Art. 630.

Il tesoriere centrale rende il conto giudiziale della propria gestione alla direzione generale del tesoro, nel termine prescritto dall'articolo 611 del presente regolamento. Se durante la gestione dell'anno finanziario sia avvenuto cambiamento di controllore capo, deve il tesoriere centrale compilare tanti separati conti giudiziali quanti furono i controllori capi funzionanti durante la sua gestione.
Condividi questo contenuto: