Art. 640.

Ogni anno, dopo tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le amministrazioni centrali trasmettono alla corte dei conti un prospetto che dimostra particolarmente le comunicazioni ricevute di condanne della corte dei conti, quali partite siano state riscosse, le disposizioni prese per quelle che restano a riscuotere e le partite che, essendo nelle condizioni previste dal precedente art. 637, siano state passate all'amministrazione del demanio. Questa, nel prospetto che a sua volta trasmette alla corte dei conti, dà separata dimostrazione:

dei crediti verso i propri contabili, pei quali sono in corso gli atti per il ricupero in via amministrativa;

dei crediti iscritti ai campioni demaniali distinti per le amministrazioni di origine, indicando i provvedimenti presi per la riscossione.

La direzione generale del tesoro trasmette separati prospetti:

per i crediti verso i propri contabili e funzionari;

per i crediti verso i contabili e funzionari dipendenti da amministrazioni che non hanno gestione di entrata.

La corte dei conti, dopo accertatasi dell'esattezza dei prospetti suaccennati, rilascia alle amministrazioni centrali una dichiarazione di regolarità.
Condividi questo contenuto: