Art. 627.

La presentazione dei conti giudiziali non è prescritta per i consegnatari del materiale raccolto negli istituti di cui al secondo comma dell'art. 7 del presente regolamento. Le amministrazioni competenti provvedono, almeno una volta ogni biennio, ad accertare, mediante visite, la consistenza e la buona conservazione del materiale suddetto. A tali verifiche può partecipare un funzionario della amministrazione finanziaria all'uopo delegato. Una copia dei rapporti delle verifiche stesse viene comunicata al procuratore generale della corte dei conti.

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