Art. 485.

Qualora avvenga smarrimento o distruzione di formule di ricevuta, di buoni o di altri ordinativi al nome, deve darsene avviso alla amministrazione del debito pubblico, la quale provvede al rilascio del duplicato di dette formule di ricevute, nonché del duplicato dei buoni ed ordinativi, osservate per questi ultimi titoli le disposizioni del presente regolamento e per le formule di ricevute quelle speciali della amministrazione del debito pubblico. Nel caso di smarrimento di ricevute annesse al titolo, il titolare della rendita o il possessore del certificato deve farne denuncia con apposita domanda, nella quale la verità della firma deve essere accertata dal sindaco o da un altro pubblico funzionario. Se la domanda è fatta dal possessore, l'ufficiale autenticante deve anche accertare e dichiarare il possesso del titolo da parte del denunciante. La domanda è trasmessa alla direzione generale del debito pubblico a mezzo della delegazione del tesoro. La direzione generale del debito pubblico fa pubblicare l'avviso di smarrimento nella Gazzetta ufficiale del regno e, trascorso un mese dalla data della pubblicazione, autorizza il pagamento contro presentazione del certificato di rendita e con quietanza sopra apposito modulo.
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