Art. 80.

Nelle aste tenute nei modi indicati agli articoli 75 o 76, l'amministrazione può prescrivere in casi speciali che le offerte a schede segrete si ricevano simultaneamente in più luoghi da indicarsi negli avvisi d'asta.

Nel giorno e nell'ora stabiliti negli avvisi medesimi, le autorità delegate ricevono lo offerte ed aprono i pieghi che le contengono in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale.

Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato a presiedere agli incanti, il quale, fatto il confronto di ciascuna delle offerte ricevute o pervenutegli col prezzo stabilito nella scheda, o nell'avviso d'asta secondo i casi, aggiudica il contratto al migliore offerente, ovvero dichiara l'incanto di nessun effetto.

In questo secondo caso, il minimo o il massimo scritto nella scheda sarà fatto comunicare ai concorrenti non presenti, per mezzo delle stesse autorità che ne ricevettero e trasmisero le offerte.

I concorrenti possono anche far pervenire le proprie offerte, unitamente alla prova dell'eseguito deposito, all'ufficio appaltante col mezzo della posta ed a loro proprio rischio, giusta quanto è stabilito nell'art. 75.

Pei casi speciali di appalti di opere o provviste ordinate dall'amministrazione dei lavori pubblici, il cui importare ecceda lire 100.000.000, s'intendono conservate in vigore le disposizioni del regio decreto 3 maggio 1863, n. 1269, in quanto non siano contrarie alle norme generali del presente regolamento.
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