Art. 505.

Quando alle amministrazioni, enti uffici o funzionari siano notificate cessioni o delegazioni di crediti verso lo Stato, o revoca, rinuncia o modificazione di vincoli, gli uffici amministrativi o funzionari delegati ne tengono conto nella emissione dei titoli di spesa, previo, quando occorra, il consenso dell'amministrazione e allegano gli atti relativi a corredo di essi.

I funzionari delegati ne dànno inoltre notizia all'amministrazione centrale. In caso di costituzione di pegno l'amministrazione tiene sospeso il pagamento del credito fino a che tale vincolo non sia legalmente risoluto. Per la cessione o sequestro degli stipendi o pensioni degli impiegati e salariati dello Stato si applicano le disposizioni speciali vigenti al riguardo, e gli atti diretti a colpire stipendi, pensioni e assegni equivalenti devono essere notificati all'ufficio incaricato del servizio del credito per gli impiegati e salariati dello Stato, presso il ministero delle finanze.
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