Art. 530.

I vaglia del tesoro rimasti da pagare alla chiusura d'un esercizio costituiscono debito del tesoro, e sono riportati nei registri dell'esercizio susseguente, per annotarvi a suo tempo il relativo pagamento. Qualora al termine di un quinquennio dalla data di emissione dei vaglia non se ne sia verificato il pagamento, l'ammontare dei vaglia non pagati, d'importo fino a lire 10.000, viene introitato in conto entrate eventuali del tesoro, salvo a provvedere, quando occorra, a nuova emissione a favore degli intestatari o loro aventi causa, e quello dei vaglia d'importo superiore a lire 10.000 viene depositato presso la cassa depositi e prestiti.
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