Art. 65.

L'avviso d'asta deve indicare:

1° l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire;

2° l'oggetto dell'asta;

3° la qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

4° il termine prefisso al compimento dei lavori o il tempo e luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;

5° gli uffici presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

6° i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi all'asta;

7° il modo con cui seguirà l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;

8° il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sarà ricevuto;

9° se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;

10° se nel caso d'asta, coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.
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Giurisprudenza e Prassi

ESCUSSIONE CAUZIONE DEFINITIVA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Il deposito cauzionale previsto dagli artt. 54 e 65 del (tuttora vigente) Regolamento Generale di Contabilita' di Stato costituisce una garanzia generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito esistente a favore dell’Amministrazione pubblica, nel caso di specie, esso era stato effettuato a garanzia della serieta' dell’offerta e dell’impegno dell’aggiudicataria di sottoscrivere il contratto, questo, come si è potuto accertare nella sede competente, non ha potuto trovare applicazione per cause (comunque) riconducibili alla volonta' del privato, risulta quindi legittima la richiesta, da parte della S.A., di escussione di polizze definitive a garanzia di un contratto di appalto mai eseguito.