Art. 518.

Avvenendo per qualsiasi causa cambio di tesoriere, quegli che cessa dalle funzioni deve addebitarsi ed accreditarsi definitivamente delle ritenute sui pagamenti avvenuti sino al giorno in cui termina la sua gestione, nei modi indicati nel precedente articolo 494. Dal suo credito deve poi detrarre l'importo totale dei pagamenti fatti nel decorso del mese stesso, su titoli di spesa collettivi di qualunque specie esistenti tuttora presso di lui, ed il residuo risultante a debito nei conti costituisce la rimanenza di cassa da passare al tesoriere subentrante. I pagamenti fatti nel mese dal tesoriere cessante sotto il titolo di fondi somministrati e non per anco rimborsati, restano a credito nei suoi conti ed i titoli relativi vengono trasmessi da chi spetta alle amministrazioni che devono provvedere pel rimborso, nei modi prescritti dal presente regolamento.
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