Art. 614.

Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si procederà contro il contabile o suoi aventi causa:

a) o mediante istanza del pubblico ministero presso la corte dei conti, nei modi previsti dall'art. 35 e seguenti della legge 14 agosto 1862, n. 800;

b) o mediante compilazione del conto fatto d'ufficio dall'amministrazione. In questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine stabilito, e dopo ciò il conto sarà trasmesso alla corte dei conti.

Si avrà, come accettato il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'amministrazione. Può anche il pubblico ministero procedere a termini del citato art. 35 della legge 14 agosto 1862, in seguito a richiesta che gliene venga fatta dalla corte nell'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, od anche sovra domanda dell'amministrazione interessata. Quando sia stato iniziato giudizio davanti la corte a norma del detto articolo 35, l'amministrazione non può più ordinare la formazione del conto.
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