Art. 587.

I pagamenti sono fatti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai capi delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria debbono apporre il bollo colla dizione pagato. Tali ordini sono trasmessi alle sezioni di tesoreria pel tramite delle delegazioni del tesoro, le quali, dopo averli riscontrati in regola coi conti correnti di cui all'art. 585 ed averli in essi registrati, vi appongono il visto.
Condividi questo contenuto: