Art. 72.

Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, ne le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Quando in un'offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.
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Giurisprudenza e Prassi

DISCORDANZA PREZZO IN CIFRE ED IN LETTERE - EFFETTI

TAR SICILIA PA SENTENZA 2014

L’art. 72 r.d. n. 827/1924 recita: “Quando in una offerta all’asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.”, mentre l’art. 119, c. 2, ult. parte, d.p.r. n. 207/2010, stabilisce che “il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.”. La coesistenza dell’art. 72 r.d. n. 827/1924 e dell’art. 119, c. 2, d.p.r. n. 207/2010 (quale criterio di carattere generale applicabile in tutti i casi di discrasia tra “ribasso” indicato in cifre e ribasso indicato in lettere) si giustifica con il diverso ambito di applicazione delle due fonti normative.

Il d.p.r. n. 207/2010 contiene il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici e quindi costituisce un corpus di norme che ha un ambito di applicazione generale, quando si tratti di contratti pubblici soggetti alla disciplina del codice, cioè dei contratti volti all’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere (v. art. 1 d.lgs. n. 163/2006).

Tale corpus di norme non si applica, però, ad es., quando si tratti di procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la stipula di contratti passivi (v. vendita/locazione di beni), nel qual caso, perdura – appunto – la vigenza del r.d. n. 827/1924 (cfr. sentenza T.a.r. Sicilia, sez. III, 4/12/2012, n. 2451).

Ciò detto, ad avviso del Collegio, in base al criterio analogico, nonostante il silenzio dell’art. 118 d.p.r. n. 207/2010 (silenzio motivato dal fatto che detto “articolo, a monte, non si preoccupa di richiedere che il ribasso debba essere espresso sia in cifre che in lettere e solo per tale motivo, dunque, non affronta il problema della discordanza” – v. in tale senso T.a.r. Sicilia –Palermo, sez. I, 26/6/2014, n. 1668, peraltro confermata dal C.g.a. in sede cautelare con ordinanza n. 445/2014), anche ove il prezzo più basso debba determinarsi mediante il massimo ribasso sull’elenco prezzi, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, non vi è ragione alcuna per ricorrere all’art. 72 r.d. n. 827/1924.

OFFERTA E VARIANTI AUTORIZZATE DAL BANDO

TAR SICILIA CT SENTENZA 2007

Le offerte siano chiare e non condizionate proprio allo scopo di evitare dubbi sia al momento dell’aggiudicazione sia nella successiva fase dell’esecuzione. Sotto altro aspetto, la possibilità di presentare varianti deve essere indicata dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e, in mancanza di tale indicazione, le varianti non sono autorizzate.