Art. 55.

Qualora nei beni rurali vi siano scorte vive o morte, deve esigersi dagli affittuari che le Qualora nei beni rurali vi siano scorte vive o morte, deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione, da prestarsi a norma della prima parte dell'articolo precedente.

Quando il canone di affitto non superi le lire 100.000 e la durata del contratto non oltrepassi i sei anni, l'Amministrazione può accettare una fidejussione a norma del secondo e terzo comma dell'articolo precedente a guarentigia di tali scorte.
Condividi questo contenuto: