Art. 572.

La cauzione dura fino al termine di prescrizione dei buoni in conformità al precedente art. 563. Se prima della scadenza di tale termine il titolare del buono o il suo erede o il cessionario riconosciuto dal titolare stesso o dichiarato tale da sentenza passata in cosa giudicata intenda fare valere il proprio diritto, dovrà esibire il buono, ove ne sia in possesso, e promuovere una sentenza a proprio favore, in base alla quale, quando sia passata in cosa giudicata, la direzione generale del tesoro provvede al pagamento della somma rappresentata dal buono, ed incamera la cauzione prestata da chi ne aveva denunciata la perdita, fino a concorrenza della somma pagata.
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