Art. 650.

Le contabilità speciali esistenti presso le sezioni di tesoreria al 30 giugno 1925, alle quali si applichi il divieto di cui al secondo comma dell'art. 585 del presente regolamento, rimarranno aperte, per quanto riguarda le operazioni relative ai fondi provenienti dal bilancio dello Stato, unicamente per la liquidazione delle gestioni riguardanti gli esercizi 1924-25 e precedenti.

Condividi questo contenuto: