Art. 548.

La misura dell'interesse per le diverse scadenze e le eventuali variazioni sono stabilite con decreti del ministro delle finanze. Quando viene variata la ragione dell'interesse, la variazione non è applicabile alle somme già versate per acquisto di buoni.

Le scadenze sono sempre a mesi interi, da tre a dodici mesi. Nel computo degli interessi il mese si considera di trenta giorni. Gli interessi decorrono dal giorno in cui la somma è versata nelle tesorerie o negli uffici postali. Nel calcolo degli interessi sono abbandonate le frazioni inferiori a cinque centesimi.
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