Art. 550.

In corrispondenza degli acquisti di buoni del Tesoro ordinari le Tesorerie emettono giornalmente quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni stessi. Tali quietanze debbono indicare:

pei buoni al portatore: la quantità dei buoni da rilasciare per ciascuna serie, la loro durata in mesi, la decorrenza degli interessi, quando il versamento sia stato effettuato presso un ufficio postale e la tesoreria che dovrà effettuarne il pagamento alla scadenza;

pei buoni all'ordine: le stesse indicazioni di cui alla precedente lettera a) ed inoltre il nome e cognome della persona o la denominazione dell'ente a cui favore i buoni debbono intestarsi, nonché la qualità di chi legalmente lo rappresenta.

Nelle quietanze per acquisto di buoni da intestare a comuni dev'essere indicato che sono pagabili su quietanza del rispettivo tesoriere o cassiere col visto del sindaco; in quelle di buoni da intestare a istituzioni pubbliche di beneficenza deve risultare che i buoni sono pagabili su quietanza del rispettivo cassiere o tesoriere col visto del presidente dell'opera intestataria e del prefetto della provincia; in quelle di buoni da intestare a minori, a interdetti e ad inabilitati deve essere indicato il nome e cognome e la qualità di chi legalmente li rappresenta.

Nelle quietanze emesse in commutazione di vaglia postali di servizio devono essere indicati il numero e la data dei vaglia stessi e in quelle per rinnovazione di buoni scaduti, la data della loro presentazione e quella della loro scadenza.
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