «ente concedente», il soggetto di cui all’art. 1 comma 1 lettera b) dell’Allegato I.1 del codice; i) «atto di raccomandazione», l’atto conclusivo del procedimento di vigilanza adottato dal Consiglio o dal Dirigente ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento; j) «CRI», la comunicazione di risultanze istruttorie, di cui all’art. 20 del presente regolamento; k) “Modulo Unico Informatizzato”, il modulo di cui all’art. 5 che costituisce il canale esclusivo per le segnalazioni dei terzi, disponibile nel sito istituzionale dell’Autorità e compilabile secondo le modalità ivi illustrate.
Art. 2 – Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 222, comma 3, lettere a), b), g) del codice
Art. 3 Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza
1. L'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorità.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio approva una direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente.
3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il "Piano annuale delle ispezioni", svolte secondo le modalità operative contenute nelle "Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni", pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.
4. La direttiva annuale è pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri a cui si conforma l'attività di vigilanza, sul sito istituzionale dell'Autorità.
5. Il Consiglio può integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.
Art. 4 Attività di vigilanza d'ufficio e su segnalazione
1. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3 ovvero su disposizione del Consiglio.
2. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del Consiglio:
3. L'attività di vigilanza è, altresì, attivata a seguito di segnalazioni presentate all'Autorità:
4. L'Autorità valuta anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto.
5. Nel caso di segnalazione di illeciti ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 la trattazione della stessa è affidata al competente Ufficio che provvede a trasmettere la medesima anche agli Uffici di vigilanza contratti laddove ricorrano profili di competenza ascrivibili agli stessi. Gli Uffici di vigilanza precedono nel rispetto della tutela della riservatezza di cui al d.lgs. n. 24/2023 e delle linee guida adottate dall'Autroità in materia.
Art. 5 Modalità di presentazione delle segnalazioni
1. Le segnalazioni di terzi di cui all'art. 4, comma 4, sono presentate attraverso la compilazione del Modulo Unico Informatizzato disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità, che costituisce il canale esclusivo di segnalazione.
2. Il Modulo Unico Informatizzato deve essere compilato in ogni suo campo obbligatorio, corredato dalla eventuale documentazione allegata e accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il segnalante, inoltre, deve indicare un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, per poter ricevere le comunicazioni dell'Autorità.
3. Le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati nell'art. 4, comma 3 sono ordinariamente presentante secondo le modalità indicate dall'art. 25 del presente Regolamento.
Art. 6 Segnalazioni anonime
1.Ai fini del presente Regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che non appaiono riferibili a un soggetto, ovvero non consentono di individuarlo con certezza.
2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.
3. Le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio può altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.
Art. 7 Definizione delle segnalazioni
1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:
a) manifesta infondatezza della segnalazione; b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti; c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell’attività contrattuale delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti; d) manifesta incompetenza dell’Autorità su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici; e) finalità palesemente emulativa della segnalazione; f) segnalazioni per le quali l’intervento dell’Autorità non è più attuale.
2. Il dirigente definisce, inoltre, le segnalazioni che, in applicazione dei criteri indicati all'art. 4, CO. 4, non diano luogo all'avvio di un procedimento di vigilanza. La segnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque valutate al fine di individuare eventuali disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art.
3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità nonché degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'Autorità di cui all'art. 222, comma 3, lettere c) ed e) del codice.
3. Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle relative sintetiche motivazioni, nonché il prospetto delle segnalazioni di cui al comma 2. Tali prospetti, previa presa d'atto del Consiglio, sono pubblicati nel sito dell'Autorità nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione.
Art. 8 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso
Qualora il procedimento di vigilanza debba essere avviato, d'ufficio o su segnalazione, in pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, l'avvio del procedimento di vigilanza può essere sospeso. All'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza.
Qualora il procedimento di vigilanza sia stato avviato, in caso di sopravvenuta richiesta di un parere di precontenzioso avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza può essere sospeso sino all'esito del procedimento di precontenzioso. In questo caso, all'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.
Art. 9 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all'art. 220, commi 2 e 3 del codice
1. Qualora ricorrano i presupposti per la legittimazione al ricorso di cui all'art. 220, commi 2 e 3 del codice, il procedimento di vigilanza non è avviato ovvero è sospeso.
2. L'effetto sospensivo di cui al comma 1 decorre dall'acquisizione della notizia ai sensi dell'art. 11 del
Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 220, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023. Il procedimento avviato si estingue con la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 220, comma 2 ovvero comma 3 del d.lgs. n. 36/2023
Art. 10 Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo ed al giudice ordinario civile
1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e/o di un giudizio dinanzi a quello ordinario civile avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza non è avviato. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza.
