Art. 546.

I buoni ordinari sono al portatore o all'ordine, a richiesta dell'acquirente, che ne può versare l'importo presso qualunque tesoreria o presso gli uffici postali fuori del capoluogo della provincia. I primi vengono rilasciati dalla tesoreria centrale del regno o dalle sezioni di regia tesoreria; i secondi dalla direzione generale del tesoro.
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