Art. 488.

Per il personale fuori ruolo, avventizio ed assimilato dipendente dal ministero delle poste e dei telegrafi, le direzioni provinciali o compartimentali compilano e tengono in corrente apposito albo nominativo con l'indicazione delle singole retribuzioni e degli altri elementi necessari. Copia di detto albo è trasmessa alla corte dei conti, per il tramite della ragioneria centrale, e nello stesso modo sono pure notificate alla corte le successive variazioni che si verifichino nel predetto personale.
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