Art. 644.

A cura del ministero delle finanze, col concorso delle varie amministrazioni centrali e sentiti, ove occorra, il consiglio di Stato e la corte dei conti, sarà provveduto alla revisione dei regolamenti, delle istruzioni e delle disposizioni sotto qualsiasi forma emanate, che riguardino gli ordinamenti contabili dei servizi, allo scopo di introdurvi le variazioni necessarie per metterli in armonia con le disposizioni legislative sulla contabilità generale dello Stato e con quelle del presente regolamento e di apportarvi tutte le semplificazioni opportune per un più spedito funzionamento dei singoli servizi. Allo stesso fine saranno, pure riveduti i modelli di scritture, registri, prospetti ed altri documenti attinenti alla contabilità, prescritti dal presente o da altri regolamenti, da istruzioni o da disposizioni delle varie amministrazioni centrali. Con decreti reali, su proposta del ministro delle colonie, di concerto con quello delle finanze, sarà provveduto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla revisione degli attuali ordinamenti amministrativo-contabili delle colonie, per metterli in armonia con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel regno, tenendo conto delle peculiari necessità delle colonie stesse.
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