2. La sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e/o di contenzioso dinanzi al giudice ordinario comporta la sospensione di un procedimento di vigilanza avviato avente il medesimo oggetto. All'esito del giudizio, su istanza della parte interessata, il dirigente valuta se vi siano presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.
Art. 11 Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio competente.
2. Il responsabile del procedimento può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria
Art. 12 Richiesta di informazioni e avvio del procedimento di vigilanza
Fermo restando il termine di 180 giorni di conclusione dei procedimenti di vigilanza di cui all'art. 18, la comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento è di 60 giorni dalla segnalazione, fatta salva la possibilità di proroga comunque non superiore a 90 giorni, nei casi di motivate esigenze istruttorie.
3. Il termine di cui al comma 2 decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità, quali la relazione di attività ispettiva, il rapporto di un ufficio relativo ad atti e dati disponibili presso l'Autorità o raccolti mediante accesso a siti e banche dati pubbliche. In caso di segnalazioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, il termine decorre dalla data di ricevimento della segnalazione.
4. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta alla stazione appaltante o all'ente concedente di informazioni utili. Qualora in esito all'acquisizione e valutazione delle informazioni richieste il procedimento di vigilanza non venga avviato per motivate ragioni, il dirigente provvede a definire la segnalazione con apposita nota a sua firma ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento o a mezzo archiviazione ai sensi del precedente art. 7, comma 1.
5.La comunicazione di cui al comma 1 è inviata alla stazione appaltante o all'ente concedente e ai controinteressati. Nel caso di segnalazione di terzi, all'esponente, che non può essere qualificato quale controinteressato, potrà essere fornita unicamente la comunicazione di conclusione del procedimento di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente Regolamento.
6.Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale è sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità.
7.Il dirigente trasmette al Consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.
Art. 13 Partecipazione all'istruttoria
1. Possono partecipare all'istruttoria:
a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 12, comma 4;
b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali, correlati all’oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:
a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, di cui alla delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018 e s.m.i.; b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del procedimento.
Art. 14 Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti
1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 222, comma 13, del codice, che indicano:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti; b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento. Tale termine, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni, è stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti;
c) le sanzioni applicabili, ai sensi dell’art. 222, comma 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri
2.I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.
3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.
Art. 15 - Audizioni
1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12, ovvero gli ulteriori soggetti che si riterrà utile sentire ai fini di una più compiuta trattazione dell'indagine.
2. I soggetti destinatari della comunicazione di risultanze istruttorie di cui all'art. 19, entro 10 giorni dal ricevimento, possono presentare istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione.
3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria.
4. L'audizione può essere richiesta innanzi al Consiglio dai soggetti di cui al comma 2, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, su proposta degli uffici, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.
5. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.
Art. 16 Ispezioni
1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un'attività ispettiva, da eseguire secondo i termini e le modalità indicate nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.
2. Il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente, nel quale è indicata la composizione del gruppo ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di Finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento.
3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attività ispettiva, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni, il gruppo ispettivo redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti svolti e la trasmette tempestivamente all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.
Art. 17 Sospensione dei termini del procedimento
1. termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non può eccedere 30 giorni, nei seguenti casi:
2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.
3.Nei casi indicati al comma 1, termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto.
4. termini sono altresì sospesi nei casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, fino alla conoscenza dell'esito dei procedimenti stessi.
5. termini si intendono altresì sospesi nei casi di ritardo o mancata risposta alle richieste di informazioni e documenti formulate ai sensi degli articoli 12 e 19 fino all'acquisizione degli elementi documentali richiesti. L'istruttoria può essere comunque conclusa prescindendo dalle informazioni e dai documenti richiesti non pervenuti nel termine.
6. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.
Art. 18 Conclusione del procedimento
1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell'art. 19, entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità, salva l'applicazione della sospensione di cui all'articolo 17, sottopone al Consiglio per l'approvazione una proposta di delibera o di atto di conclusione a firma del Presidente nei quali sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorità, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 12, si conclude, salvo casi di archiviazione o di presa d'atto della volontà della stazione appaltante o dell'ente concedente di adottare gli atti di cui all'art. 18, comma 4, e all'art. 19, comma 6, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio o atto di conclusione a firma del Presidente ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 20, di uno dei seguenti atti: a. atto con il quale l’Autorità registra che la stazione appaltante o l’ente concedente ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione; b. accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell’esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti o agli enti 8 concedenti interessati, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimità e irregolarità.
