Art. 598.

La restituzione dei depositi provvisori non può aver luogo che a seguito di regolare nulla osta rilasciato dall'autorità che ne ordinò o richiese il ricevimento. Tale restituzione è disposta dalla direzione generale del tesoro per la tesoreria centrale e dalle delegazioni del tesoro per le sezioni di tesoreria. Trattandosi di depositi di concorrenti alle aste, l'ordine di restituzione viene dato solo dopo che l'ufficiale preposto all'asta abbia confermato, a mezzo di lettera, il suo nulla osta per la restituzione medesima; a meno che la firma dell'ufficiale stesso sia conosciuta dal direttore generale del tesoro o dal capo della delegazione del tesoro, nel quale caso la restituzione può essere ordinata in base al solo nulla osta.
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