Art. 581.

Le singole amministrazioni, in base agli elenchi indicati nell'articolo precedente ed ai documenti unitivi, accertano le somme da rimborsarsi alle sezioni di tesoreria, compilano una nota in doppio esemplare e la trasmettono alla direzione generale del tesoro.

Questa ordina alla tesoreria centrale di rilasciare a favore della tesoreria provinciale le quietanze in conto di fondi somministrati, prelevando le relative somme dai conti correnti colle suddette amministrazioni, e annotati a tergo delle stesse quietanze i pagamenti cui si riferiscono, le spedisce alla direzione generale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. La stessa direzione generale del tesoro trasmette poi una copia della nota accennata nel comma precedente alle rispettive amministrazioni, indicandovi altresì le quietanze rilasciate. Le amministrazioni debbono indicare nella nota, in corrispondenza dei pagamenti per ciascuna sezione di tesoreria, il complessivo importo dei titoli respinti.
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