Art. 48.

Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'importo contrattuale.

E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intiero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se i contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può esser fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate.
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