3. Con riferimento alle violazioni accertate, ai sensi dell'art. 222, CO. 3, lett. a) del codice e nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, conformemente al Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.
4. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. Tale nota può concludere, anche in parte, il procedimento.
5. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 4.
Art. 19 Comunicazione delle risultanze istruttorie
1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravità o di particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in cui nel corso dell'attività di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio, il dirigente, prima della conclusione del procedimento finalizzato alla formale proposta di delibera di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), può predisporre una comunicazione di risultanze istruttorie (CRI) entro il termine di120 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, 0, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità, fatta salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17.
2. La CRI è sottoposta alla preventiva approvazione del Consiglio.
3. La CRI è trasmessa alla stazione appaltante o all'ente concedente e ai controinteressati. Entro un termine, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, i destinatari della comunicazione possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni in essa contenute.
4. La CRI può essere effettuata mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite
5. Il dirigente, entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato ai soggetti interessati per fornire riscontro alla CRI, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17, sottopone al Consiglio per l'approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorità, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 18, comma 2, lettera b).
6. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella CRI ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. Tale nota può concludere, anche in parte, il procedimento.
7. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 6.
Art. 20 Procedimenti in forma semplificata
1. Il procedimento è concluso in forma semplificata nei seguenti casi:
a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento; 9 b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità.
Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento, che può sostituire la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12 entro il termine di 180 giorni.
3. Nei casi di particolare rilevanza o tenuto conto della peculiarità della fattispecie, nonché in tutti i casi in cui si ritiene opportuna la pubblicazione del pronunciamento sul sito istituzionale dell'Autorità anche in considerazione della relativa valenza generale, gli atti di conclusione del procedimento in forma semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio e vengono adottati sotto forma di atto a firma del Presidente.
4. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa trimestralmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.
Art. 21 Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione
1. Qualora con la delibera approvata dal Consiglio, con l'atto a firma del Presidente o con l'atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, siano adottate raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti interessati, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità, le raccomandazioni sono comunicate alle parti.
2. La stazione appaltante o l'ente concedente è tenuta a comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di 10 a un massimo di 45 giorni dal ricevimento della raccomandazione.
3. In caso di mancato riscontro nei termini di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al competente ufficio dell'Autorità per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 222, comma 13, del codice.
Art. 22- Pubblicità
1. Tutti gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio o con atto di conclusione del procedimento a firma del Presidente, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio può inoltre disporne la pubblicazione sul sito della stazione appaltante o dell'ente concedente.
Art. 23 Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile
1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 222, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 140 del codice, la stazioni appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, le informazioni di cui all'art. 140 comma 10 del codice, unitamente ai seguenti atti a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;
b) perizia giustificativa; c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; d) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell’esecuzione del servizio/fornitura; 10 e) contratto, ove stipulato.
2. L'Ufficio competente sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del Consiglio dell'Autorità.
3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.
Art. 24 Vigilanza sulle varianti in corso d'opera
1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 120, comma 15, secondo periodo e allegato II.14 del codice in tema di varianti in corso d'opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall'ANAC nell'ottica di garantire le finalità di cui all'art. 222 del codice, il responsabile unico del progetto o il responsabile di procedimento nominato, ai sensi dell'art. 15, CO. 4 del Codice, per la fase oggetto di vigilanza, è tenuto a trasmettere per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente, le varianti in corso d'opera classificabili ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c) del codice di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP e, per i contratti di servizi e forniture, unitamente al progetto ed alla relazione del RUP, secondo le modalità definite dall'Autorità con appositi Comunicati.
2. L'Ufficio competente, sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori definiti dal Consiglio dell'Autorità in sede di direttiva programmatica annuale, elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del medesimo Consiglio.
3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.
Art. 25 Comunicazioni
1. Le segnalazioni inviate all'Autorità dai soggetti indicati nell'art. 4, comma 3 e le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate di norma, salvo specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata ai sensi della vigente normativa.
Articolo 26 Abrogazione e norme transitorie
1. Il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio con delibera n. 803 del 4 luglio 2018 e con delibera n. 654 del 22 settembre 2021, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 27 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2023.
II Presidente
Avv. Giuseppe Busia
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 27 giugno 2023
Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci
Originale firmato digitalmente
Commento
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: art. 222, comma 3, lettere a), b), g) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
ABROGAZIONI: Il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di co...
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