Art. 520.

I resti di cassa riguardanti i depositi e le contabilità speciali vengono assunti a debito del tesoriere che subentra, senza che occorra emettere quietanze, bastando a giustificazione sua, ed a discarico del tesoriere che cessa, l'esemplare rispettivo del processo verbale da compilarsi secondo il disposto dell'art. 182.
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